Cassazione Civile, Ordinanza n. 08658/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel settore scolastico. La lavoratrice aveva chiesto: l'accertamento della nullità del termine apposto ai contratti, la conversione del rapporto in tempo indeterminato, il risarcimento dei danni per l'illegittima reiterazione delle supplenze e il riconoscimento della progressione economica stipendiale maturata dal personale di ruolo. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'appello del Ministero, rigettando la domanda di conversione/nullità del termine ma confermando la ricostruzione di carriera e le differenze retributive. Il Ministero ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, sostenendo che la disciplina nazionale non determinerebbe alcuna discriminazione ai danni del docente precario e che i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte territoriale non sarebbero applicabili al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la decisione di merito si fondava correttamente sull'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare, nel periodo di svolgimento del rapporto a termine, un trattamento giuridico ed economico deteriore rispetto al personale assunto a tempo indeterminato. Ha quindi confermato il principio per cui, nel comparto scuola, l'anzianità di servizio maturata dal personale assunto a termine deve essere riconosciuta ai fini della progressione stipendiale, con conseguente disapplicazione delle clausole collettive che ancorano la retribuzione iniziale dei supplenti al trattamento economico iniziale del personale di ruolo, senza considerare l'anzianità maturata. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la controparte non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994
la disciplina invocata dal Ministero non è stata ritenuta idonea a escludere il riconoscimento dell'anzianità e della progressione stipendiale del personale scolastico a termine, in quanto incompatibile con il principio di parità di trattamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità e dell'Unione
art. 569 d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato con il medesimo rilievo dell'art. 485, non può giustificare un trattamento economico iniziale fisso per il personale precario in contrasto con la tutela dell'anzianità maturata
norma processuale utilizzata come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
richiamato per recepire la motivazione di precedenti conformi senza ripeterla integralmente
direttiva 1999/70/CE
fonte sovranazionale richiamata quale base del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato nel settore scolastico
clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
ha efficacia diretta e impone di riconoscere al personale a termine la medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato
testo normativo di riferimento del settore scolastico, limitatamente agli artt. 485 e 569 richiamati nel ricorso
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
non viene applicato al Ministero quanto al raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, non operante nel caso di specie per la natura soggettiva della parte ricorrente
Massime di principio
- Nel settore scolastico, il personale assunto con contratti a tempo determinato ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata ai fini della progressione economica stipendiale, quando svolga mansioni equivalenti a quelle del personale di ruolo.
- Devono essere disapplicate le clausole dei contratti collettivi che, senza considerare l'anzianità maturata, attribuiscano al personale a termine il solo trattamento economico iniziale previsto per il personale a tempo indeterminato.
- La disciplina interna non può giustificare una differenza di trattamento economico e giuridico tra lavoratori a termine e lavoratori stabili in assenza di ragioni oggettive specifiche.
- In sede di legittimità, un motivo che contesti la corretta applicazione della disciplina nazionale e comunitaria sulla parità di trattamento è infondato se la sentenza impugnata si conforma alla giurisprudenza consolidata della Cassazione e al principio di diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro.
- Quando la parte intimata non svolge attività difensiva, non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
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