Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22901/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello contestando: 1) mancanza/insufficiente motivazione (si dolgono dell'uso della motivazione per relationem e della mancata valutazione specifica delle deduzioni difensive); 2) errata qualificazione e carenza di prova in ordine ai reati contestati (in particolare la ricettazione ex art. 648 c.p. e il reato di maltrattamento ex art. 544ter c.p., con la richiesta di riqualificazione in furto per alcuni fatti); 3) contestazione della sussistenza dell'associazione per delinquere ex art. 416 c.p. (si eccepisce che i comportamenti sarebbero stati mera serie di illeciti in continuazione tra soggetti legati da vincoli familiari e non da vincolo associativo stabile; si critica il riconoscimento del ruolo apicale a F. Repaci fondato sulle intercettazioni); 4) estinzione per prescrizione dei reati; 5) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi proposti dagli imputati (Repaci Francesco, Repaci Pasquale, Gagliostro, Barillà e Costantino). Ha confermato implicitamente la valutazione di merito svolta dalla Corte di appello (che, in concreto: aveva assolto Pasquale Repaci e Angelo Barillà dal reato di ricettazione; aveva ridotto la pena di Gagliostro e concesso la sospensione condizionale; aveva confermato la condanna di Francesco Repaci a 4 anni e 6.000 euro di multa; aveva confermato la condanna di Rocco Costantino a 2 anni e 4 mesi; e aveva mantenuto le statuizioni civili a favore di WWF Italia, Legambiente e Legambiente Calabria). La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi perché generici, meramente reiterativi o privi del necessario confronto critico con le motivazioni di merito, ha richiamato i principi secondo cui la motivazione per relationem è legittima quando l'appello non svolge censure specifiche, ha confermato che la prescrizione si computa al momento della lettura del dispositivo e che non può essere dedotta tardivamente in cassazione se non era stata tempestivamente eccepita, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende. Inoltre ha posto i ricorrenti in solido a rifondere le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate: Legambiente Onlus €2.835,00 oltre accessori; Legambiente Onlus Calabria nelle modalità indicate).

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    La Corte ha ritenuto che l'esistenza del sodalizio può essere desunta dalla ripetuta commissione di delitti omogenei, dalle modalità operative ricorrenti, da basi logistiche comuni e da una ripartizione di ruoli; i vincoli familiari non escludono la configurabilità dell'associazione e anzi possono rafforzarne la pericolosità.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La sentenza di merito è stata ritenuta attendibile nel valutare la prova dell'acquisto/ricettazione di fauna protetta sulla base di intercettazioni, riscontri investigativi e riscontri oggettivi (sequestro corrispondente alle specie/numeri). Le censure difensive sulla possibile riqualificazione in furto sono state giudicate generiche e non affrontate specificamente.

  • art. 544ter cod. pen. (maltrattamento di animali)

    Il giudice ha ritenuto provato il maltrattamento quando è stato documentato il trasporto e la detenzione della fauna in condizioni incompatibili con il sentimento di pietà (es. centinaia di volatili trasportati in condizioni cruente), con riscontri temporali e materiali.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'obbligo motivazionale delle parti nel ricorso; Cassazione ha ricordato che il ricorso deve contenere la motivazione nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la condanna alle spese processuali e le sanzioni previste.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che, se il ricorso è inammissibile, non è possibile rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione (inclusa quella maturata dopo la decisione impugnata) salvo che la questione fosse stata tempestivamente dedotta nei gradi precedenti.

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)

    La Corte ha richiamato che la quantificazione della pena è attività discrezionale del giudice di merito; la motivazione è adeguata quando indica i criteri impiegati e solo in caso di pena notevolmente superiore alla media edittale è necessaria spiegazione dettagliata.

  • artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002

    Riguardano la liquidazione del compenso per la difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto il pagamento con decreto della Corte d'appello per Legambiente Onlus Calabria.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che si limiti a ripetere in termini generici le censure già avanzate nei gradi precedenti o che non effettui un confronto puntuale con la motivazione di merito è, di regola, inammissibile.
  • La motivazione per relationem dell'appello è legittima quando l'impugnazione non svolge censure specifiche o introduce rilievi manifestamente infondati; il giudice d'appello può richiamare e conformarsi alla motivazione del primo grado se adeguata.
  • Per il reato di associazione per delinquere l'esistenza del vincolo stabile può essere desunta anche dalla ripetizione di delitti omogenei, dalla ricorrenza di modalità operative, da basi logistiche comuni e da una stabile ripartizione di ruoli; legami familiari non escludono l'associazione.
  • La prescrizione va computata al momento della lettura del dispositivo della sentenza: eccezioni tardive in cassazione sulla prescrizione sono inammissibili se non dedotte nei precedenti gradi.
  • Le questioni probatorie fondate su intercettazioni e riscontri investigativi devono essere contestate con censure specifiche e argomentate; obiezioni generiche non superano il vaglio di legittimità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito; per impugnarlo in cassazione occorre dimostrare carenza o illogicità della motivazione, non semplici richieste di rivalutazione degli elementi favorevoli.
  • La determinazione della pena è esercizio di discrezionalità del giudice di merito: essa è adeguatamente motivata se è chiaro quali criteri dell'art.133 c.p. sono stati considerati; contestazioni generiche sulla sproporzione difficilmente prosperano in cassazione.
  • Se si intende far valere la prescrizione o altre questioni giuridiche rilevanti, è necessario sollevarle tempestivamente nei gradi processuali in cui esse possono essere valutate; attendere la cassazione senza averle dedotte precedentemente comporta rischio di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.