Cassazione Civile, Ordinanza n. 20883/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una sequenza di atti traslativi aventi ad oggetto un compendio immobiliare originariamente appartenente a un soggetto poi esecutato, su cui erano stati iscritti due pignoramenti in epoca anteriore a talune vendite. La società attrice aveva chiesto di dichiarare inefficaci, nei propri confronti, gli atti di trasferimento ai sensi degli artt. 2913, 2914 e 2919 c.c. Il Comune, convenuto e poi appellante, aveva resistito sostenendo, in sintesi, che alcune particelle non erano state pignorate oppure erano state liberate dal vincolo; che parte dei beni era stata acquistata dalla propria dante causa prima del pignoramento; che pertanto non poteva operare l’inefficacia invocata; e che, in ogni caso, sarebbe maturata un’usucapione abbreviata. Il Comune censurava inoltre la mancata considerazione di documenti e fatti decisivi, la violazione dell’onere della prova, l’erronea applicazione dell’art. 1158 c.c. sull’usucapione abbreviata, l’erronea estensione degli effetti del pignoramento ad alcune porzioni e la mancata affermazione della responsabilità del notaio rogante per omissione di informazioni sui vincoli pregiudizievoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del Comune. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: le doglianze sulla pretesa ultrapetizione e sull’omesso esame di fatti sono state dichiarate inammissibili o comunque non decisive, anche perché prospettate in presenza di doppia conforme e perché il vizio di ultra petizione della sentenza di primo grado non può essere fatto valere in cassazione se non dedotto in appello; le censure sulla ripartizione dell’onere probatorio sono state ritenute inidonee, perché miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove; la domanda di usucapione abbreviata è stata respinta perché il Comune aveva acquistato a domino e non a non domino; la doglianza sull’estensione del pignoramento alle opere insistenti sui terreni è stata rigettata, richiamando il principio per cui gli effetti del pignoramento si estendono alle cose incorporate o integralmente connesse al bene principale; infine è stata esclusa la responsabilità del notaio, poiché gli atti di vendita davano conto dei pignoramenti in corso di cancellazione e l’acquirente era stato posto in grado di valutare il rischio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il pignoramento rende inefficaci nei confronti del creditore procedente e dell’aggiudicatario le alienazioni successive del bene pignorato, senza incidere sulla validità dell’atto tra le parti o sulla capacità dispositiva del debitore.
Richiamato insieme alle altre norme sull’inefficacia degli atti dispositivi successivi al pignoramento.
Richiamato quale base della domanda di inefficacia degli atti di trasferimento successivi al pignoramento.
Gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente agli accessori, alle pertinenze, ai frutti, ai miglioramenti e alle addizioni, nonché ai beni fisicamente incorporati alla cosa principale.
L’usucapione abbreviata è esclusa quando l’acquisto è avvenuto da chi era effettivamente proprietario; non ricorre l’ipotesi di acquisto a non domino prospettata dal ricorrente.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente distribuito il carico probatorio tra le parti, non quando si contestino l’accertamento in fatto e la valutazione delle risultanze istruttorie.
Il vizio di ultrapetizione va dedotto come tale e non può essere utilmente riproposto in cassazione contro la sentenza di appello confermativa se non è stato oggetto di specifico motivo di impugnazione.
In presenza di doppia conforme, sono precluse le censure che mirano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto condivisi dai due giudici di merito.
Il ricorrente aveva formalmente dedotto un omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ha ricondotto la censura a un diverso vizio e l’ha comunque ritenuta non ammissibile o infondata nei limiti prospettati.
Nel trasferimento conseguente all’espropriazione immobiliare rilevano i beni indicati nel decreto di trasferimento e quelli cui il pignoramento si estende automaticamente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità professionale del notaio, ma la Corte esclude la violazione poiché le parti erano state informate dell’esistenza dei pignoramenti.
Richiamato dal ricorrente per fondare un dovere di correttezza e informazione del notaio, ritenuto non violato nel caso concreto.
Richiamato nel motivo sulla responsabilità del notaio, ma non ritenuto violato in concreto.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, la censura di merito che miri a rivalutare il materiale probatorio è preclusa in cassazione, salvo deduzioni che incidano su un errore di diritto specifico e non già sulla mera lettura degli elementi istruttori.
- Il vizio di ultrapetizione non può essere fatto valere contro la sentenza d’appello che abbia confermato la decisione di primo grado se la questione non è stata introdotta con specifico motivo di appello.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice abbia posto l’onere della prova a carico della parte sbagliata; non sussiste quando la censura investa soltanto l’apprezzamento delle prove o l’accertamento dei fatti.
- Il pignoramento non altera la capacità dispositiva del debitore e rende inefficaci gli atti di alienazione successivi solo nei confronti del creditore procedente e dell’aggiudicatario, non incidendo sulla validità del trasferimento inter partes.
- L’estensione degli effetti del pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i beni fisicamente incorporati o inseparabili dalla cosa principale, anche se non espressamente menzionati nel decreto o nell’atto di pignoramento.
- L’usucapione abbreviata non è configurabile quando il soggetto abbia acquistato da un proprietario effettivo; il presupposto dell’acquisto a non domino deve essere rigorosamente dimostrato.
- Il notaio non risponde per omessa informazione sui vincoli pregiudizievoli quando dagli atti risulti che le parti erano state edotte dell’esistenza dei pignoramenti e messe in condizione di valutare il rischio dell’operazione.
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