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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06882/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla pretesa di un soggetto di essere titolare, quale erede universale del de cuius, di un diritto risarcitorio e di un diritto a proseguire l'attività di gestione di una casa da gioco. Il de cuius aveva concluso in passato una transazione con un ente pubblico disciolto, in cui gli veniva riconosciuta la possibilità di esercitare l'attività del gioco d'azzardo in Italia e in Libia, ma subordinatamente alla stipula di ulteriori accordi con enti statali, regionali, comunali e privati per un periodo determinato. Dopo che l'attività era stata svolta per alcuni anni, era stata poi interrotta a seguito di vicende penali e di sequestro degli arnesi del casinò; il soggetto aveva successivamente ottenuto una licenza comunale, ma era poi deceduto. L'erede chiedeva il risarcimento dei danni, sia emergenti sia da lucro cessante, assumendo che lo Stato avesse impedito l'esercizio dei diritti nascenti dalla transazione e fosse responsabile del pregiudizio. Nel ricorso per cassazione denunciava: 1) violazione della normativa richiamata in relazione alla ritenuta illegittimità/invalidità della transazione e omesso esame di un fatto decisivo; 2) omesso esame di fatti decisivi circa l'inadempimento dello Stato e i comportamenti del Governo che avrebbero impedito la riapertura del casinò, nonché la disparità di trattamento rispetto ad altra casa da gioco; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese, nonostante il rigetto di eccezioni e dell'appello incidentale della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per plurime ragioni: difetto di specificità e localizzazione degli atti ex art. 366, n. 6, c.p.c.; inammissibile prospettazione del vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme; mancato confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la decisione di merito si fondava sia sull'interpretazione della normativa richiamata, riferita a ostacoli amministrativi per attività lecite e non idonea a legittimare l'esercizio del gioco d'azzardo in assenza di una disciplina ad hoc, sia, soprattutto, sulla circostanza che la transazione non attribuiva un diritto soggettivo immediatamente efficace, ma subordinava l'esercizio del presunto diritto alla stipula di accordi con altri enti, accordi mai risultanti conclusi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la regolazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la condanna alle spese non è censurabile per il solo fatto che non sia stata disposta la compensazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con riproduzione del loro contenuto e precisa localizzazione nei fascicoli; il difetto di tale specificità rende il motivo inammissibile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e non può essere dedotto in modo generico o meramente assertivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme il vizio di omesso esame non è deducibile nei limiti richiamati dalla Corte.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione solo perché non espressamente motivata.

  • Legge n. 137/1952

    La norma è letta come rivolta alla rimozione di ostacoli amministrativi e burocratici all'esercizio di attività lecite, non come fonte idonea a legittimare di per sé l'esercizio del gioco d'azzardo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che introduce l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazione di legge o omesso esame deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata; se una di esse non viene censurata, la decisione resiste comunque.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare in modo generico una mancata valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura dei fatti.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove sotto la veste formale dell'omesso esame.
  • La validità di una transazione che pretenda di attribuire un diritto all'esercizio di un'attività soggetta a disciplina pubblicistica va verificata alla luce della concreta portata dell'accordo: se l'esercizio del diritto è subordinato a successivi accordi con altri enti e tali accordi non intervengono, non può parlarsi di diritto immediatamente azionabile.
  • La compensazione delle spese processuali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e la condanna alle spese secondo soccombenza non è censurabile in cassazione per il solo mancato esercizio di tale potere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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