Sentenza del 23/04/2020 n. 8079 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
i ricorrenti impugnavano gli avvisi di pagamento per i contributi consortili anno 2008 deducendo: carenza motivazionale degli atti impositivi (mancanza di allegazione del piano di classifica e del piano di riparto e loro estremi), omissione della trascrizione del piano di contribuenza, e inesistenza del presupposto del tributo in quanto le opere sarebbero state manutentive e non produttive di beneficio fondiario diretto e specifico per i loro immobili; chiedevano quindi l'annullamento degli avvisi
La decisione
la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente che gli avvisi fossero emessi dall'ente consortile (e non cartelle della concessionaria), escludendo l'applicazione del decreto di annullamento per carichi affidati alla concessionaria. Sul merito ha confermato che gli avvisi contenevano sufficiente motivazione 'per relationem' con indicazione degli estremi di pubblicazione e della disponibilità del piano di classifica; la produzione in giudizio del piano di classifica, della cartografia, del piano di riparto e della relazione tecnica ha consentito di ritenere integrati i presupposti impositivi. È stato ribadito il principio secondo cui l'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica determinano una presunzione iuris tantum di beneficio diretto e specifico, onere che spetta al contribuente superare con prova contraria; la mancata trascrizione del perimetro ha efficacia di pubblicità verso i terzi e non invalida il rapporto tributario diretto quando il contribuente abbia potuto conoscere il piano. Il ricorso è respinto e i ricorrenti sono condannati alle spese
Norme richiamate
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
disciplina i contributi di bonifica: l'onere contribuzionale grava sui fondi che traggono vantaggio e la riscossione avviene mediante ruolo; la previsione della trascrizione del perimetro ha funzione pubblicitaria/notizia
art. 4, art. 13, art. 15 comma 4, art. 18
regola l'adozione del piano generale di bonifica, i piani di classifica e contribuenza e prevede possibilità di perimetro provvisorio; la trascrizione ha funzione pubblicitaria e non incide sul rapporto tributario diretto quando il piano è pubblicato e consultabile
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
art. 6 comma 5; art. 7 comma 1
l'obbligo di invito/avviso bonario e la nullità per la sua violazione si applicano in ipotesi di accertamenti su dichiarazioni e non si estendono automaticamente ai contributi consortili determinati per il possesso del fondo; la motivazione della cartella/avviso può essere assolta per relationem indicando gli estremi dell'atto presupposto
principi generali di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi richiamati, ma la Corte valuta la sufficienza motivazionale dell'atto impositivo per relationem
art. 2697 regola l'onere della prova; art. 860 riguarda l'utilità fondiaria come presupposto del contributo di bonifica: il vantaggio è presunto se il fondo è compreso nel perimetro approvato, salvo prova contraria
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
possibilità per il giudice tributario di disapplicare l'atto generale presupposto se ritenuto illegittimo, ma il contribuente in primo luogo deve contestare specificamente il piano di classifica
D.L. n. 138 del 2008
comma 1 (richiamato nel testo in tema di annullamento automatico di debiti fino a mille Euro)
nel testo la Corte precisa che la norma (richiamata dalla parte) si applica solo ai carichi affidati agli agenti della riscossione e non agli avvisi emessi direttamente dall'ente consortile
art. 13 comma 1 quater (e comma 1 bis)
previsione sul contributo unificato e sull'ulteriore importo dovuto in caso di determinate condizioni processuali; la Corte dà atto dell'eventuale pagamento aggiuntivo
Massime di principio
- La motivazione dell'avviso di pagamento può essere soddisfatta per relationem richiamando un atto generale (es. piano di classifica) purché nell'atto siano indicati gli estremi e l'atto sia conoscibile o sia stato effettivamente reso disponibile al contribuente
- L'inclusione di un fondo nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica producono una presunzione iuris tantum di beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica; spetta al contribuente fornire prova contraria per superare tale presunzione
- La mancata trascrizione del perimetro di contribuenza ha effetto di pubblicità verso i terzi ma non inficia, di per sé, il rapporto impositivo con il diretto contribuent e quando il piano è stato pubblicato e messo a disposizione
- Gli obblighi procedurali di avviso bonario previsti dallo Statuto del contribuente non si applicano automaticamente alle pretese consortili fondate sulla mera proprietà dei fondi ricompresi nel piano di classifica
- In sede di cassazione non è consentita la rinnovazione di questioni nuove non dedotte nei gradi di merito; i giudizi di fatto e le valutazioni probatorie del giudice di merito sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti di legittimità
- Se il contribuente contesta specificamente il piano di classifica nel merito, decade la presunzione favorevole e l'ente impositore dovrà provare il beneficio; in mancanza di contestazione specifica, grava sul contribuente l'onere di prova per disconoscere il beneficio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 apr 2020Sentenza del 23/04/2020 n. 295 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 23 apr 2020Sentenza del 23/04/2020 n. 8065 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 apr 2020Sentenza del 23/04/2020 n. 8066 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 apr 2020Sentenza del 23/04/2020 n. 8067 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 apr 2020Sentenza del 23/04/2020 n. 8068 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 apr 2020Sentenza del 23/04/2020 n. 8069 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →