Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2536/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico. La difesa ha sostenuto che sussistono fatti sopravvenuti tali da attenuare le esigenze cautelari: il tempo già trascorso in carcere (quasi 7-8 anni) che eccederebbe la pena inflitta per alcuni reati, l'annullamento parziale della sentenza di merito rispetto al delitto di associazione mafiosa e all'aggravante ex art. 416-bis.1, l'assenza di provvedimenti disciplinari in carcere e la disponibilità di una nuova abitazione in provincia di Fermo per l'esecuzione degli arresti domiciliari monitorati con braccialetto elettronico. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto tali elementi non sufficienti a integrare un fatto nuovo rilevante e ha confermato la persistenza delle esigenze cautelari, invocando il rischio di reiterazione del reato e di fuga, nonché l'inefficacia del solo braccialetto a garantire l'idoneità della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto legittima e logicamente congrua la motivazione del Tribunale del riesame. Ha confermato che la presunzione di adeguatezza della custodia prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. permane anche qualora il tempo trascorso in custodia superi l'entità della pena per il reato satellite, salvo che non emergano fatti sopravvenuti di sicura valenza tale da mutare le esigenze cautelari. La Corte ha inoltre valorizzato la pronuncia di condanna passata in giudicato per reati gravi (tra cui il tentato omicidio), il concreto pericolo di reiterazione e di fuga e l'insufficiente prova che il trasferimento e il braccialetto avrebbero reciso i collegamenti con il contesto criminoso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato, il ricorrente condannato alle spese processuali e disposti gli adempimenti di cancelleria previsti per i casi in cui la decisione non libera l'imputato.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una duplice presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare per taluni reati (tra cui quelli connessi al traffico di stupefacenti); la Corte conferma che questa presunzione resta anche se il tempo già trascorso in custodia supera la pena inflitta per il reato satellite, salvo l'emergere di fatti sopravvenuti di significativa valenza.

  • art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Obbliga il giudice a valutare, tra gli elementi ai fini della misura, l'esito del procedimento, le modalità del fatto e gli elementi sopravvenuti, compresa l'entità della pena inflitta; la Corte rileva che tali elementi sono stati considerati dal Tribunale del riesame.

  • art. 274, comma 1, cod. proc. pen.

    Elenca i presupposti per l'applicazione della misura cautelare (in particolare le lettere riferite al pericolo di fuga e di reiterazione): il Tribunale ha valutato tali profili alla luce delle specifiche circostanze del caso.

  • art. 299, cod. proc. pen.

    Norma procedurale invocata per la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari (anche con il braccialetto elettronico); la Corte ha giudicato che il ricorso non ha dimostrato elementi nuovi idonei a modificarne l'esito.

  • art. 74, d.P.R. n. 309/1990

    Disciplina i delitti in materia di stupefacenti; il giudice ha ritenuto applicabile la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, rispetto a reati di tal genere.

  • art. 416-bis, cod. pen.

    Delitto di associazione mafiosa: la parziale annullamento in sede di legittimità non è stato ritenuto, di per sé e senza ulteriori elementi concreti, idoneo a mutare le esigenze cautelari originarie.

  • art. 416-bis.1, cod. pen.

    Aggravante collegata all'associazione mafiosa; la Corte ha considerato la rilevanza delle statuizioni di merito e delle loro modifiche, ma ha ritenuto che non emergessero fatti sopravvenuti sufficienti a mutare la misura.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Comma richiamato per le censure di violazione di legge e insufficiente motivazione in cassazione; la Corte ha esaminato le doglianze e le ha ritenute infondate.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione in cassazione ai punti necessari per la decisione; la Corte ha formulato la motivazione entro i limiti previsti.

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale sugli adempimenti di cancelleria quando la decisione non comporta la rimessione in libertà del ricorrente; la Corte dispone l'esecuzione delle relative formalità.

Massime di principio

  • La mera durata della custodia cautelare, anche se superiore alla pena irrogata per un reato satellite, non è di per sé sufficiente a giustificare la sostituzione della misura se sussiste la presunzione di adeguatezza prevista dall'art. 275, comma 3.
  • Per configurare un "fatto nuovo" capace di mutare le esigenze cautelari è necessario produrre elementi concreti e di sicura valenza prognostica che incidano sulle ragioni del pericolo di fuga o di reiterazione; affermazioni generiche non sono adeguate.
  • La pronuncia di condanna passata in giudicato per reati gravi (es. tentato omicidio) assume rilievo nella valutazione della personalità e del rischio di reiterazione e di fuga e può contrastare la concessione di misure meno afflittive.
  • L'applicazione del braccialetto elettronico è strumento di monitoraggio della presenza nell'area consentita ma non risolve autonomamente i profili di pericolosità personale o i rischi derivanti dai contatti con contesti criminosi.
  • La proposta di trasferire l'esecuzione della misura in altro luogo richiede elementi probatori sulla reale idoneità del domicilio e sull'effettiva interruzione dei legami con il contesto criminale; l'onere di fornire elementi concreti grava sulla difesa.
  • In sede di impugnazione in Cassazione il sindacato è limitato: va dimostrata la contraddittorietà o illogicità della motivazione o la violazione di norme in modo specifico e circostanziato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.