Cassazione Penale, Sentenza n. 04621/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello di Messina che confermava la confisca di un manufatto edilizio e di due terreni intestati alla Tramontana, disposta dal Tribunale di Messina in quanto ritenuti riconducibili al patrimonio di Foti Mariano. Si denunciavano violazioni costituzionali e di disposizioni del d.lgs. 159/2011, sostenendo che gli immobili fossero effettivamente di proprietà della Tramontana, che ne avrebbe avuto la capacità economica (anche tramite quote societarie) e che non sarebbe stata provata la provenienza illecita delle somme impiegate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per la Tramontana l'inammissibilità è stata motivata dalla mancata produzione di procura speciale al difensore ai sensi dell'art. 100 c.p.p., essendo la stessa terza interessata con solo interesse civilistico; per Foti l'inammissibilità è stata dichiarata per carenza di interesse, perché il ricorso si limitava a negare la fittizietà dell'intestazione senza sostenere alternativamente e dimostrare che gli acquisti erano avvenuti con provvista lecita. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Stabilisce l'obbligo, per chi agisce nel processo penale con interesse meramente civilistico, di stare in giudizio tramite difensore munito di procura speciale; la mancata procura speciale rende inammissibile il ricorso del terzo interessato.
art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.
La Corte ha ritenuto non applicabile la norma per regolarizzare ex post il difetto di rappresentanza nel procedimento penale di prevenzione; pertanto il vizio non è sanabile con richiamo a tale disposizione.
Richiamata nella motivazione giurisprudenziale a supporto del principio che la procura speciale è necessaria per la rappresentanza nei casi di interessi esclusivamente civilistici; utile a spiegare l'analogia con l'art. 100 c.p.p.
d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia), artt. 20, 24, 26
Le norme sono state invocate dai ricorrenti in relazione ai presupposti della misura di prevenzione patrimoniale; la Cassazione però non è entrata nel merito dell'applicazione sostanziale delle disposizioni perché ha dichiarato i ricorsi inammissibili per ragioni procedimentali/di interesse.
Costituzione, artt. 24, 27, 41 (richiamati dai ricorrenti)
Gli articoli sono stati richiamati nel ricorso per contestare profili di legittimità costituzionale della misura, ma la Corte di Cassazione non ha affrontato questioni di costituzionalità in sede di ammissibilità procedurale.
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020 - Mattina)
Conferma il principio secondo cui il terzo con interesse meramente civilistico deve stare in giudizio tramite difensore con procura speciale; la mancanza di tale procura rende inammissibile il ricorso.
Giurisprudenza Cassazione (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014 - Borrelli)
Stabilisce che il difetto di procura speciale nell'impugnazione di misure di prevenzione patrimoniali non può essere sanato ai sensi dell'art. 182 c.p.c.; il ricorso è quindi inammissibile.
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015 - De Angelis)
Ribadisce l'onere di patrocinio del terzo interessato tramite procura speciale e la relativa inammissibilità in difetto.
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 50463 del 15/06/2017)
Precisione sul requisito dell'interesse del proposto: chi contesta la riconducibilità di beni a sé per fittizia intestazione deve, per essere ritenuto avere interesse anziché mera contestazione formale, dimostrare l'acquisto lecito; il semplice negare il rapporto fiduciario non è sufficiente per assumere interesse impugnatorio.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione patrimoniale il terzo con interesse esclusivamente civilistico (ad es. intestatario formale dei beni) non può stare in giudizio personalmente: deve essere rappresentato da un difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; la mancanza di tale procura configura inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Il vizio di rappresentanza del terzo interessato non può essere sanato richiamando l'art. 182 c.p.c.; la regolarizzazione ex post non è applicabile nel contesto delle misure di prevenzione patrimoniale.
- Il proposto (persona contro cui è diretta la misura) ha interesse ad impugnare quando non si limita a negare la fittizietà dell'intestazione, ma allega e documenta che gli acquisti sono stati effettuati con provvista lecita; una mera deduzione dell'inesistenza del rapporto fiduciario non è sufficiente a fondare l'interesse utile all'impugnazione in Cassazione.
- Se il ricorrente non contesta elementi essenziali del provvedimento (ad es. la qualificazione della pericolosità sociale o la perimetrazione temporale del patrimonio), il giudice può ritenere preclusa la disamina di merito e dichiarare il ricorso inammissibile.
- Per resistere efficacemente a confische per fittizia intestazione è necessario produrre tempestivamente e in modo specifico documentazione che dimostri la capacità economica e la lecita provenienza delle somme impiegate per l'acquisto o la costruzione dei beni (es. documenti fiscali, conti correnti, flussi finanziari comprovabili).
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