Cassazione Civile, Ordinanza n. 09491/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiata)
La controversia
Una proprietaria di un appartamento agiva per ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua verificatisi nel marzo 2010 nel proprio immobile, che assumeva causate da lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento sovrastante. In primo grado il giudizio vedeva la condanna del proprietario dell'appartamento superiore; questi aveva chiamato in causa il titolare della ditta esecutrice dei lavori per essere manlevato. In appello il Tribunale qualificava la vicenda come danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e riteneva responsabile esclusivo il titolare della ditta, sul presupposto che, durante i lavori, l'impresa fosse l'unica custode dell'immobile e operasse sulle tubazioni che avevano causato le infiltrazioni. Il ricorrente per cassazione deduceva: (1) violazione degli artt. 2051, 2043 e 1667 c.c., sostenendo che il Tribunale aveva errato nel ritenere la sua responsabilità esclusiva e che, nei rapporti interni, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina dell'appalto con conseguente decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c.; (2) omessa valutazione dell'esito dell'interrogatorio formale del proprietario convenuto in primo grado, che avrebbe ammesso di non sapere se le infiltrazioni fossero causate dai lavori; (3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTU si sarebbe espressa solo in termini di plausibilità della rottura di una tubazione quale causa delle infiltrazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che il ricorrente, pur avendo dichiarato nel ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, non aveva depositato la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione. La mancanza non era sanata dalla non costituzione delle controparti né dalla presenza nel fascicolo di elementi equivalenti. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità sull'autoresponsabilità della parte che dichiara il fatto processuale della notificazione e sull'onere conseguente di depositare la copia notificata, ribadendo che la sanzione dell'improcedibilità non contrasta con l'art. 6 CEDU. È stato inoltre posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
richiamato dal giudice di merito come norma sulla responsabilità da cose in custodia, ma il vaglio di legittimità non è entrato nel merito della qualificazione sostanziale perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile
invocato dal ricorrente insieme all'art. 2051 c.c. come parametro di responsabilità, ma senza esame nel merito per la declaratoria di improcedibilità
invocato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della garanzia per vizi dell'appalto e la conseguente decadenza/prescrizione, ma la censura non è stata esaminata nel merito
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove
art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
indicato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.
indicato come parametro del secondo motivo per omessa valutazione dell'interrogatorio formale
art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
indicato come parametro del terzo motivo per omesso esame di un fatto decisivo
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dell'improcedibilità per omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica
richiamato per individuare il termine di venti giorni dall'ultima notificazione entro cui effettuare il deposito richiesto
richiamato quanto alla decorrenza del termine breve di impugnazione dalla notificazione della sentenza
art. 6 CEDU
richiamato per escludere che la sanzione dell'improcedibilità, prevista per il mancato deposito della relata, violi il diritto di accesso al tribunale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Corte Cost., sent. n. 471/1992
citata per affermare la legittimità costituzionale della previsione processuale sull'onere di deposito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la parte che dichiara nel ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata assume su di sé l'onere di depositarne, entro il termine di legge, copia autentica munita della relata di notificazione; la mancata produzione determina improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per omesso deposito della copia notificata della sentenza è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione delle controparti o dalla loro mancata costituzione, salvo che la copia notificata risulti comunque già presente nel fascicolo di ufficio o depositata da altra parte.
- La qualificazione sostanziale della controversia e le censure di merito non possono essere esaminate quando il ricorso è improcedibile per difetto del prescritto deposito documentale.
- La sanzione processuale dell'improcedibilità del ricorso per cassazione, collegata al mancato rispetto degli oneri di deposito, è compatibile con l'art. 6 CEDU ove sia funzionale all'esigenza di celerità e corretto funzionamento del giudizio di legittimità.
- La presenza di una notifica della sentenza anteriore al ricorso non esonera il ricorrente dall'onere di deposito della relata quando la notifica è da lui stesso dichiarata e il fascicolo non contenga la relativa copia autentica.
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