Cassazione Penale, Sentenza n. 4332/2024 del 01/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la statuizione di confisca della somma di denaro sequestrata, contestando la motivazione in ordine all'importo: nella motivazione i giudici avevano fatto riferimento a 800 euro come provento, mentre dal verbale risultavano sequestrati 1.100 euro (800 euro nella tasca e 300 euro nel borsello). L'imputato aveva spiegato che solo 500 euro derivavano dalla cessione osservata in diretta; la restante somma gli era stata consegnata dal fratello per il sostentamento. Si contestava inoltre l'assenza di prove di precedenti cessioni e l'illiceità di presumere che tutto il denaro fosse provento del reato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al motivo relativo alla confisca del denaro. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 240 c.p. e dell'art. 73 comma 7‑bis d.P.R. 309/1990, la confisca richiede un nesso di diretta derivazione del profitto dal reato e che la motivazione della Corte di Appello aveva valorizzato solo 800 euro, omettendo di spiegare adeguatamente la riconducibilità all'intero importo di 1.100 euro. Per tale motivo la statuizione di confisca della somma è stata annullata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello per nuovo giudizio sulla confisca.
Norme richiamate
Richiamato a titolo descrittivo riguardo alla sentenza di condanna emessa in primo grado; non incisivo sul punto della confisca nella motivazione di legittimità.
La confisca riguarda le cose che costituiscono il profitto del reato, ossia il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato; occorre dunque un nesso causale diretto tra reato e profitto per poter confiscare somme di denaro.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che incrimina la vendita di stupefacenti; la condanna per tale fattispecie può legittimare la confisca del denaro che sia provato costituisca provento della vendita osservata.
art. 73, comma 7‑bis, d.P.R. n. 309/1990
Prevede la confisca delle cose che sono profitto o prodotto del reato e, quando ciò non è possibile, la confisca di beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente, con l'avvertenza che sono esclusi i casi in cui il bene appartenga a persona estranea al reato; richiede comunque prova del nesso tra denaro e attività illecita.
Massime di principio
- La confisca di somme di denaro richiede prova di un nesso di diretta e immediata derivazione dal reato: i giudici devono motivare in modo puntuale come e perché l'intero importo rinvenuto costituisca provento dell'illecita attività.
- Se nell'atto di sequestro è indicato un importo totale superiore a quello valorizzato in motivazione, la motivazione è viziata per carenza se non si spiegano le ragioni rispetto all'intero ammontare.
- La mera corrispondenza tra valore di mercato della droga e una parte del denaro non è sufficiente a giustificare la confisca dell'intero importo; bisogna distinguere e provare la riconducibilità di ogni parte del denaro al reato.
- Quando la vendita è stata osservata in diretta, può essere provato il provento con riferimento a quella cessione specifica; somme aggiuntive trovate a disposizione dell'imputato richiedono elementi probatori ulteriori (contatti telefonici, precedenti cessioni, dichiarazioni affidabili) per essere ritenute provento.
- In caso di carenza motivazionale sulla confisca, la decisione va annullata solo nella parte relativa alla confisca e il giudice di rinvio dovrà riesaminare il nesso di causalità e la misura della confisca.
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