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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19203/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ex coniuge)

La controversia

Dopo la sentenza definitiva di separazione tra due ex coniugi, uno dei due ha adito il tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la modifica degli obblighi economici: riduzione dell’assegno di mantenimento per la figlia e abolizione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge. La controparte si è costituita chiedendo invece un assegno divorzile e un assegno per la figlia di importo maggiore. Il tribunale ha disposto accertamenti patrimoniali e ha poi fissato un assegno divorzile di importo contenuto e un assegno di mantenimento per la figlia inferiore a quello richiesto, con riparto delle spese straordinarie. In appello, la parte soccombente in primo grado ha chiesto la rideterminazione in aumento degli assegni, deducendo una più ampia disparità reddituale e contestando la quantificazione degli importi; l’appellato ha resistito con appello incidentale, sostenendo l’assenza dei presupposti per l’assegno divorzile e chiedendo una diversa decorrenza del mantenimento della figlia. La Corte d’appello ha revocato l’assegno divorzile, ma ha aumentato l’assegno di mantenimento per la figlia, valorizzando la situazione economica sostanziale del debitore. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione dell’art. 190 c.p.c., lamentando la mancata fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni e la conseguente lesione del contraddittorio; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di risultanze probatorie, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato dati istruttori sulla capacità reddituale del resistente e avrebbe fondato la decisione su elementi non provati, anche in tema di funzione compensativo-perequativa dell’assegno divorzile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato e comunque inammissibile il primo motivo perché, nei procedimenti camerali di separazione e divorzio, non si applicano le disposizioni degli artt. 189 e 190 c.p.c., essendo sufficiente l’assicurazione del contraddittorio secondo il rito speciale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva effettivamente valutato gli accertamenti della polizia tributaria e che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; inoltre, la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. non era configurabile, poiché non risultava un’erronea attribuzione dell’onere della prova, ma solo una contestazione dell’apprezzamento delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza per violazione del rito è scrutinabile solo se effettivamente sussiste una lesione processuale rilevante; nel caso, la censura è stata reputata inammissibile perché il rito camerale del divorzio non richiede l’udienza e gli adempimenti del rito ordinario ex artt. 189 e 190 c.p.c.

  • art. 190 c.p.c.

    Non si applica ai procedimenti camerali di separazione e divorzio, caratterizzati da celerità e semplicità.

  • art. 189 c.p.c.

    Non si applica ai procedimenti camerali di separazione e divorzio.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando il motivo non offre elementi per mutare l’orientamento consolidato della Corte.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione del merito delle prove, ma solo per omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesta l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 4, dodicesimo comma, L. 1 dicembre 1970, n. 898

    Il giudizio di appello in materia di divorzio si svolge con rito camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro cui rinvia l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti contenziosi in materia di separazione e divorzio trattati con rito camerale non trovano applicazione le regole del rito ordinario sulla rimessione al collegio e sul deposito delle comparse conclusionali e memorie, purché sia comunque garantito il contraddittorio.
  • La mancata fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni non integra di per sé nullità della sentenza nei procedimenti camerali di famiglia, perché tali procedimenti derogano alla disciplina degli artt. 189 e 190 c.p.c.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l’onere probatorio; non quando la doglianza investe la valutazione, più o meno persuasiva, delle prove raccolte.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una rivalutazione del merito istruttorio: resta riservata al giudice di merito la scelta delle prove ritenute più attendibili e idonee a fondare la decisione.
  • In tema di assegno divorzile, il giudice di legittimità non interviene sulla mera ponderazione dei dati economici compiuta dal giudice di merito se la motivazione dà conto dell’esame delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieDivorzioImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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