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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03042/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Tre professionisti del foro agirono per ottenere il pagamento del residuo compenso per un incarico di patrocinio svolto in favore di due clienti in una controversia dinanzi al Tribunale di Voghera, poi definita con transazione. I professionisti sostenevano che il compenso già versato non fosse congruo e che la liquidazione dovesse essere effettuata secondo i parametri del D.M. 55/2014, e non secondo il D.M. 140/2012. I clienti resistettero affermando che la somma già corrisposta esauriva il dovuto. Nel giudizio di merito i clienti avevano inoltre chiamato in causa un terzo, assumendo che costui dovesse manlevarli in forza di un precedente contratto che prevedeva l’impegno a farsi carico della posizione legale-giudiziaria per eventuali controversie connesse; il terzo eccepì che tale obbligo fosse venuto meno per scioglimento consensuale del rapporto. In Cassazione i ricorrenti denunciarono, con due motivi, la violazione dell’art. 28 D.M. 55/2014 e dell’art. 1372 c.c.: con il primo contestavano la scelta di applicare il D.M. 140/2012, ritenendo rilevante il fatto che la liquidazione giudiziale fosse avvenuta dopo l’entrata in vigore del D.M. 55/2014; con il secondo censuravano il riconoscimento della chiamata in garanzia del terzo, sostenendo che l’impegno contrattuale si fosse già estinto al momento dell’insorgenza della controversia.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il regime tariffario applicabile ai compensi professionali dipende dal momento in cui la prestazione si esaurisce: se l’attività è stata integralmente svolta sotto la vigenza del D.M. 140/2012, non può applicarsi il D.M. 55/2014 solo perché la domanda giudiziale di liquidazione è proposta successivamente. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte d’appello si era limitata a verificare se la chiamata in causa del terzo fosse ictu oculi non arbitraria ai fini delle spese, senza decidere il merito dell’effettiva operatività della clausola di manleva. Conseguentemente, ha confermato la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale dedotto per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso

  • art. 28 D.M. 55/2014

    "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore"

    va riferito alle liquidazioni di attività professionali non ancora completamente esaurite al momento dell’entrata in vigore del decreto, non già alle sole domande giudiziali proposte successivamente

  • art. 41 D.M. 140/2012

    la Corte richiama la coincidenza della sua formulazione con l’art. 28 D.M. 55/2014 e il principio secondo cui la disciplina previgente continua ad applicarsi se la prestazione si è completamente esaurita sotto il suo vigore

  • art. 1372 c.c.

    la censura non è stata accolta perché la Corte d’appello non ha deciso il merito dell’effettiva sopravvenuta estinzione del vincolo contrattuale, ma solo la non arbitrarietà della chiamata in causa ai fini delle spese

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza intervento orale

  • L. 18 dicembre 2020, n. 176

    ha convertito e inserito la disciplina richiamata per la trattazione camerale

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    richiamato come base del contributo unificato ulteriore

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, la disciplina tariffaria applicabile si individua in base al momento di esaurimento della prestazione: se l’attività si è completamente svolta sotto un determinato regime, non può applicarsi un regime successivo solo perché la domanda di pagamento è proposta dopo la sua entrata in vigore.
  • La clausola transitoria che prevede l’applicazione del nuovo decreto alle "liquidazioni successive" riguarda le liquidazioni di prestazioni ancora pendenti, almeno in parte, alla data di entrata in vigore del decreto, e non legittima un effetto retroattivo per attività già integralmente concluse.
  • In materia di chiamata in garanzia del terzo, ai fini della regolazione delle spese di lite il giudice di merito può limitarsi a verificare se la chiamata sia manifestamente arbitraria e priva di fondamento; la discussione sull’effettiva operatività del rapporto di garanzia attiene invece al merito della pretesa di manleva.
  • La censura per violazione di legge non può essere accolta quando pretende di trasformare in errore di diritto una valutazione di merito non specificamente contestata, come l’accertamento che la prestazione professionale fosse già interamente esaurita sotto il previgente regime normativo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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