Cassazione Civile, Ordinanza n. 27223/2025 del 11/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione allo stato passivo di fallimento: il giudice delegato aveva ammesso il credito della società ricorrente per euro 352.408,00 in via chirografaria; il Tribunale, decidendo sull'opposizione, aveva parzialmente accolto la domanda ammettendo un credito maggiore, euro 778.662,55, ma sempre senza riconoscere il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2751 bis n. 5 c.c., come modificato, e degli artt. 2, 3, 4 e 5 della l. n. 443/1985, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente applicato la nozione di piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c. senza coordinare tale nozione con i requisiti della legge speciale, e senza considerare il momento di insorgenza del credito. Con il secondo motivo ha dedotto vizio motivazionale, lamentando che il giudice di merito avesse negato il privilegio senza confrontarsi con la documentazione prodotta (visura camerale, dichiarazioni IVA, libro unico del lavoro, libro cespiti), da cui sarebbero emersi gli elementi per qualificare l'impresa come artigiana ai fini del privilegio.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, qualificandolo sostanzialmente come denuncia di motivazione apparente e non come mero vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. Ha ritenuto che il decreto del Tribunale fosse affetto da nullità per motivazione solo apparente, perché non spiegava in modo percepibile le ragioni per cui la documentazione prodotta dalla ricorrente non fosse idonea a dimostrare i presupposti fattuali del privilegio artigiano (attività svolta, entità delle prestazioni, capitale investito in rapporto alla forza lavoro). Il primo motivo è stato assorbito. Conseguentemente, la Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Paola in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il privilegio va riconosciuto se risultano provati i presupposti fattuali dell'attività artigiana o assimilata; il giudice deve motivare specificamente sul perché la prova offerta sia o non sia idonea.
La nozione di piccolo imprenditore non può essere applicata in modo isolato e meccanico, ma va coordinata con la disciplina speciale richiamata per il privilegio.
I requisiti previsti dalla legge quadro sull'artigianato devono essere considerati nella verifica del privilegio artigiano.
È il parametro invocato per la violazione di legge dedotta col primo motivo.
È il parametro formalmente invocato per il vizio motivazionale, ma la Corte ha riqualificato la doglianza come motivazione apparente.
La motivazione apparente è stata ricondotta alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, c.p.c.
La sentenza/decreto è nullo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione.
Massime di principio
- In tema di privilegio artigiano, il giudice di merito deve verificare i presupposti sostanziali alla luce della disciplina speciale applicabile e non può limitarsi a una generica affermazione di mancata prova dei requisiti.
- Quando la parte produca documentazione specificamente diretta a dimostrare i requisiti del privilegio o di altro beneficio, il giudice deve spiegare perché tale materiale sia irrilevante o insufficiente; una formula stereotipata integra motivazione apparente.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando il testo del provvedimento esiste ma non consente di comprendere il ragionamento decisorio, lasciando all'interprete solo congetture.
- La doglianza formalmente proposta come vizio motivazionale può essere riqualificata dalla Corte in base al suo contenuto effettivo, anche ai fini dell'individuazione del corretto vizio processuale.
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