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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11492/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale per il quale la proprietaria del veicolo danneggiato aveva ricevuto, quale prestazione in luogo dell’adempimento, una cessione di credito pro solvendo pari a euro 1.049,20, avente origine nel credito risarcitorio per i danni da incidente. La cessionaria aveva agito per ottenere il pagamento della somma ceduta contro la compagnia assicuratrice tenuta al risarcimento ex art. 149 cod. ass., proponendo la domanda in via alternativa e subordinata anche contro la cedente, quale garante della cessione pro solvendo. Il giudice di pace aveva accolto solo parzialmente la domanda, limitando la cessione al fermo tecnico. In appello, il tribunale aveva invece ritenuto che la cessione riguardasse l’intero credito risarcitorio e aveva condannato l’assicurazione al pagamento integrale, ma aveva compensato le spese tra la cedente e le altre parti, giustificando la compensazione con la sostanziale sovrapponibilità delle difese tra cedente e cessionaria. La ricorrente ha impugnato solo la statuizione sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 132 e 156 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che, essendo risultata totalmente vittoriosa, non potevano gravarle le spese e che la motivazione del tribunale non integrava né soccombenza reciproca né altra ipotesi legittimante la compensazione secondo la formulazione vigente dell’art. 92 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse ammissibile e fondata, osservando che la compensazione delle spese è sì rimessa a valutazione discrezionale del giudice di merito, ma tale discrezionalità incontra il limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Nel caso concreto, la motivazione del tribunale sulla compensazione è stata giudicata generica e incongrua, perché fondata sulla mera coincidenza, fisiologica, delle difese svolte dalla cedente rispetto a quelle della cessionaria nel contesto del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla compensazione delle spese del giudizio di appello tra la cedente e l’assicurazione e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha condannato l’assicurazione a rifondere alla ricorrente le spese del grado di appello. Ha inoltre condannato l’assicurazione e la cessionaria, in solido, alle spese del giudizio di cassazione in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1198 c.c.

    prestazione in luogo dell'adempimento

    richiamato come titolo della cessione ricevuta dalla cedente in luogo della prestazione dovuta

  • art. 149 Codice delle assicurazioni

    indicata come base dell’obbligo dell’assicuratore di liquidare il risarcimento

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 92 c.p.c. per contestare la regolazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione è ammessa, nella formulazione applicabile, solo nei casi previsti dalla legge; la motivazione deve indicare ragioni reali, specifiche e non apparenti; non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza sulle spese

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato come norma processuale invocata per il vizio della statuizione sulle spese

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno dell’esigenza di motivazione non illogica o arbitraria

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    l’eccezione di inammissibilità è stata disattesa perché il ricorso non ne violava le prescrizioni

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro del sindacato di legittimità per violazione di legge in tema di spese

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la decisione del ricorso su richiesta della parte

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 102 c.p.c.

    menzionato solo nella memoria, ma ritenuto estraneo al perimetro del motivo di ricorso

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, ma non può mai tradursi nell’addebito delle spese alla parte totalmente vittoriosa.
  • Nella formulazione dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione fuori dai casi di soccombenza reciproca richiede la sussistenza delle ipotesi tipizzate o di ragioni gravi ed eccezionali, che devono essere specifiche e concretamente apprezzabili.
  • La mera sovrapposizione o coincidenza delle difese svolte da una parte rispetto a quelle di altro soggetto processuale non costituisce, di per sé, grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
  • In sede di legittimità è censurabile la motivazione sulla compensazione quando sia palesemente illogica, incongrua, inconsistente o manifestamente erronea; non è invece sindacabile la mera opportunità della scelta di compensare.
  • Quando la cassazione riguarda solo la statuizione sulle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., regolando direttamente le spese del grado precedente.
  • Le questioni estranee al motivo di ricorso non incidono sullo scrutinio di legittimità della statuizione impugnata, se non sono state specificamente dedotte nel ricorso.
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Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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