Cassazione Penale, Sentenza n. 11544/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell’ordinanza del 17/03/2023 della Corte d’appello di Bari che, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva: 1) accolto parzialmente l’istanza di revoca per abolitio criminis relativa alla sentenza n.1375/18 (capo 88E) disponendo la revoca della statuizione penale e l'assoluzione perché il fatto non è più previsto come reato dopo la riforma dell'art. 323 c.p.; ma aveva rigettato la revoca delle statuizioni civili; 2) rigettato l’istanza di revoca relativa alla sentenza n.2620/15 (capo 89E) ritenendo che, nonostante la modifica dell'art. 323 c.p., la condotta contestata (in particolare la delibera n.507/2005 in violazione dell'art.54 legge regionale n.28/2001) conservasse rilevanza penale come tentativo di abuso d'ufficio. Il ricorrente contestava la mancata revoca delle statuizioni civili connesse al capo 88E e la mancata revoca integrale del capo 89E, deducendo che la riforma normativa avrebbe eliminato la rilevanza penale delle condotte e richiedendo la riconsiderazione degli accertamenti di fatto (anche alla luce del parere "pro ventate").
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile e, complessivamente, lo ha rigettato. Ha confermato che: a) quanto al capo 88E la revoca penale era corretta perché la riforma del 2020 ha eliminato la configurazione penale (assoluzione per non essere il fatto più previsto dalla legge), ma le statuizioni civili non sono state revocate nel procedimento di esecuzione (in ogni caso il giudice dell'esecuzione non è competente a intervenire sulle vicende civili pendenti); la Corte ha precisato che in tale fascio processuale l'azione civile risultava poi rimessa al giudice civile in sede di rinvio ed era ancora pendente; b) quanto al capo 89E il rigetto della revoca è stato confermato poiché la riforma normativa non ha eliminato la rilevanza penale della condotta relativa alla violazione dell'art.54 della legge regionale n.28/2001; il giudice dell'esecuzione non poteva riesaminare o sovvertire gli accertamenti di fatto già compiuti dal giudice della cognizione. La sentenza impugnata è stata quindi integralmente mantenuta nel suo esito, con integrazione della motivazione sulla questione civile della prima vicenda.
Norme richiamate
La riforma del d.l. 16/7/2020 n.76 (conv. legge n.120/2020) ha ridimensionato la portata della norma, eliminando in parte la fattispecie (soppressione dell'ipotesi dello sviamento di potere) con conseguente abolitio criminis per talune condotte; la Corte ha valutato se gli elementi costitutivi del reato accertati nel giudizio di cognizione rientrassero nell'area sopravvissuta alla riforma.
Regola la revoca per abolitio criminis; il giudice dell'esecuzione, chiamato a pronunciare ex art.673, valuta la rilevanza penale sopravvenuta della fattispecie ma non può riformare gli accertamenti di fatto già definitivi del giudice della cognizione; può effettuare una ricognizione del materiale probatorio sotto il profilo della compatibilità con la nuova normativa.
d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. legge 11 settembre 2020, n. 120
Intervento normativo che ha modificato l'art. 323 c.p.; la Corte lo ha ritenuto idoneo a produrre abolitio criminis per alcune condotte (capo 88E) ma non per altre (capo 89E) ove restano elementi costitutivi rilevanti.
art. 54 legge regionale n. 28/2001
La violazione dell'art.54 (obbligo di comunicazione al Consiglio regionale entro dieci giorni per il prelievo dai fondi) è stata ritenuta dal giudice della cognizione elemento costitutivo della rilevanza penale della condotta contestata al capo 89E; tale accertamento non è stato superato dalla riforma penale.
Riferimento alla responsabilità civile aquiliana: la Corte chiarisce che l'abolitio criminis penale non comporta automaticamente la perdita della rilevanza civile dell'atto; la tutela civilistica va valutata secondo le regole del diritto civile e, se il giudicato civile è formato, le statuizioni civili restano efficaci.
Norma di coordinamento applicata per sostenere che, nel rapporto civilistico tra danneggiato e danneggiante, non si applica l'art.2 c.p. ma il criterio del diritto civile previsionale, elemento che giustifica il mantenimento delle statuizioni civili non oggetto di revoca penale.
Richiamato per distinguere gli effetti dell'abrogazione del reato sull'esecuzione penale rispetto alla sfera civilistica: l'obbligo di disporre la cessazione degli effetti penali non equivale all'annullamento delle statuizioni civili.
giurisprudenza richiamata (Sez. U n.46688/2016; Sez.5 n.4266/2005; Sez.3 n.5248/2016; Sez.U n.24468/2009)
Principi consolidati: la revoca per abolitio criminis riguarda gli effetti penali; le statuizioni civili derivanti da reato irrevocabile restano efficaci salvo diversa determinazione giurisdizionale; il giudice dell'esecuzione non può riformare gli accertamenti di fatto definitivi ma può verificare la corrispondenza tra fattispecie astratte prima e dopo la riforma.
Massime di principio
- La revoca per abolitio criminis ex art.673 c.p.p. incide sugli effetti penali della sentenza ma, di regola, non comporta la rimozione automatica delle statuizioni civili connesse: la responsabilità civile va valutata secondo le regole del diritto civile e è materia distinta.
- Il giudice dell’esecuzione chiamato a decidere sulla revoca non può riesaminare o ribaltare gli accertamenti di fatto e le valutazioni giuridiche già compiute dal giudice della cognizione se questi sono divenuti irrevocabili; può invece confrontare la fattispecie legale precedente e quella sopravvenuta per verificare se è venuto meno un elemento costitutivo del reato.
- Se l’azione civile non è ancora cristallizzata o è pendente in sede civile, il giudice dell’esecuzione non è il luogo processuale adatto per risolverne il merito; l’esito della causa civile pendente determinerà gli effetti patrimoniali.
- Per ottenere la revoca integrale occorre dimostrare che la modifica normativa abbia eliminato un elemento essenziale e strutturale della fattispecie penale così da far venir meno la configurazione del reato come originariamente accertata; non basta invocare pareri o documenti non decisivi già esaminati dal giudice della cognizione.
- Nel valutare le conseguenze dell’abolitio criminis è necessario considerare separatamente gli ordini di responsabilità (penale vs civile) e l'efficacia dei giudicati già formati; la casistica giurisprudenziale favorisce la conservazione delle statuizioni civili salvo che il relativo giudicato penale civile sia stato effettivamente eliminato secondo le regole processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11368/2024 del 19/03/2024
- Sentenza penale · 19 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11369/2024 del 19/03/2024
- Sentenza penale · 19 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11372/2024 del 19/03/2024
- Sentenza penale · 19 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11376/2024 del 19/03/2024
- Sentenza penale · 19 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11377/2024 del 19/03/2024
- Sentenza penale · 19 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11378/2024 del 19/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →