Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17095/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ex coniuge)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di separazione e poi di divorzio tra ex coniugi. In sede di separazione era stata concordata l'assegnazione della casa coniugale al marito, con previsione di un contributo mensile del marito alla moglie per il canone di locazione di un'altra abitazione dove la moglie si sarebbe trasferita con la figlia minore, e con clausola secondo cui, in caso di mancato pagamento di anche una sola mensilità di tale contributo, la precedente casa coniugale sarebbe tornata assegnata alla moglie. Nel successivo giudizio di divorzio, il tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, disposto l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, assegnato alla madre la casa familiare e posto a carico del padre un assegno per il mantenimento della figlia. La terza interventrice, comproprietaria dell'immobile assegnato, ha contestato in appello l'assegnazione della casa familiare, sostenendo di essere intervenuta come terzo legittimato a proporre opposizione e deducendo, in sostanza, che non vi fosse un comodato familiare idoneo a giustificare l'assegnazione, che il rapporto di godimento dell'immobile era diverso da un comodato, che il comodato comunque era cessato quando la madre si era trasferita altrove, e che non era stato dimostrato un urgente bisogno del comodante tale da legittimare la restituzione. In cassazione ha articolato sette motivi, denunciando: violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; erronea qualificazione del suo intervento processuale; omesso esame delle domande come terzo oppositore; omessa pronuncia sulle istanze istruttorie; vizio motivazionale e violazione delle presunzioni in ordine alla prova del comodato familiare; violazione delle norme sul divorzio e sull'assegnazione della casa familiare, sul comodato e sull'onere della prova; errata qualificazione giuridica del rapporto come comodato e delle sue vicende estintive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che la diversa qualificazione dell'intervento della terza non era decisiva, perché la Corte d'appello aveva comunque accertato l'esistenza di un comodato familiare sull'immobile e la perdurante destinazione della casa a esigenze familiari. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, relativo alla mancata ammissione delle prove, perché volto a censurare il potere discrezionale del giudice di merito e perché i mezzi istruttori richiesti non erano idonei a sovvertire l'accertamento già compiuto. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, che tendeva a sovrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio alla valutazione di fatto del giudice di merito sulla configurabilità del comodato familiare. Ha respinto infine il sesto e il settimo motivo, ritenendo corretta la conclusione che il comodato non si fosse sciolto, poiché il trasferimento della madre altrove era condizionato al mancato pagamento del contributo per la locazione, circostanza che si era verificata; ha inoltre osservato che la madre aveva dimostrato la persistenza della destinazione familiare dell'immobile e che non risultava allegato alcun urgente bisogno della terza comproprietaria. La Corte ha anche richiamato il principio per cui l'assegnazione della casa familiare presuppone la perdurante destinazione del bene all'interesse dei figli conviventi minori o non autosufficienti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    È invocato come parametro del contraddittorio; la Corte esclude che vi sia stata una violazione decisiva del contraddittorio per la diversa qualificazione dell'intervento della terza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al principio del contraddittorio e della corretta instaurazione del processo.

  • art. 344 c.p.c.

    Norma richiamata per qualificare l'intervento della terza in appello come opposizione di terzo; la Corte ritiene che la diversa qualificazione non sia decisiva ai fini dell'esito.

  • art. 404 c.p.c.

    Richiamato per la legittimazione all'opposizione di terzo; la Corte osserva che anche tale prospettazione non avrebbe condotto a una decisione diversa.

  • art. 105, 2° co., c.p.c.

    Richiamato in tema di intervento adesivo dipendente; la Corte osserva che la qualificazione dell'intervento non muta la sostanza della controversia.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il dedotto vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché le istanze istruttorie sono state implicitamente disattese in quanto inidonee.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa errata interpretazione dell'atto processuale.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni; la Corte reputa insindacabile in cassazione l'accertamento di fatto sulla sussistenza del comodato familiare.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare il ragionamento presuntivo; la Corte lo applica quale base della valutazione fattuale del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l'onere della prova; la Corte afferma che la parte che invoca l'assegnazione ha dimostrato la persistenza della destinazione familiare, mentre la ricorrente non ha allegato il proprio bisogno di recuperare l'immobile.

  • art. 1803 c.c.

    Norma sulla struttura del comodato, richiamata per qualificare il rapporto come comodato familiare.

  • art. 1804 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sul comodato, senza specifiche statuizioni ulteriori nel testo.

  • art. 1809 c.c.

    La Corte ribadisce che il comodato familiare a tempo indeterminato può cessare per urgente e imprevisto bisogno del comodante, da valutarsi con controllo di proporzionalità rispetto all'interesse della prole.

  • art. 1810 c.c.

    Richiamato per affermare che, in sede di richiesta di rilascio, il giudice deve verificare che persista la destinazione del bene all'uso familiare; in difetto, può ordinarne la restituzione.

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella censura sul rapporto e sulle sue vicende estintive, senza autonoma statuizione specifica nel dispositivo argomentativo.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella contestazione della qualificazione del rapporto, senza autonoma specificazione della Corte.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione del rapporto, senza autonoma applicazione esplicita nel decisum.

  • L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6

    Richiamato per il provvedimento di assegnazione della casa familiare in sede di divorzio; la Corte ne conferma l'applicazione subordinata alla persistenza del titolo e dell'interesse familiare.

  • art. 337-sexies c.c.

    Richiamato come norma di riferimento per l'assegnazione della casa familiare; la Corte afferma che il provvedimento presuppone la perdurante destinazione dell'immobile all'interesse dei figli conviventi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Il comodato di un immobile destinato a soddisfare esigenze abitative familiari può essere qualificato come comodato familiare a tempo indeterminato, con durata desumibile per relationem dall'uso convenuto; il rapporto non cessa automaticamente per la crisi coniugale o per il mero trasferimento di uno dei coniugi, se permane la destinazione familiare.
  • Nel comodato familiare il comodante può ottenere la restituzione solo se allega e dimostra un urgente e imprevisto bisogno sopravvenuto, da valutarsi dal giudice con controllo di proporzionalità e adeguatezza rispetto all'interesse dei figli minori o non autosufficienti.
  • L'assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio presuppone la persistenza, al momento della decisione, di un titolo idoneo al godimento dell'immobile e la permanenza dell'interesse dei figli conviventi; se tale interesse viene meno, il giudice può disporre il rilascio, anche parziale.
  • Chi contesta l'assegnazione della casa familiare deve dedurre e provare circostanze idonee a escludere la perdurante destinazione del bene all'uso familiare o a dimostrare un proprio urgente bisogno di restituzione; la mera diversa lettura delle modalità di godimento del bene non è sufficiente in cassazione.
  • La mancata ammissione di prove testimoniali o di altri mezzi istruttori è censurabile in cassazione solo se le prove richieste sono decisivamente idonee a sovvertire gli accertamenti già compiuti dal giudice di merito; altrimenti il rigetto può essere implicito e non integra omessa pronuncia.
  • La qualificazione dell'intervento processuale o dell'opposizione di terzo non è decisiva quando, in concreto, la decisione di merito si fonda su un accertamento sostanziale del rapporto e sulla perdurante destinazione familiare dell'immobile.

Come è indicizzato

MaterieDivorzioAssegno di mantenimento e divorzileProprietàGiurisdizioneImpugnazioni
RamiFamigliaDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.