Cassazione Penale, Sentenza n. 3957/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello contestando: 1) l'utilizzabilità del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e delle testimonianze che lo richiamerebbero, per violazione delle garanzie procedurali (art. 220 disp. att. c.p.p.), rendendoli inutilizzabili; 2) la decorrenza del reato e la prescrizione: la difesa sosteneva che la consumazione del reato fosse riconducibile alla dichiarazione integrativa del 1/12/2011 (soggetta alla diversa disciplina prescrizionale) mentre la Corte territoriale aveva ritenuto la consumazione alla presentazione della dichiarazione originaria del 27/07/2011.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) sia reato istantaneo che si consuma al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Nel caso concreto la data di consumazione è stata fissata al 27/07/2011 (prima dichiarazione), poiché la successiva dichiarazione integrativa del 1/12/2011 non introdusse l'utilizzo di fatture inesistenti nuove rispetto alla prima. Conseguentemente la modificazione dei termini prescrizionali operata dalla legge 14/9/2011 n.148 (art.17 d.lgs.74/2000) non si applica retroattivamente in modo più sfavorevole; si applica la normativa più favorevole (vecchi termini) e il residuo reato è risultato estinto per prescrizione. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale; la successiva dichiarazione integrativa non sposta la data di consumazione salvo che nella integrativa siano utilizzate fatture inesistenti non presenti nell'originaria.
art. 17 d.lgs. 74/2000 e legge 14 settembre 2011 n. 148
La legge n.148/2011 ha aumentato i termini di prescrizione; tuttavia, se la consumazione è avvenuta anteriormente alla modifica normativa, si applicano i termini previgenti (più favorevoli) ai sensi della disciplina sul tempo delle leggi penali.
Principio della retroattività della legge penale più favorevole: nella successione di leggi penali sulla prescrizione si applica la normativa più favorevole all'imputato.
Richiamato dalla difesa per contestare l'utilizzabilità del verbale di constatazione e delle testimonianze; la Corte non ha ritenuto sufficiente l'eccezione per escluderne l'utilizzo nel giudizio (nel merito ha ritenuto decisiva la questione della data di consumazione e della prescrizione).
Norma invocata nella contestazione delle garanzie procedurali (richiamata nel ricorso), senza che dalla decisione emergesse un'accoglienza dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti per violazione delle garanzie previste.
Richiamato in relazione alla prescrizione; la Corte ha valutato la decorrenza del reato rispetto alle modifiche normative e applicato la disciplina sulla legge nel tempo (art.2 c.p.).
Massime di principio
- Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti è reato istantaneo: si consuma al momento della presentazione della dichiarazione annuale.
- La presentazione di una dichiarazione integrativa non altera la data di consumazione del reato originario, salvo che la integrativa introduca elementi nuovi (es. fatture inesistenti non presenti nella dichiarazione iniziale).
- In caso di modifiche legislative sui termini di prescrizione, si applica al fatto la normativa vigente al momento della consumazione del reato; se questa è più favorevole all'imputato, deve essere applicata.
- Le eccezioni sull'utilizzabilità di atti (es. processi verbali o testimonianze) devono essere provate in modo specifico: se l'azione giudicante ritiene gli atti utilizzabili, il punto decisivo può restare la valutazione della data di consumazione e della prescrizione.
- Nelle impugnazioni è determinante dimostrare che la condotta incriminata sia riferibile temporalmente alla fattispecie soggetta alla normativa prescrizionale più sfavorevole, altrimenti prevale la legge più favorevole all'imputato.
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