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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3957/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello contestando: 1) l'utilizzabilità del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e delle testimonianze che lo richiamerebbero, per violazione delle garanzie procedurali (art. 220 disp. att. c.p.p.), rendendoli inutilizzabili; 2) la decorrenza del reato e la prescrizione: la difesa sosteneva che la consumazione del reato fosse riconducibile alla dichiarazione integrativa del 1/12/2011 (soggetta alla diversa disciplina prescrizionale) mentre la Corte territoriale aveva ritenuto la consumazione alla presentazione della dichiarazione originaria del 27/07/2011.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) sia reato istantaneo che si consuma al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Nel caso concreto la data di consumazione è stata fissata al 27/07/2011 (prima dichiarazione), poiché la successiva dichiarazione integrativa del 1/12/2011 non introdusse l'utilizzo di fatture inesistenti nuove rispetto alla prima. Conseguentemente la modificazione dei termini prescrizionali operata dalla legge 14/9/2011 n.148 (art.17 d.lgs.74/2000) non si applica retroattivamente in modo più sfavorevole; si applica la normativa più favorevole (vecchi termini) e il residuo reato è risultato estinto per prescrizione. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74

    Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale; la successiva dichiarazione integrativa non sposta la data di consumazione salvo che nella integrativa siano utilizzate fatture inesistenti non presenti nell'originaria.

  • art. 17 d.lgs. 74/2000 e legge 14 settembre 2011 n. 148

    La legge n.148/2011 ha aumentato i termini di prescrizione; tuttavia, se la consumazione è avvenuta anteriormente alla modifica normativa, si applicano i termini previgenti (più favorevoli) ai sensi della disciplina sul tempo delle leggi penali.

  • art. 2 cod. pen.

    Principio della retroattività della legge penale più favorevole: nella successione di leggi penali sulla prescrizione si applica la normativa più favorevole all'imputato.

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare l'utilizzabilità del verbale di constatazione e delle testimonianze; la Corte non ha ritenuto sufficiente l'eccezione per escluderne l'utilizzo nel giudizio (nel merito ha ritenuto decisiva la questione della data di consumazione e della prescrizione).

  • art. 178, primo comma, c.p.p.

    Norma invocata nella contestazione delle garanzie procedurali (richiamata nel ricorso), senza che dalla decisione emergesse un'accoglienza dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti per violazione delle garanzie previste.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla prescrizione; la Corte ha valutato la decorrenza del reato rispetto alle modifiche normative e applicato la disciplina sulla legge nel tempo (art.2 c.p.).

Massime di principio

  • Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti è reato istantaneo: si consuma al momento della presentazione della dichiarazione annuale.
  • La presentazione di una dichiarazione integrativa non altera la data di consumazione del reato originario, salvo che la integrativa introduca elementi nuovi (es. fatture inesistenti non presenti nella dichiarazione iniziale).
  • In caso di modifiche legislative sui termini di prescrizione, si applica al fatto la normativa vigente al momento della consumazione del reato; se questa è più favorevole all'imputato, deve essere applicata.
  • Le eccezioni sull'utilizzabilità di atti (es. processi verbali o testimonianze) devono essere provate in modo specifico: se l'azione giudicante ritiene gli atti utilizzabili, il punto decisivo può restare la valutazione della data di consumazione e della prescrizione.
  • Nelle impugnazioni è determinante dimostrare che la condotta incriminata sia riferibile temporalmente alla fattispecie soggetta alla normativa prescrizionale più sfavorevole, altrimenti prevale la legge più favorevole all'imputato.

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