Sentenza del 09/08/2023 n. 24295 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La banca contestava il diniego di riconoscimento di interessi moratori su un rimborso IVA, sostenendo che l'Ufficio aveva illegittimamente escluso dal computo degli interessi periodi per complessivi 848 giorni intercorsi tra la notifica di processi-verbali di constatazione e le richieste/ottenimento delle garanzie. La ricorrente deduceva, tra l'altro, l'erronea applicazione delle norme sulla sospensione dei rimborsi (art. 38-bis DPR 633/1972, art. 23 D.Lgs. 472/1997), l'irragionevolezza di richieste documentali (atto notarile e notifica a mezzo ufficiale giudiziario) e la rilevanza di un precedente giudicato favorevole relativo ad altra annualità.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'esclusione dal computo degli interessi è legittima quando il ritardo è imputabile al creditore (mancata collaborazione, mancata produzione di garanzie richieste) o quando sussistono carichi pendenti/procedimenti penali che sospendono ope legis il rimborso e la decorrenza degli interessi ai sensi dell'art. 38-bis DPR 633/1972. Ha inoltre escluso che il precedente giudicato su altra annualità si estenda automaticamente al caso in esame, salvo che riguardi qualificazioni giuridiche o fatti durevoli nel tempo. Ha ritenuto legittime le richieste documentali (atto notarile, notifica tramite ufficiale giudiziario) anche alla luce dell'art. 69 R.D. 2440/1923. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (Euro 18.000,00 oltre spese prenotate) e ad eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30
Disciplina le istanze di rimborso IVA; quadro normativo di riferimento per le domande di rimborso e le fasi istruttorie.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis
comma 1 (seconda parte) e comma 8 (previgente comma 3)
Prevede la sospensione del rimborso e della decorrenza degli interessi quando il contribuente non fornisce documentazione o garanzie richieste e, specificamente, la sospensione ope legis in caso di constatazione di reati di emissione/utilizzo di fatture inesistenti fino alla definizione del procedimento penale; la norma non è da considerare speciale in senso da escludere interamente l'applicazione congiunta di altre misure cautelari, ma la giurisprudenza di legittimità ha affermato principio di alternatività tra misure cautelari una volta ottenuta la garanzia.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, comma 1
formulazione in vigore dal 04.07.2006
Riferito in relazione ai termini di decadenza dell'azione accertatrice; la Corte ha rilevato che questioni introdotte in giudizio con riferimento a tale articolo erano già state trattate nei gradi di merito e che non risultava che la sospensione degli interessi fosse stata disposta in forza esclusiva di tale norma nel caso concreto.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 23
Prevede la sospensione del pagamento dei crediti quando venga notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione; la Corte chiarisce che tale istituto è alternativo (non cumulabile) rispetto alla sospensione prevista dall'art. 38-bis quando l'Amministrazione abbia richiesto e ottenuto la garanzia, per evitare duplicazione di misure cautelari.
R.D. 28 novembre 1923, n. 2440, art. 69
comma 6 (e richiamo ad atti di revoca/rinuncia/modificazione di vincoli)
Stabilisce che atti di cessione o revoca/modifica di vincoli devono essere formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata; legittima la richiesta da parte dell'Agenzia di un atto notarile integrativo e della sua notifica ufficiale per dimostrare la reimmissione nella disponibilità del credito.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 178 e 183
Richiamate per i principi di effettività e neutralità dell'IVA: la Corte ricorda la rilevanza del diritto unionale ma conferma che l'applicazione del giudicato nazionale non può ostacolare l'applicazione del diritto UE; tuttavia l'efficacia del giudicato su altre annualità è possibile solo se riguarda fatti o qualificazioni durevoli.
Rilevato come riferimento per la distinzione tra interessi corrispettivi (che possono decorrere quando il credito è liquido ed esigibile) e interessi moratori il cui decorso può essere sospeso se il ritardo non è imputabile all'Amministrazione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Principio di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente; la Corte lo richiama per giustificare l'impedimento all'uso cumulativo di misure cautelari (evitare duplicazione ingiustificata).
Richiamato in tema di efficacia del giudicato: il giudicato acquista efficacia vincolante ma la sua estensione ad altri periodi d'imposta è limitata alle questioni durevoli e comuni ai giudizi.
Massime di principio
- La sospensione del rimborso IVA e della decorrenza degli interessi opera quando il ritardo è imputabile al creditore (mancata produzione di documenti/garanzie richieste) o quando sussistono carichi pendenti/procedimenti penali previsti dall'art. 38-bis; in tali periodi gli interessi moratori non maturano.
- La constatazione di reati tributari indicati dall'art. 38-bis comporta la sospensione ope legis del rimborso e degli interessi fino alla definizione del procedimento (inclusa l'archiviazione).
- Una pronuncia passata in giudicato su un periodo d'imposta non si estende automaticamente ad altre annualità: può avere efficacia 'espansiva' solo se riguarda qualificazioni giuridiche o elementi preliminari durevoli nel tempo rilevanti per più periodi.
- Se l'Amministrazione ha chiesto e ottenuto la garanzia ai sensi dell'art. 38-bis, non può nel contempo applicare altre misure cautelari alternative (principio di alternatività stabilito dalle Sezioni Unite), per evitare duplicazione e violazione dei principi di collaborazione e buona fede.
- La richiesta di documenti integrativi anche onerosi (es. atto notarile, notifica tramite ufficiale giudiziario) è legittima quando le norme formali (es. R.D. 2440/1923, art. 69) richiedono determinati atti per dimostrare la reimmissione della disponibilità del credito; il contribuente deve specificare e provare l'automaticità della reimmissione se la contesta.
- In caso di contestazioni sull'operato dell'Amministrazione occorre valutare chi è imputabile del ritardo: se il ritardo dipende dall'Amministrazione, gli interessi possono essere dovuti; se dipende dal contribuente (o da terzi a lui collegati), la decorrenza può essere sospesa.
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