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Sentenza

Sentenza del 09/08/2023 n. 24205 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva chiesto il risarcimento del danno da svalutazione monetaria per il ritardato rimborso di crediti d'imposta relativi alle dichiarazioni fiscali per gli anni 1987-1993. La Commissione tributaria provinciale di Viterbo aveva respinto la domanda; la Commissione tributaria regionale del Lazio, in sede di rinvio dopo la Cassazione n. 5900/2017, ha rigettato l'appello della banca ritenendo che l'unico criterio valido per liquidare il danno fosse il rendimento dei titoli di Stato e che la banca non avesse provato un maggior danno. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (contestazione tardiva del metodo di calcolo) e ha accolto il terzo motivo, dichiarando la sentenza impugnata nulla per omessa/mancante motivazione rispetto alle prove offerte dalla banca sul maggior danno. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Riferimento generale alla disciplina del processo tributario; utilizzato come quadro normativo per il giudizio tributario di merito e di rinvio.

  • art. 115 c.p.c.

    Si richiama il principio secondo cui la mancata contestazione specifica produce effetti sulla prova (relevatio ad onere probandi); il giudice del merito valuta se sussiste una condotta di non contestazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Ground di cassazione invocato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (usato nel primo motivo, poi rigettato).

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Ground di cassazione relativo all'omessa o insufficiente motivazione; il terzo motivo fondato ha comportato la cassazione per carenza motivazionale.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato in relazione alla quantificazione del danno da ritardo; va interpretato insieme alle regole sulla liquidazione del danno patrimoniale.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sullo onere della prova: chi afferma fatti rilevanti (ad es. l'esistenza di un maggior danno) deve fornire la prova; la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato la valutazione delle prove presentate dalla banca.

Massime di principio

  • In sede di rinvio il giudice del merito puo' esaminare e decidere anche sulle contestazioni del metodo di calcolo proposte tardivamente se queste rientrano nel giudizio di fatto che gli è stato rimesso.
  • La contestazione del metodo di calcolo della posta risarcitoria è considerata una difesa e non necessariamente un'eccezione formale: può essere proposta anche in appello o in sede di rinvio.
  • Il ricorrente che deduce un maggior danno ha l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.; allegazioni meramente assertorie non sono sufficienti per ottenere una maggiorazione del risarcimento.
  • Il giudice deve motivare in modo concreto e comprensibile il rigetto delle prove offerte: una motivazione generica che si limita ad affermare l'assenza di prova senza spiegare perché integra vizio da nullità per carenza motivazionale e può portare alla cassazione.
  • Qualora il giudice di merito adotti un criterio di calcolo (es. rendimento dei titoli di Stato) deve spiegare la ragionevolezza di tale scelta rispetto agli elementi probatori e consentire al giudicato di capire come è stato determinato il quantum.
  • Se il processo mostra carenze argomentative sul punto cruciale della quantificazione del danno, la via corretta è la cassazione con rinvio per un nuovo esame motivato, non la pronuncia definitiva di merito.

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