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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24306/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Entrambi impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 28/11/2024 che li aveva riformati limitatamente al trattamento sanzionatorio. Caltagirone deduceva: vizi di motivazione e violazione del principio del ragionevole dubbio (riesame delle prove incompleto; riconoscimenti e descrizioni generiche), errata applicazione delle aggravanti di cui all'art. 625 comma 1 nn. 2 e 5 (violenza sulle cose e concorso di tre o più persone) ai sensi dell'art. 624-bis, comma 3, e censurava la discrepanza tra dispositivo e motivazione sulla quantificazione della pena sollevando inoltre questione di legittimità costituzionale dell'art. 546, comma 1, lett. f) c.p.p. in relazione agli artt. 81 c.p. e 111 Cost. D'Amico denunciava: 1) declaratoria di inammissibilità per tardività dell'istanza di discussione orale (violazione norme emergenziali e termini dell'art. 23-bis d.l. 137/2020), con conseguente lesione del diritto di difesa; 2) vizio di motivazione sulla responsabilità (descrizione degli autori generica e non riscontrata); 3) carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e differenza nel calcolo della pena rispetto al coimputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Andrea Caltagirone (con condanna alle spese e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende) ritenendo che le doglianze costituissero riesame del merito precluso in sede di legittimità e fossero generiche rispetto alla motivazione della Corte d'appello. Ha, invece, accolto il primo motivo di D'Amico (assorbente): ha ritenuto tempestiva l'istanza di trattazione orale presentata il 29/10/2024 e dichiarata erroneamente inammissibile; per effetto della nullità del contraddittorio ha annullato la sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente al reato del capo D) perché estinto per prescrizione, e ha annullato con rinvio agli ulteriori capi (A, C ed E) per nuovo esame da parte di altra Sezione della Corte d'appello di Palermo. La richiesta del Procuratore generale di correggere errore materiale nel dispositivo (aumento della pena in motivazione rispetto al dispositivo) non è stata accolta perché la correzione avrebbe comportato un possibile peggioramento (reformatio in peius) non consentito in assenza di impugnazione del pubblico ministero.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma richiamata per la partecipazione nel reato (concorso morale e materiale); utilizzata solo come riferimento descrittivo delle imputazioni

  • art. 624-bis c.p.

    Norma sul furto in abitazione, contestata agli imputati; le censure riguardavano l'applicazione delle aggravanti previste dalla norma in relazione al caso concreto

  • art. 625, comma 1, n. 2 e n. 5 c.p.

    Aggravanti invocate (violenza sulle cose e concorso di tre o più persone); la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito avesse fornito elementi (denuncia della persona offesa e avvistamenti) idonei a sostenere la valutazione

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Circostanza aggravante richiamata nelle imputazioni (rilevanza nella determinazione del trattamento sanzionatorio)

  • art. 337 c.p.

    Reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato, posto a fondamento della pronuncia di merito

  • artt. 73 e 75 d.lgs. n. 159/2011

    Norme in materia di misure patrimoniali e reati connessi richiamate per le imputazioni di D'Amico (capi D ed E)

  • art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022

    "Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8,... e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137..."

    Statuisce la ricaduta della 'normativa emergenziale' sulle impugnazioni pendenti alla data indicata; la Corte l'ha applicata per valutare la tempestività dell'istanza di trattazione orale di D'Amico

  • art. 23-bis, comma 4, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)

    "la richiesta di discussione orale dell’appello ... doveva essere trasmessa nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza"

    Termine per la tempestività della richiesta di discussione orale in base alla normativa emergenziale; centrale per la decisione di accoglimento dell'impugnazione di D'Amico

  • art. 598-bis c.p.p.

    Norma processuale richiamata nella vicenda in relazione ai termini per la richiesta di discussione orale; impatto sulla valutazione della tempestività

  • art. 546, comma 1, lett. f) c.p.p.

    Norma che disciplina il contenuto del dispositivo della sentenza (richiesta di indicare il calcolo della pena sollevata da Caltagirone); la Corte ha ritenuto la questione generica/irrilevante e priva di interesse concreto

  • art. 81 c.p. e art. 111 Cost.

    Richiamati nella questione di legittimità costituzionale proposta da Caltagirone con riferimento all'art. 546 c.p.p.; la Corte non ha ritenuto fondata la questione nel contesto concreto

  • Divieto di reformatio in peius (giurisprudenza)

    "È illegittima ... la correzione della pena irrogata ... aumentandola ... in assenza di impugnazione dell'imputato" (richiamata Sez. 3, n. 15648/2011, Monno)

    Principio per cui il giudice d'appello non può peggiorare la posizione dell'imputato in assenza di impugnazione del pubblico ministero; motivo per cui la richiesta del Procuratore generale di correggere in peius il dispositivo non è stata accolta

Massime di principio

  • Se l'appello è stato proposto in epoca ricadente nelle norme cd. 'emergenziali', la tempestività della richiesta di discussione orale va valutata con riguardo ai termini speciali di quelle norme (es. art. 23-bis d.l. 137/2020: 15 giorni liberi prima dell'udienza).
  • La declaratoria di inammissibilità di istanze processuali presentate nei termini previsti dalla normativa applicabile può costituire nullità del contraddittorio che, se incide sul diritto di difesa, determina l'annullamento della sentenza per la posizione interessata.
  • In Cassazione il sindacato sulle questioni di fatto è limitato: i motivi che chiedono una rivalutazione integrale delle prove o del convincimento del giudice di merito sono, in genere, inammissibili se non affrontano specificamente le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata.
  • La discrepanza tra dispositivo e motivazione non sempre è sindacabile in Cassazione se il dispositivo corrisponde alla effettiva richiesta dell'imputato; la correzione materiale è ammessa solo se il cambiamento non comporta un peggioramento (divieto di reformatio in peius).
  • Quando la nullità riguarda il contraddittorio in un punto determinante del processo, la sentenza può essere annullata senza rinvio (se il vizio estingue il reato per prescrizione) o con rinvio per nuovo esame sulle parti rimaste contestate.
  • Censure generiche sulle aggravanti (es. mancanza di prova del danneggiamento o del concorso di più persone) devono confrontarsi puntualmente con le risultanze e la motivazione dei giudici di merito; in assenza di tale confronto vengono ritenute inesplorative e inammissibili.
  • La richiesta di correzione materiale del dispositivo da parte del Procuratore generale non può portare a un peggioramento della posizione dell'imputato in assenza della sua impugnazione: occorre vigilare sul divieto di reformatio in peius.

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