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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01180/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un imputato che aveva definito il procedimento con sentenza applicativa di pena emessa dal GIP del Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. per il reato di concorso nel traffico/detenzione illecita di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129, comma 1, c.p.p., chiedendo sostanzialmente una verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio denunciato non rientra tra essi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che l'impugnazione avverso sentenza applicativa della pena è limitata ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo ex art. 129, comma 1, c.p.p. non è stato ritenuto proponibile in questa sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo consentito dedurre vizi diversi da quelli espressamente previsti.
  • Il motivo fondato sull'art. 129, comma 1, c.p.p. non è proponibile contro una sentenza di patteggiamento quando non si traduca in uno dei motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento è proposto per un motivo estraneo al catalogo legale dei motivi ammessi, il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni sulle spese e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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