Cassazione Penale, Ordinanza n. 01180/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato che aveva definito il procedimento con sentenza applicativa di pena emessa dal GIP del Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. per il reato di concorso nel traffico/detenzione illecita di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129, comma 1, c.p.p., chiedendo sostanzialmente una verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio denunciato non rientra tra essi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che l'impugnazione avverso sentenza applicativa della pena è limitata ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo ex art. 129, comma 1, c.p.p. non è stato ritenuto proponibile in questa sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamano il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, cioè il patteggiamento
norma sul concorso di persone nel reato
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice in materia di stupefacenti per la quale è stata applicata la pena
invocato dal ricorrente per chiedere una pronuncia immediata di proscioglimento, ma ritenuto motivo non deducibile contro sentenza di patteggiamento
stabilisce che avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi tassativi
legge richiamata come fonte della modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con entrata in vigore il 3 agosto 2017
base normativa della sentenza applicativa della pena oggetto di ricorso
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo consentito dedurre vizi diversi da quelli espressamente previsti.
- Il motivo fondato sull'art. 129, comma 1, c.p.p. non è proponibile contro una sentenza di patteggiamento quando non si traduca in uno dei motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso avverso il patteggiamento è proposto per un motivo estraneo al catalogo legale dei motivi ammessi, il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni sulle spese e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.
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