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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23722/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Una società concessionaria autostradale ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello che l'aveva condannata a corrispondere a diversi dipendenti somme a titolo di ticket restaurant. La controversia nasce dall'interpretazione di un accordo sindacale aziendale del 21 luglio 2015, con il quale era stato previsto che, a favore di tutto il personale che già beneficiava dell'indennità di mensa ex art. 43, lett. g), del CCNL applicabile, l'azienda avrebbe riconosciuto dal 1° ottobre 2015, in luogo di tale indennità, un ticket restaurant del valore di euro 5,29. I lavoratori sostenevano che il beneficio spettasse anche per le giornate non di effettiva prestazione ma equiparate dal CCNL alla presenza effettiva; la società sosteneva invece che il ticket dovesse essere limitato alle giornate di effettiva prestazione, in coerenza con la funzione sostitutiva della mensa. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse dato un'interpretazione atomistica e incompleta dell'accordo del 2015, senza valorizzare la volontà comune delle parti, il comportamento successivo e il successivo accordo del 2018, che a suo dire confermava la non spettanza del ticket nelle giornate equiparate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse interpretato l'accordo aziendale del 21 luglio 2015 in modo errato, arrestando l'esame al solo dato letterale e non coordinando la clausola con il contesto negoziale complessivo, con l'accordo aziendale del 2007, con il comportamento successivo delle parti e con il successivo accordo del 2018. Secondo la Cassazione, il rinvio all'indennità di mensa di cui all'art. 43, punto g), del CCNL doveva essere letto come richiamo all'intera disciplina dell'istituto, comprensiva anche dei criteri di erogazione, e la sostituzione con il ticket restaurant per "tutto il personale che attualmente beneficia" di tale indennità non consentiva di estendere il beneficio alle giornate equiparate dal CCNL alla presenza effettiva. L'ordinanza conclude quindi per la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La ricerca della comune intenzione delle parti deve partire dal dato letterale, ma non può arrestarsi ad esso quando il testo non sia inequivoco; è sindacabile in cassazione l'erronea applicazione del criterio interpretativo.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole devono essere interpretate nel loro complesso, coordinandole tra loro secondo un criterio logico-sistematico, senza letture atomistiche o frammentate.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione deve essere orientata anche secondo buona fede, valorizzando lo scopo pratico e la causa concreta perseguiti dalle parti.

  • art. 1322 c.c.

    La contrattazione collettiva aziendale, espressione dell'autonomia negoziale, può disciplinare diversamente la materia rispetto al contratto collettivo nazionale nell'ambito della propria sfera applicativa.

  • art. 2077 c.c.

    Non ostacola la possibilità per la contrattazione aziendale di derogare alla disciplina collettiva nazionale, salvi i diritti già definitivamente entrati nel patrimonio dei lavoratori.

  • art. 43, lett. g), CCNL personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori 2005

    "indennità di mensa"; "per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, intendendosi per tale anche le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio ed i ricoveri ospedalieri di durata superiore a cinque giorni"

    La disposizione collettiva costituisce il parametro di riferimento dell'accordo aziendale e include l'intera disciplina dell'indennità di mensa, con i relativi criteri di erogazione e le equiparazioni espressamente previste.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale può essere dedotta come error in iudicando in sede di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è ammesso solo nei limiti oggi ristretti dalla norma novellata; nel caso concreto la censura è stata ritenuta correttamente veicolata come violazione di legge interpretativa.

  • art. 2 d.lgs. 40/2006

    Le disposizioni collettive nazionali sono parificate, sul piano processuale, alle norme di diritto, con conseguente censurabilità della loro interpretazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • L'interpretazione dei contratti collettivi o aziendali non può fermarsi al solo dato letterale se il testo non esprime in modo univoco la volontà comune delle parti; occorre verificare il significato della clausola nel contesto complessivo dell'accordo.
  • Il giudice deve evitare letture atomistiche delle clausole e coordinare tra loro tutte le disposizioni rilevanti, valorizzando il comportamento complessivo delle parti anche successivo alla stipulazione.
  • Quando un accordo aziendale sostituisce una voce prevista dal CCNL, il rinvio alla voce collettiva va letto in modo sistematico, potendo ricomprendere non solo la denominazione dell'istituto ma anche la disciplina dei criteri di erogazione richiamata dalla fonte rinviata.
  • La contrattazione collettiva di livello aziendale, quale fonte prossima agli interessi disciplinati, si interpreta secondo l'effettiva volontà delle parti sociali e può derogare alla disciplina nazionale nell'ambito della propria autonomia negoziale.
  • In cassazione, la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale è deducibile come violazione di legge quando il ricorrente indichi specificamente i canoni interpretativi asseritamente disattesi e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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