Ordinanza n. 156/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, unitamente al decreto prefettizio di espulsione e alle misure accessorie adottate dal Questore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Brescia relativo al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare, e ha esteso l'impugnazione agli atti connessi, tra cui il decreto prefettizio di espulsione e il provvedimento questorile di consegna del passaporto e obbligo di presentazione presso la Questura prima della partenza. Dal testo emerge che il diniego era fondato su una condanna definitiva per il delitto di rapina. Il ricorrente ha contestato, tra l'altro, l'efficacia ostativa della condanna, anche alla luce della precedente omissione della Questura, che in occasione del rinnovo del 22 marzo 2022 non aveva considerato la medesima condanna, nonché la possibilità di qualificare il fatto come di lieve entità dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. È inoltre dedotta la questione del mancato rilascio di un permesso per protezione speciale. Il giudice ha rilevato, ai fini del riparto di giurisdizione, che tale censura spetterebbe al giudice ordinario, così come l'impugnazione del decreto di espulsione e del provvedimento questorile accessorio all'espulsione.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per difetto di sufficienti profili di fondatezza. Il TAR ha ritenuto che il delitto di rapina rientri tra quelli contemplati dall'art. 380, comma 2, lett. f), c.p.p. e che la condanna definitiva costituisca automaticamente causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, in assenza di legami familiari in Italia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Ne consegue che il contenuto del diniego era vincolato e non assume rilievo, in questa fase, il precedente rinnovo del permesso nonostante la condanna, non potendosi desumere da tale omissione un effetto impeditivo del successivo diniego. Il TAR ha inoltre osservato che non risultava intervenuta una rivalutazione del giudice penale volta a qualificare la rapina come fatto di lieve entità secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. Quanto alla protezione speciale, al decreto di espulsione e alle misure accessorie questorili, il giudice ha rilevato la possibile sussistenza della giurisdizione ordinaria, senza tuttavia adottare nel dispositivo una formale declinatoria di giurisdizione, limitandosi a respingere la domanda cautelare. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'Amministrazione le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
La condanna per il delitto di rapina costituisce il presupposto penale rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 380, comma 2, lett. f), c.p.p.
L'inclusione del delitto di rapina tra quelli indicati dalla disposizione comporta, secondo il TAR, l'automatica ostatività della condanna definitiva al rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La disposizione è applicata insieme all'art. 5, comma 5, per ritenere ostativa al rinnovo la condanna definitiva per rapina in assenza di legami familiari in Italia.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale base normativa del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in presenza della condanna penale ostativa.
art. 35, comma 1, d.lgs. 25/2008
Il TAR individua nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione sulla censura relativa al mancato rilascio del permesso per protezione speciale.
art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata per affermare la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del decreto prefettizio di espulsione.
art. 13, comma 5.2, d.lgs. 286/1998
Il provvedimento questorile che impone la consegna del passaporto e l'obbligo di presentazione prima della partenza è qualificato come accessorio e funzionale al decreto di espulsione, con conseguente devoluzione della relativa impugnazione al giudice ordinario.
Disciplina la domanda cautelare, respinta dal TAR per l'insufficienza dei profili di fondatezza del ricorso.
È richiamato quale base per la rilevazione officiosa della possibile questione di giurisdizione.
Corte costituzionale, sentenza n. 88/2023
È citata dal ricorrente e richiamata dal TAR nel quadro della disciplina applicabile al diniego del permesso di soggiorno.
Corte costituzionale, sentenza n. 86/2024
La pena "è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità".
La modifica costituzionalmente imposta dell'art. 628 c.p. non è stata ritenuta immediatamente rilevante nel giudizio cautelare, poiché non risultava una rivalutazione del giudice penale che avesse qualificato come di lieve entità la rapina commessa.
Massime di principio
- In assenza di legami familiari rilevanti in Italia, una condanna definitiva per un delitto ricompreso tra quelli ostativi richiamati dagli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 può determinare il diniego vincolato del rinnovo del permesso di soggiorno.
- Il precedente rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, ottenuto senza che l'amministrazione abbia considerato una condanna penale ostativa, non impedisce di per sé il successivo diniego fondato sulla medesima condanna.
- La sopravvenuta previsione della diminuente per la lieve entità del delitto di rapina non incide automaticamente sull'efficacia ostativa della condanna ai fini amministrativi se non risulta una rivalutazione del giudice penale che abbia qualificato concretamente il fatto come di lieve entità.
- Le controversie relative al mancato rilascio del permesso per protezione speciale appartengono alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. 25/2008.
- L'impugnazione del decreto prefettizio di espulsione e del provvedimento questorile accessorio e funzionale all'espulsione appartiene alla giurisdizione ordinaria.
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