Ordinanza n. 1258/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento e atti amministrativi, inclusi i provvedimenti di rigetto delle domande di iscrizione nei registri ex art. 68 Codice della navigazione presso i porti di Gela, Licata e Porto Empedocle
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il regolamento per l'esercizio delle attività ex art. 68 Codice della navigazione nell'ambito della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, diversi decreti delle Capitanerie di porto e dell'Autorità di sistema portuale, nonché i provvedimenti del 19 novembre 2024 che hanno respinto le domande di iscrizione come consulente chimico di porto presso i porti di Gela, Licata e Porto Empedocle. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, una circolare ministeriale del 1999 e un decreto dirigenziale ministeriale del 2017, nella parte in cui avrebbero introdotto limitazioni organizzative al numero degli iscritti. Il TAR, senza esaminare il merito delle censure, ha rilevato la possibile inammissibilità del primo motivo, diretto contro atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, poiché l'amministrazione ministeriale non è stata intimata; la costituzione dell'Avvocatura erariale non è stata ritenuta idonea a sanare tale mancata intimazione. Ha inoltre rilevato che il ricorso è stato notificato soltanto a una delle controinteressate, mentre dagli elenchi risultano ulteriori controinteressati iscritti nei registri ex art. 68 Codice della navigazione, individuati in due persone fisiche.
La decisione
Il TAR ha formulato, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., l'avviso alle parti della possibile parziale inammissibilità del primo motivo per mancata intimazione dell'amministrazione ministeriale e ha assegnato trenta giorni per il deposito di memorie sulla questione. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati risultanti iscritti negli elenchi dei consulenti chimici di porto di Gela, Licata e Porto Empedocle, assegnando venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per effettuare la notifica e dieci giorni dal perfezionamento della notifica per depositare la prova degli adempimenti. Ha avvertito che la mancata notifica e il successivo deposito nei termini comporteranno la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 3 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 68 Codice della navigazione
Richiamato quale base normativa dei registri e delle attività dei consulenti chimici di porto oggetto delle domande di iscrizione e degli atti impugnati; dal testo dell'ordinanza non emerge un'interpretazione sostanziale della disposizione.
art. 73 c.p.a.
Il giudice deve dare alle parti avviso della possibile rilevabilità d'ufficio di una questione, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto l'avviso riguarda la possibile parziale inammissibilità per mancata intimazione dell'amministrazione ministeriale.
art. 49, comma 3, c.p.a.
L'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita nei termini assegnati e la prova degli adempimenti deve essere depositata; in caso contrario il ricorso è esposto alla declaratoria di improcedibilità.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Indicato, in combinato disposto con l'art. 49, comma 3, c.p.a., quale fondamento della possibile dichiarazione di improcedibilità per mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando il ricorso contiene censure rivolte anche contro atti ministeriali, l'amministrazione ministeriale deve essere ritualmente intimata; la mera costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato non rende irrilevante la mancata intimazione dell'amministrazione destinataria delle censure ai fini della possibile inammissibilità del motivo.
- Se il ricorso è diretto contro atti suscettibili di incidere sulla posizione di più soggetti iscritti in un elenco o comunque titolari di una posizione potenzialmente contrapposta, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i controinteressati individuabili, non essendo sufficiente la notifica a uno solo di essi.
- L'ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio deve essere eseguito mediante notificazione entro il termine assegnato e seguito dal deposito della prova degli adempimenti entro il termine previsto; l'inosservanza può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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