Ordinanza n. 265/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due decreti prefettizi di revoca della nomina a Guardia Particolare Giurata e della licenza di porto di pistola a tassa ridotta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, due decreti prefettizi con i quali erano stati revocati i rispettivi titoli di polizia. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure dirette a contestare la legittimità delle revoche, probabilmente sotto i profili dell’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, nonché dell’erronea valorizzazione di una vicenda penale non definita. L’Amministrazione aveva fondato i provvedimenti sulla pendenza di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta aggravata, sulle condotte sottese alla vicenda, ritenute di particolare gravità e con rilevante impatto patrimoniale, e sulle omissioni dichiarative dei ricorrenti riguardo alla medesima vicenda.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le censure non presentassero adeguata consistenza, poiché i provvedimenti costituiscono espressione dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di pubblica sicurezza e risultano sorretti da un’istruttoria non manifestamente carente e da una motivazione prognostica adeguata. Il giudice ha ritenuto rilevanti, ai fini del giudizio di affidabilità previsto dall’art. 138 TULPS, sia la gravità delle condotte oggetto del procedimento penale sia le omissioni dichiarative, considerate indici sintomatici di una non piena affidabilità. La definitività dell’accertamento penale non è stata ritenuta necessaria, poiché l’oggetto della valutazione amministrativa non è la responsabilità penale in sé, ma il complessivo profilo di affidabilità del soggetto rispetto alla detenzione e all’uso delle armi. Quanto al periculum in mora, l’interesse alla prosecuzione dell’attività lavorativa è stato ritenuto recessivo rispetto all’esigenza di tutela della sicurezza pubblica, in presenza di elementi concreti di inaffidabilità e di un ragionevole dubbio sull’affidabilità dei titolari. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la mancata articolazione di difese sostanziali da parte dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 138 TULPS
Il giudizio di affidabilità per il rilascio o il mantenimento dei titoli di polizia relativi alla detenzione e all’uso delle armi può fondarsi su una valutazione complessiva e prognostica della condotta del soggetto, anche sulla base di elementi derivanti da un procedimento penale non ancora definito e di omissioni o reticenze nelle dichiarazioni rese all’Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali relativi alla parte ricorrente.
Massime di principio
- In materia di titoli di polizia concernenti la detenzione e l’uso delle armi, l’Amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto, attraverso un giudizio complessivo e prognostico orientato alla tutela della pubblica sicurezza.
- Il giudizio amministrativo di inaffidabilità ai fini dell’art. 138 TULPS non presuppone la definitività dell’accertamento penale, poiché non coincide con l’accertamento della responsabilità penale, ma riguarda la prognosi sull’affidabilità del soggetto rispetto alla disponibilità delle armi.
- La pendenza di un procedimento penale per fatti di particolare gravità può essere valorizzata nel procedimento di revoca di titoli di polizia quando, valutata insieme agli altri elementi acquisiti, sia idonea a fondare un ragionevole dubbio sull’affidabilità dell’interessato.
- Le omissioni o reticenze nelle dichiarazioni rese all’Amministrazione in sede di richiesta o mantenimento di un titolo di polizia possono costituire autonomi indici sintomatici di non piena affidabilità e concorrere alla motivazione della revoca.
- Nella tutela cautelare contro la revoca di titoli abilitativi in materia di armi, l’interesse lavorativo del titolare recede rispetto all’esigenza di sicurezza pubblica quando emergano elementi concreti, e non meramente ipotetici, di inaffidabilità.
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