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Ordinanza

Ordinanza n. 266/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600903

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione aziendale e note relative a una procedura selettiva interna per progressione verticale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento n. 137/2026 e le note prot. n. 26507 del 10 febbraio 2026 e n. 41196 del 5 marzo 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. La controversia riguarda l'interpretazione coordinata degli artt. 15 e 20 del CCNL Comparto Sanità 2019–2021, del regolamento aziendale sulle progressioni tra aree approvato con deliberazione n. 208 del 30 gennaio 2024 e della lex specialis della procedura, contenuta nella deliberazione n. 1344 del 1° luglio 2025. In particolare, è contestata la tesi dell'amministrazione, espressa nella nota del 5 marzo 2026, secondo cui la progressione verticale prevista dall'art. 20 del CCNL potrebbe avvenire esclusivamente per il medesimo profilo professionale di appartenenza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, senza sospendere gli atti impugnati. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che le censure richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, dovendosi interpretare e coordinare la disciplina collettiva, il regolamento aziendale e la lex specialis; in particolare, necessita di esame nel merito la tesi dell'amministrazione che limita la progressione verticale al medesimo profilo di appartenenza. Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, trattandosi di una procedura interna nell'ambito di un rapporto di lavoro già in essere e risultando possibile, in caso di eventuale accoglimento, la ricostruzione giuridica ed economica della posizione della ricorrente. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 7 ottobre 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il TAR ha inoltre ritenuto non necessaria, nella fase cautelare, l'integrazione del contraddittorio, poiché non emergevano controinteressati in senso tecnico immediatamente incisi dalla decisione: a fronte di undici posti disponibili, erano stati ammessi soltanto cinque candidati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15 CCNL Comparto Sanità 2019–2021

    La disciplina contrattuale collettiva deve essere interpretata e coordinata con l'art. 20 del medesimo CCNL, con il regolamento aziendale e con la lex specialis della procedura.

  • art. 20 CCNL Comparto Sanità 2019–2021

    È controversa l'interpretazione della progressione verticale e, in particolare, se essa possa riguardare soltanto il medesimo profilo professionale di appartenenza; la questione richiede approfondimento nel merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, una questione che richieda l'interpretazione coordinata di disposizioni del contratto collettivo, regolamenti amministrativi e lex specialis della procedura può essere riservata alla cognizione piena del merito quando non sia definibile sulla base di un esame sommario.
  • In una procedura selettiva interna per progressione verticale, il periculum in mora non ricorre, di regola, quando la partecipazione o l'esito della procedura si inseriscono in un rapporto di lavoro già in essere e l'eventuale lesione è suscettibile di reintegrazione mediante ricostruzione giuridica ed economica della posizione dell'interessato.
  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la domanda cautelare può essere accolta senza sospensione dell'atto impugnato, disponendo soltanto la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando tale misura assicuri adeguata tutela all'interessato.
  • In assenza di soggetti la cui posizione sia attualmente e direttamente incisa dalla decisione cautelare, non è necessario disporre in tale fase l'integrazione del contraddittorio; ciò può verificarsi, in particolare, quando i posti disponibili siano superiori al numero dei candidati ammessi.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareTutela del terzo

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