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Ordinanza

Ordinanza n. 267/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura per il conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. anno 2025 e mancata inclusione nella graduatoria definitiva di titolarità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (medico concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, la Graduatoria Definitiva Esclusi, il relativo provvedimento di esclusione, la Graduatoria Definitiva Titolarità III Annualità, la graduatoria provvisoria e gli atti di approvazione delle graduatorie relativi alla procedura per il conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. anno 2025. L'esclusione è stata motivata mediante la sola dicitura “Titolare A.P.A.O. – art. 32, comma 8, ACN 04/04/2024”. Con i motivi aggiunti sono stati contestati anche il bando e la modulistica predisposta dall'Amministrazione, nella parte in cui ne imponevano l'utilizzo. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'esclusione, lamentando in particolare l'insufficienza della motivazione, nonché l'impossibilità di ricostruire la disciplina applicata e le ragioni per cui la sua posizione sarebbe stata ostativa alla partecipazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre l'ammissione del ricorrente né l'annullamento degli atti impugnati. Ha rilevato che la motivazione dell'esclusione, limitata alla dicitura “titolare A.P.A.O.” e al richiamo all'art. 32, comma 8, dell'ACN del 4 aprile 2024, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione né di comprendere le ragioni della ritenuta causa ostativa. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio è stato ritenuto privo dei caratteri della gravità e irreparabilità, poiché il ricorrente conserva un incarico lavorativo e continua a svolgere l'attività professionale, sebbene in una sede meno favorevole sotto il profilo logistico ed economico. Il Collegio ha quindi disposto un'istruttoria, ordinando al Dipartimento resistente di depositare entro trenta giorni una relazione dettagliata sulla disciplina normativa e contrattuale applicata, sul percorso logico-giuridico dell'esclusione, sullo stato della procedura di assegnazione e sugli atti rilevanti. È stata fissata per il merito l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 8, ACN 4 aprile 2024

    “Titolare A.P.A.O. – art. 32, comma 8, ACN 04/04/2024”

    La disposizione è stata richiamata dall'Amministrazione quale base dell'esclusione, ma il TAR ha ritenuto che il mero richiamo sintetico non permetta di comprendere la concreta applicazione della disciplina al caso individuale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    “ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito”

    Consente di accogliere la domanda cautelare per fissare sollecitamente l'udienza di merito quando la definizione della controversia richiede un pieno accertamento, senza anticipare la decisione finale sulla legittimità dell'atto.

  • D.D.G. n. 1506/2025 del 23 dicembre 2025

    È il bando relativo alla procedura per gli incarichi vacanti R.U.A.P. anno 2025, impugnato anche con motivi aggiunti nella parte concernente l'obbligo di utilizzare la modulistica predisposta dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • Un provvedimento di esclusione da una procedura selettiva non può fondarsi sul mero richiamo sintetico a una qualifica del candidato e a una disposizione normativa o contrattuale, quando tale indicazione non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione e la concreta ragione ostativa alla partecipazione.
  • Il richiamo a una disposizione dell'Accordo collettivo nazionale quale causa di esclusione deve essere accompagnato dall'indicazione degli elementi fattuali e giuridici che rendono applicabile quella disposizione alla posizione individuale dell'interessato.
  • Quando il pregiudizio dedotto in sede cautelare consiste in disagi logistici ed economici derivanti dall'assegnazione o dal mantenimento di una sede di servizio meno favorevole, il periculum in mora può essere escluso se l'interessato conserva un incarico lavorativo e continua a svolgere l'attività professionale, mancando una lesione grave e irreparabile in senso stretto.
  • Il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando la questione presenta un fumus di illegittimità ma richiede un approfondimento istruttorio incompatibile con la definizione immediata della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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