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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06629/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da ordinanze-ingiunzioni elevate dalla Polizia municipale per occupazione abusiva di posteggi nel mercato settimanale del Parco Novi Sad e per esercizio del commercio di generi non alimentari senza le prescritte autorizzazioni. Le opposizioni davanti al Giudice di pace sono state respinte; in appello il Tribunale ha confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando insufficienza ed errata motivazione su un fatto decisivo: il giudice di merito avrebbe trascurato documenti che, secondo loro, dimostravano che uno dei ricorrenti aveva proseguito l'attività su indicazione della moglie dell'intestatario deceduto della licenza, nell'ambito della prosecuzione provvisoria consentita dal regolamento comunale; per gli altri ricorrenti si contestava che fossero stati semplicemente presenti ad aiutare nello smontaggio dei banchi, senza svolgere attività illecita. La Corte osserva però che la censura riguardava un omesso esame documentale e un uso delle presunzioni in presenza di doppia conforme, oltre a non essere stati specificamente devoluti in appello i profili attinenti agli altri ricorrenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso privo di pregio e inammissibile per quanto riguarda il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., in presenza di "doppia conforme" preclusa dall'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.; ha inoltre affermato che il mancato esame di un documento è censurabile solo se il documento avrebbe con certezza mutato l'esito della decisione, onere non assolto nel caso concreto. Quanto alle presunzioni, ha ribadito che spetta al giudice di merito valutarne l'uso e la convergenza, essendo tale apprezzamento incensurabile se sorretto da motivazione logica e giuridicamente corretta. Ha quindi confermato il rigetto delle opposizioni e, non essendosi costituito il Comune, non ha statuito sulle spese; ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è invocabile solo nei limiti consentiti dal controllo di legittimità; non consente una nuova valutazione del merito né può essere utilizzato per censurare l'omesso esame di elementi documentali se manca la decisività certa del documento.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono affidate alla prudente valutazione del giudice di merito, che può fondare su di esse anche in via esclusiva il proprio convincimento, valorizzando la convergenza globale degli indizi.

  • art. 28 d. lgs. n. 114/1998

    Norma richiamata quale base della contestazione per esercizio del commercio su area pubblica senza autorizzazione.

  • art. 29, comma 1, d. lgs. n. 114/1998

    Norma richiamata quale base della contestazione per esercizio del commercio su area pubblica senza autorizzazione.

  • artt. 3 e 43 del Regolamento per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche per il rilascio delle concessioni di suolo del Comune di Modena

    Sono le disposizioni regolamentari poste a fondamento della contestazione per occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo l'esito sfavorevole, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il mancato esame di un documento può essere denunciato solo se il documento trascurato è decisivo in senso rigoroso, cioè idoneo a sovvertire con certezza l'esito del giudizio e non solo in via probabilistica.
  • In presenza di "doppia conforme", la censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • La valutazione delle prove presuntive, anche quando si fonda su massime di esperienza e sull'id quod plerumque accidit, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логica e giuridicamente corretta.
  • Le presunzioni semplici possono costituire da sole prova sufficiente, purché il giudice ne apprezzi la convergenza complessiva e non soltanto analitica.
  • In cassazione non sono esaminabili questioni di fatto o di contestazione non specificamente devolute nei gradi di merito precedenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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