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Sentenza

Sentenza del 19/06/2015 n. 12787 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva confermato il diniego del condono previsto dalla legge n. 289/2002, art. 9-bis, relativo all'emersione di lavoro sommerso. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che si fosse formato un giudicato esterno sull'anno 2001, poiché il relativo accertamento era stato annullato. Con il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza avesse omesso di considerare circostanze decisive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo non conteneva il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.; il secondo non conteneva il necessario momento di sintesi relativo al vizio di motivazione. Tali requisiti erano applicabili perché la sentenza impugnata era stata depositata il 1 giugno 2009, durante il periodo di vigenza dell'art. 366-bis c.p.c. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    La disposizione riguardava il condono collegato all'emersione di lavoro sommerso; nel merito, il beneficio era stato negato perché la società risultava a conoscenza di controlli fiscali già avviati prima della dichiarazione di emersione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi contro provvedimenti pubblicati dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009, imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto per le censure di violazione di legge e di un momento di sintesi per le censure relative alla motivazione.

  • Art. 2909 c.c.

    Disciplina l'efficacia del giudicato; la società lo aveva invocato sostenendo che l'annullamento dell'accertamento relativo all'anno 2001 producesse effetti vincolanti nel giudizio sul condono.

  • Art. 324 c.p.c.

    Individua i presupposti del giudicato formale; era richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere la definitività della precedente decisione.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Consente di denunciare in cassazione il vizio della motivazione della sentenza, ma nel periodo considerato la censura doveva essere accompagnata dal momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c.

  • Decreto legislativo n. 40 del 2006, art. 5

    Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c., rendendo obbligatori i requisiti formali per i motivi dei ricorsi per cassazione.

  • Legge n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lettera d

    Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. a decorrere dal 4 luglio 2009; tuttavia, la norma era ancora applicabile alla sentenza impugnata, depositata il 1 giugno 2009.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione occorre verificare la normativa processuale applicabile in base alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, non soltanto alla data di proposizione del ricorso.
  • Quando una norma processuale richiede specifici requisiti formali a pena di inammissibilità, la loro omissione impedisce l'esame del merito, anche se le questioni sostanziali prospettate potrebbero essere fondate.
  • Per i ricorsi soggetti all'art. 366-bis c.p.c., ogni motivo di violazione di legge doveva concludersi con un quesito di diritto autonomo e chiaro, mentre ogni censura sulla motivazione doveva indicare con precisione il fatto controverso e le ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà.
  • L'inammissibilità del ricorso per carenze formali può determinare la soccombenza senza che la Corte di cassazione valuti il merito della controversia, compresa l'eventuale esistenza di un giudicato esterno.
  • La mancata costituzione della parte resistente può escludere una pronuncia sulle spese processuali, pur restando fermo l'esito sfavorevole per il ricorrente.

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