Cassazione Civile, Ordinanza n. 18211/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di cinque contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati tra il 18 settembre 2006 e il 31 agosto 2011 per l’attività di insegnamento presso un liceo della comunicazione paritario gestito dall’ente pubblico datore di lavoro. La lavoratrice ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti, la declaratoria di un rapporto a tempo indeterminato sin dalla prima assunzione o da altra data ritenuta di giustizia, la riammissione in servizio, il pagamento delle retribuzioni dalla messa in mora alla ripresa dell’attività, l’indennità ex art. 32 L. 183/2010, il risarcimento del danno e le differenze retributive correlate all’anzianità. Il Tribunale ha accolto in parte, riconoscendo la progressione di carriera e un risarcimento pari a dieci mensilità; la Corte d’appello ha confermato la decisione, escludendo l’applicabilità della disciplina speciale della scuola pubblica, rilevando l’assenza di ragioni oggettive e temporanee ed eccezionali idonee a giustificare il precariato reiterato, e riducendo il risarcimento a sei mensilità. In Cassazione l’ente ha dedotto violazione dell’art. 32 L. 183/2010, dell’art. 36 d.lgs. 165/2001, dell’art. 1, comma 109, L. 107/2015 e della clausola 4 dell’Accordo quadro della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la riforma del 2015 avrebbe reso legittimi i contratti anteriori e che la continuità del servizio scolastico costituiva ragione oggettiva del termine; con il secondo motivo ha censurato la quantificazione dell’indennità risarcitoria, ritenuta avulsa dalla fattispecie e dalla L. 107/2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse tutte le rationes decidendi della sentenza di merito, poiché la Corte d’appello aveva fondato la decisione sia sull’inapplicabilità della disciplina della scuola pubblica alle scuole paritarie gestite da un ente diverso dal Ministero, sia sulla mancata prova di esigenze temporanee ed eccezionali ex art. 36 d.lgs. 165/2001; inoltre, l’INPS aveva richiamato solo in modo generico la L. 107/2015 e la continuità del servizio, senza confrontarsi con tali ragioni. Il secondo motivo è stato anch’esso dichiarato inammissibile perché non considerava le rationes decidendi e non chiariva se vi fosse stata o meno immissione in ruolo; la Corte ha comunque osservato che la Corte territoriale aveva motivato la quantificazione dell’indennità valorizzando la durata del rapporto e la natura pubblica dell’ente datore di lavoro. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, commi 3 e 4, L. n. 183/2010
richiamato dal ricorrente per la disciplina dell’indennità conseguente alla illegittima apposizione del termine; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è inammissibile.
nel pubblico impiego privatizzato consente il ricorso al lavoro flessibile solo per esigenze temporanee ed eccezionali; la Corte valorizza il mancato assolvimento dell’onere di allegare e provare tali esigenze.
art. 1, comma 109, L. n. 107/2015
invocato per sostenere che la riforma del reclutamento scolastico avrebbe legittimato i contratti precedenti; la Corte reputa la censura non decisiva rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
richiamata dal ricorrente in tema di parità di trattamento e lavoro a termine; non incide sulla declaratoria di inammissibilità del motivo.
consente il rinvio alla motivazione del precedente conforme richiamato dalla Corte.
base della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto.
citato nel secondo motivo, ma non oggetto di autonoma applicazione nella decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, anche se prospetta norme potenzialmente pertinenti al merito.
- Nel pubblico impiego privatizzato, l’utilizzo reiterato di contratti a termine è consentito solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, che l’amministrazione deve allegare e provare specificamente.
- La disciplina speciale del reclutamento scolastico pubblico non si estende automaticamente al personale impiegato presso scuole paritarie gestite da soggetti diversi dal Ministero competente, essendo diverso lo status giuridico del personale.
- La successiva immissione in ruolo può costituire misura sanzionatoria idonea a neutralizzare gli effetti dell’abuso solo se avviene nei ruoli dell’ente che ha commesso l’illecito e deriva da misure specificamente volte a superare il precariato, non essendo sufficiente una semplice agevolazione indiretta.
- La quantificazione dell’indennità o del risarcimento per abusiva reiterazione dei contratti a termine deve tenere conto della concretezza della relazione negoziale e della natura del datore di lavoro, entro i limiti posti dalla legge.
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