Cassazione Civile, Ordinanza n. 04628/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo di una liquidazione coatta amministrativa per ottenere l’ammissione di un credito professionale, derivante dall’attività di consulenza tecnica svolta in un giudizio promosso da un’associazione temporanea di imprese contro una società pubblica. Deduceva che il compenso fosse regolato da un disciplinare di incarico sottoscritto anche dalla cooperativa poi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, e sosteneva di avere diritto all’ammissione in privilegio dell’intero importo richiesto. Il tribunale aveva ammesso il credito solo in parte, interpretando la clausola contrattuale sul compenso variabile e ritenendo corretto il criterio di calcolo adottato sulla base della somma liquidata e della documentazione disponibile. In cassazione il ricorrente ha censurato la decisione per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse interpretato erroneamente la clausola relativa al 'montante' su cui calcolare il compenso percentuale e, di riflesso, il dies a quo per interessi e rivalutazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione in fatto dell’interpretazione della clausola contrattuale e della volontà delle parti, attività riservata al giudice di merito. Ha quindi confermato la decisione impugnata, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
norme poste a base dell’opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale
richiamato come fondamento del privilegio mobiliare invocato per il credito professionale
l’interpretazione del contratto deve ricostruire la comune intenzione delle parti e non fermarsi al solo senso letterale
canone ermeneutico invocato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta in realtà fattuale
canone invocato dal ricorrente in chiave interpretativa, senza specifica violazione idonea a fondare il ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo è stato proposto come violazione di legge, ma in concreto mirava a una rivalutazione di merito
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte osserva che non era stato dedotto un vizio motivazionale, che sarebbe stato il diverso canale per censurare l’accertamento di fatto
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente
Massime di principio
- L’interpretazione di una clausola contrattuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del significato della clausola o della volontà contrattuale delle parti.
- Per dedurre utilmente la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale occorre indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in quale passaggio argomentativo il giudice se ne sia discostato; il semplice contrasto tra la lettura del ricorrente e quella del giudice di merito non è sufficiente.
- Quando una clausola contrattuale consente più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra tali letture non è sindacabile in cassazione solo perché la parte preferiva una diversa ricostruzione.
- La censura sulla quantificazione di un credito contrattuale non può essere trasformata in un controllo di legittimità sul merito dell’accertamento, se richiede di riesaminare il contenuto del contratto e i dati fattuali utilizzati dal giudice di merito.
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