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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19513/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un incarico professionale per la progettazione e la successiva rielaborazione di un'opera pubblica. Un collegio arbitrale aveva condannato il Comune al pagamento dei compensi richiesti da due professionisti per l'attività svolta su un progetto di un centro incontro per minori, ritenendo valida la clausola contrattuale che subordinava il pagamento al finanziamento dell'opera e affermando anche una responsabilità del Comune per non avere compiuto quanto necessario all'avveramento della condizione. La Corte d'appello, in un primo giudizio, aveva annullato il lodo; la Cassazione, però, aveva cassato con rinvio quella decisione, affermando che il limite del 30% previsto dalla normativa invocata non si applicava al caso concreto nei termini ritenuti dalla Corte territoriale. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha poi respinto l'impugnazione del lodo proposta dal Comune. Con il ricorso per cassazione oggetto dell'ordinanza, il Comune ha denunciato violazione degli artt. 1218, 1223 e 1179 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente riconosciuto la responsabilità contrattuale dell'ente per non avere favorito l'avveramento della condizione di finanziamento, nonostante l'art. 6 del disciplinare imponesse ai professionisti di introdurre tutte le modifiche necessarie all'approvazione del progetto senza diritto a compensi aggiuntivi. Ha inoltre sostenuto che le varianti al progetto originario erano inammissibili perché avevano snaturato l'originaria progettazione e che, comunque, l'impossibilità di eseguire ulteriori attività dipendeva da cause non imputabili al Comune, a fronte del forte incremento dei costi dell'opera.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il ricorrente non aveva specificamente attaccato il passaggio in cui la Corte d'appello aveva escluso la riesaminabilità del merito e delle prove nella fase rescindente, né aveva utilmente censurato la motivazione del lodo, ritenuta congrua e coerente. Inoltre, la dedotta violazione di legge era in realtà una contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito e dagli arbitri, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata. Ne è seguita la condanna del Comune alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di responsabilità contrattuale del Comune; la Corte osserva che la doglianza, sotto questa veste, mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti, non l'interpretazione della norma.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nel giudizio di legittimità, perché la censura è stata qualificata come contestazione fattuale.

  • art. 1179 c.c.

    citato nel motivo di ricorso insieme agli artt. 1218 e 1223 c.c.; il testo non consente di ricostruirne un'applicazione autonoma nel decisum.

  • art. 829 c.p.c.

    la Corte richiama il principio per cui, nella fase rescindente dell'impugnazione del lodo, il merito e la valutazione delle prove non sono riesaminabili salvo mancanza o assoluta carenza di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la contestazione della fattispecie concreta accertata dal giudice di merito.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo formalmente denunciato come violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste dell'errore di diritto, mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • L'impugnazione del lodo arbitrale non consente un riesame del merito e delle prove nella fase rescindente, salvo che la motivazione del lodo manchi del tutto o sia assolutamente carente; se la motivazione è congrua e coerente, la censura che pretenda una nuova valutazione del materiale istruttorio è inammissibile.
  • La critica alla sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata; la mancata censura del passaggio decisivo che regge la pronuncia rende il motivo inammissibile.
  • Quando le parti abbiano disciplinato contrattualmente la prestazione professionale e le eventuali modifiche del progetto, la contestazione sulla portata delle varianti e sulla loro incidenza sul compenso, se proposta in cassazione, deve riguardare un vero errore interpretativo della norma o della clausola e non una diversa lettura dei fatti accertati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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