Cassazione Civile, Ordinanza n. 30643/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha impugnato il decreto del tribunale che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo del fallimento di una società. La pretesa dell'ente nasceva dall'escussione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, prestata a favore di finanziamenti bancari concessi alla società poi fallita. Il tribunale aveva negato l'ammissione del credito ritenendo che, poiché la banca finanziatrice era stata soddisfatta solo parzialmente e dopo la dichiarazione di fallimento, non potesse operare né la surrogazione né il regresso e dovessero applicarsi gli artt. 61 e 62 l.fall. sui coobbligati. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 1 e 9 del d.lgs. n. 123/1998, degli artt. 1292 e 1203 c.c., degli artt. 61 e 62 l.fall. e dell'art. 24, comma 33, l. n. 449/1997, sostenendo che il Fondo, una volta pagata la banca nei limiti della garanzia, acquista un autonomo diritto di rivalsa verso l'impresa inadempiente, distinto dal credito originario della banca, e che tale credito può essere ammesso al passivo con privilegio senza necessità che la banca sia stata integralmente soddisfatta.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ritenendo erroneo il decreto impugnato. Ha affermato che, nel sistema del Fondo di garanzia per le PMI, il pagamento eseguito dal Fondo determina la surrogazione del Fondo stesso nella posizione del creditore garantito e fa sorgere un credito autonomo, di natura privilegiata, verso l'impresa inadempiente. Di conseguenza non si applicano gli artt. 61 e 62 l.fall., perché il Fondo non è un coobbligato solidale della banca ma un ente che ha garantito il finanziatore. Ne deriva che il credito del Fondo può essere insinuato al passivo anche se la banca abbia ricevuto solo un pagamento parziale, purché il Fondo abbia pagato quanto dovuto nei limiti della garanzia. Il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale della banca sono stati assorbiti. La causa è stata cassata con rinvio al tribunale di Brescia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato nel quadro del sistema di sostegno pubblico alle imprese, come fonte della disciplina degli interventi pubblici agevolati.
La Corte lo interpreta come norma che attribuisce ai crediti nascenti dalle restituzioni degli interventi pubblici un privilegio e disciplina il recupero mediante iscrizione a ruolo.
È la base della surrogazione legale del Fondo nella posizione del creditore garantito dopo il pagamento eseguito in favore della banca finanziatrice.
La Corte esclude che il Fondo assuma la posizione di coobbligato solidale ai sensi della disciplina della solidarietà passiva.
La norma è ritenuta inapplicabile perché disciplinante esclusivamente i rapporti tra coobbligati solidali, situazione non ravvisabile nel rapporto tra Fondo e debitore.
Anche questa disposizione è esclusa, per la medesima ragione, dal perimetro applicativo della fattispecie.
art. 24, comma 33, l. n. 449/1997
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla garanzia pubblica e sul recupero delle somme pagate dal Fondo.
art. 2, comma 100, l. n. 662/1996
Individua la finalità del Fondo di garanzia per le PMI, istituito per assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese.
art. 2 d.m. 20 maggio 2005
Regola la garanzia diretta del Fondo, la sua misura percentuale, il diritto della banca di rivalersi sul Fondo in caso di inadempimento e la surrogazione del Fondo ex art. 1203 c.c.
art. 8-bis, comma 3, l. n. 33/2015
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del meccanismo di recupero delle somme da parte del Fondo.
art. 67 d.P.R. n. 43/1988
Richiamato come procedimento esattoriale applicabile al recupero dei crediti per conto del Fondo, per rinvio normativo.
Massime di principio
- Nel sistema del Fondo di garanzia per le PMI, l'escussione della garanzia da parte della banca determina la surrogazione legale del Fondo nella posizione del creditore garantito, con nascita di un credito autonomo verso l'impresa inadempiente.
- Il credito del Fondo non coincide con il credito originario della banca, ma ha causa propria nella disciplina pubblicistica dell'intervento di sostegno e nel pagamento effettuato dal Fondo, con natura privilegiata ex lege.
- Poiché il Fondo garantisce il finanziatore e non il debitore, non si configura una solidarietà passiva tra Fondo e impresa finanziata; pertanto non trovano applicazione gli artt. 61 e 62 l.fall. sui coobbligati.
- Ai fini dell'insinuazione al passivo, non è necessario che la banca garantita sia stata integralmente soddisfatta: è sufficiente che il Fondo abbia eseguito il pagamento nei limiti della garanzia, con estinzione del credito della banca nella corrispondente misura.
- Il credito del Fondo può essere ammesso al passivo con collocazione privilegiata anche se il pagamento è intervenuto dopo l'apertura della procedura concorsuale, purché ricorrano i presupposti legali della surrogazione e del recupero.
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