Cassazione Penale, Sentenza n. 36182/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, con ordinanza del 14 aprile 2026, ha rigettato la richiesta di differimento facoltativo della pena ai sensi dell’art. 147, comma 2, c.p. e, in alternativa, di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. Il detenuto, che scontava una pena di dieci anni e tre mesi e aveva iniziato l’esecuzione nel 2025, ha proposto ricorso articolato in due motivi complementari. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato l’incidenza dell’infezione da HIV, conclamata, sul complessivo quadro patologico, né le condizioni igieniche e di vita dell’istituto e la necessità di tempestive terapie o di ulteriori accertamenti; ha inoltre contestato la motivazione sul diniego della detenzione domiciliare, che a suo avviso avrebbe consentito di contenere la pericolosità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 13, 27, 31 e 32 Cost., lamentando che la decisione non avrebbe tutelato effettivamente il diritto alla salute, poiché le patologie non sarebbero adeguatamente trattabili in carcere. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto; la difesa ha insistito per l’accoglimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il Tribunale aveva disposto una perizia medico-legale e motivato in modo adeguato la conclusione che le patologie, compresa l’infezione da HIV, fossero fronteggiabili in carcere, senza necessità attuale di interventi urgenti o di trattamenti non erogabili in ambiente penitenziario. Non risultavano aggravamento delle patologie, pericolo di vita attuale o specifiche difficoltà trattamentali. Il Tribunale aveva inoltre effettuato e motivato il bilanciamento tra tutela della salute e pericolosità del detenuto, giustificando anche il diniego della detenzione domiciliare. È stata fatta salva la possibilità di rivalutare la situazione in caso di sopravvenute esigenze cliniche non fronteggiabili in carcere.
Norme richiamate
art. 146, primo comma, n. 3, c.p.
Ai sensi dell'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen., l’esecuzione della pena detentiva deve essere obbligatoriamente differita in due casi: «se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale», ovvero se deve aver luogo nei confronti di persona affetta «da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione».
Il differimento obbligatorio è previsto per AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria accertate secondo la legge, oppure per una malattia particolarmente grave incompatibile con la detenzione; occorre inoltre che la patologia abbia raggiunto la fase in cui non risponde più ai trattamenti disponibili o alle terapie curative.
Ai sensi dell'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen., l’esecuzione della pena detentiva deve essere obbligatoriamente differita in due casi: «se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale», ovvero se deve aver luogo nei confronti di persona affetta «da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione».
La disposizione è richiamata per individuare le modalità di accertamento dell’AIDS conclamata o della grave deficienza immunitaria rilevanti ai fini del differimento obbligatorio; la diagnosi, da sola, non comporta automaticamente il differimento.
art. 147, primo comma, n. 2, c.p.
Il differimento facoltativo ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., invece, può essere concesso al condannato che risulti affetto da «una grave infermità fisica» che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere.
Il differimento facoltativo presuppone una grave infermità fisica che renda incompatibili con il carcere le condizioni di salute del condannato; l’incompatibilità richiede una valutazione concreta della patologia e delle cure effettivamente praticabili in detenzione.
art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, ove il giudice ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute.
In presenza dei presupposti sanitari per il differimento, il giudice può disporre la detenzione domiciliare in sua vece quando, all’esito del bilanciamento, ritenga prevalente l’esigenza di contenere la residua pericolosità con un presidio detentivo.
Il grave stato di salute, d’altro canto, va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen.
La compatibilità sanitaria va valutata considerando anche la possibilità di assicurare le cure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura; la gravità rilevante richiede un serio pericolo o il rischio di conseguenze dannose non fronteggiabili con tali strumenti.
art. 13 Cost.
L’estratto riferisce la deduzione difensiva di violazione degli artt. 13, 27, 31 e 32 Cost., ma non riporta un passaggio della motivazione della Corte che interpreti o applichi specificamente l’art. 13 Cost.
La norma è menzionata quale parametro invocato dalla difesa; il testo non consente di ricavare una specifica interpretazione della Corte.
art. 27 Cost.
L’estratto riferisce la deduzione difensiva di violazione degli artt. 13, 27, 31 e 32 Cost., ma non riporta un passaggio della motivazione della Corte che interpreti o applichi specificamente l’art. 27 Cost.
La norma è menzionata quale parametro invocato dalla difesa; il testo non consente di ricavare una specifica interpretazione della Corte.
art. 31 Cost.
L’estratto riferisce la deduzione difensiva di violazione degli artt. 13, 27, 31 e 32 Cost., ma non riporta un passaggio della motivazione della Corte che interpreti o applichi specificamente l’art. 31 Cost.
La norma è menzionata quale parametro invocato dalla difesa; il testo non consente di ricavare una specifica interpretazione della Corte.
art. 32 Cost.
L’estratto riferisce la deduzione difensiva di violazione degli artt. 13, 27, 31 e 32 Cost., ma non riporta un passaggio della motivazione della Corte che interpreti o applichi specificamente l’art. 32 Cost.
La norma è menzionata quale parametro invocato dalla difesa; il testo non consente di ricavare una specifica interpretazione della Corte.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
La disposizione è richiamata esclusivamente per l’anonimizzazione in caso di diffusione del provvedimento e non fonda la decisione sul ricorso.
Il testo dispone: «Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali».
La disposizione è il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente al rigetto.
Massime di principio
- La valutazione della grave infermità fisica ai fini del differimento facoltativo della pena è bifasica: considera dapprima l’inquadramento della patologia e l’astratta possibilità di cura, quindi verifica concretamente le modalità di somministrazione delle terapie in relazione all’istituto di assegnazione, alle strutture esterne disponibili e alla specifica interazione tra ambiente detentivo e quadro clinico.
- La gravità rilevante ai fini dell’incompatibilità con la detenzione richiede un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, non eliminabili o procrastinabili mediante cure praticabili in carcere, anche attraverso il ricovero in strutture esterne ai sensi dell’art. 11 ord. pen.
- La diagnosi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria non determina da sola il differimento obbligatorio della pena: è necessaria anche la condizione prevista dalla legge relativa alla fase avanzata della malattia e alla mancata risposta ai trattamenti disponibili o alle terapie curative.
- Quando dati clinici attestino una possibile incompatibilità tra salute e regime detentivo, il giudice che rigetta l’istanza deve disporre gli accertamenti medici necessari; la valutazione deve verificare se la salute possa essere adeguatamente preservata nell’istituto o in strutture cliniche penitenziarie e se la detenzione, considerate anche durata, età e pericolosità sociale, sia compatibile con un trattamento rispettoso del senso di umanità.
- La detenzione domiciliare prevista in luogo del differimento per ragioni di salute richiede un bilanciamento concreto tra tutela della salute e contenimento della residua pericolosità del detenuto; il giudice deve motivare la prevalenza riconosciuta all’esigenza di mantenere un presidio detentivo.
- È adeguata la motivazione che, sulla base di perizia medico-legale, ritenga le patologie trattabili in carcere, senza aggravamento, pericolo attuale per la vita o specifiche difficoltà terapeutiche, e dia conto sia della situazione clinica sia del bilanciamento con la pericolosità; resta possibile una nuova valutazione se sopravvengono esigenze non fronteggiabili in ambito intramurario.
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