Cassazione Civile, Sentenza n. 11588/2020 del 15/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
Durante l’esecuzione dei servizi di handling presso un aeroporto, un aeromobile in sosta, trainato da un trattorino, urtò con la semi-ala destra il portellone scorrevole di un hangar e riportò gravi danni. La compagnia aerea proprietaria chiese alla società di gestione aeroportuale il risarcimento, quantificato in Euro 4.390.000,00 e USD 1.600.000,00. Le assicuratrici intervennero dichiarando di avere pagato indennizzi, rispettivamente, di USD 75.000,00, USD 87.500,00 e USD 837.500,00, e agirono in surroga. Il Tribunale di Verona riconobbe la responsabilità contrattuale della società aeroportuale e la condannò al risarcimento. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 12 maggio 2016, accolse parzialmente l’appello della società aeroportuale, rideterminò in USD 365.395,03 la somma dovuta all’assicuratrice che aveva pagato USD 837.500,00 ed escluse il risarcimento alla compagnia aerea per i danni diretti; rigettò per il resto i gravami. Dopo un’ordinanza di correzione pubblicata il 2 febbraio 2017, l’assicuratrice propose ricorso per cassazione. Il suo primo motivo denunciava un’incoerenza logica nella liquidazione: la Corte d’appello aveva confermato Euro 953.000,00 per danni materiali, ma aveva poi sottratto da tale importo riduzioni riferite ai costi degli aeromobili sostitutivi e al lucro cessante, voci che componevano invece l’importo di Euro 1.753.000,00 relativo agli altri danni. Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 1223 c.c. per l’esclusione di una parte del danno lamentato dalla compagnia aerea assicurata, senza spiegare l’interesse proprio dell’assicuratrice a dolersene. La società aeroportuale propose ricorso incidentale: contestò l’omesso esame di una censura d’appello; l’interpretazione delle clausole 8.1 e 8.5 del contratto di handling, invocando l’esonero o la limitazione della responsabilità e contestando l’equiparazione tra colpa grave e condotta temeraria con previsione dell’evento; sostenne inoltre che il contratto dovesse essere ricondotto, almeno in parte, al trasporto di merci e che si applicassero i relativi limiti risarcitori. Le assicuratrici AXA e Allianz proposero ricorsi incidentali identici: censurarono la limitazione dell’indennizzo prevista dal contratto e la valutazione della colpa, richiamando anche varie norme sostanziali, e contestarono il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme loro liquidate.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del ricorso principale. Ha chiarito che, essendo il giudizio iniziato nel 2009, si applicava il termine annuale di impugnazione allora vigente e che l’ordinanza di correzione non riapriva il termine, perché aveva riguardato un profilo estraneo alle censure; ha inoltre ritenuto documentata la notifica della sentenza e tempestivo il ricorso. Ha accolto il primo motivo principale: la motivazione della Corte d’appello presentava un contrasto irriducibile, poiché confermava l’importo di Euro 953.000,00 per danni materiali e, al contempo, lo riduceva sottraendo voci di danno che avrebbero dovuto essere detratte dall’importo di Euro 1.753.000,00. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo principale, perché l’assicuratrice lamentava un pregiudizio riferibile alla compagnia aerea senza indicare un proprio interesse coincidente. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della società aeroportuale: il primo motivo era inammissibile sia per l’errata formulazione della censura di omessa pronuncia sia per la doppia conforme, ed era comunque infondato; i motivi sull’interpretazione delle clausole contrattuali non erano fondati, anche perché la responsabilità era stata accertata sulla base della condotta gravemente colposa del trattorista e del mancato assolvimento, da parte della debitrice che invocava la limitazione, dell’onere di provare la non imputabilità dell’inadempimento o la sola colpa lieve; il motivo relativo al trasporto era inammissibile per carenza d’interesse, essendo comunque inoperanti i limiti del vettore in presenza di colpa grave o dolo. Nei ricorsi di AXA e Allianz, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: non individuava un fatto storico decisivo e le deduzioni di violazione di legge erano generiche. Il secondo motivo è stato accolto quanto alla rivalutazione monetaria, che va riconosciuta anche se la somma è liquidata in dollari, sebbene possa incidere sul coefficiente di attualizzazione; è stato invece dichiarato inammissibile quanto agli interessi compensativi, non risultando che fossero stati tempestivamente domandati nei gradi di merito né provati i relativi presupposti. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per il rigetto integrale del ricorso incidentale della società aeroportuale è stato disposto l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Pertanto, la sostituzione dell’originario termine annuale di decadenza con il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza è applicabile ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.
La riduzione del termine lungo di impugnazione introdotta dalla L. n. 69/2009 si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore; rileva la data d’inizio del giudizio, non quella d’inizio di un successivo grado.
Poichè il profilo della decisione di merito che ha costituito oggetto di correzione non riguarda direttamente i profili della decisione fatti oggetto di ricorso per cassazione, il termine per l’impugnazione decorreva dalla notificazione della sentenza e non dalla pubblicazione dell’ordinanza di correzione.
La correzione di errori materiali non riapre il termine breve d’impugnazione quando il profilo corretto è estraneo ai capi impugnati.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine per l’impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288 c.p.c., u.c., se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l’errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l’adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolvendosi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione.
La decorrenza dei termini dalla notificazione dell’ordinanza di correzione è limitata ai casi in cui la correzione riveli un vizio decisorio prima non conoscibile, generi obiettiva incertezza sul contenuto della decisione o ne modifichi surrettiziamente la sostanza; la mera rettifica redazionale non riapre i termini.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Le Sezioni unite hanno tuttavia chiarito che, allorquando la sentenza sia stata notificata a mezzo PEC, non si determina l’improcedibilità del ricorso se il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata; ovvero non disconosca D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, la conformità della copia informale all’originale notificatogli; ovvero il ricorrente depositi l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.
La mancata iniziale produzione della relata di notificazione telematica non comporta improcedibilità se la conformità della documentazione è assicurata con una delle modalità indicate dalle Sezioni unite, compreso il successivo deposito dell’asseverazione nei termini.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
In particolare, occorre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali e si esaurisce nei soli casi della “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, della “motivazione apparente”, del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e della “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Il vizio motivazionale è denunciabile come nullità della sentenza solo quando ricorre un’anomalia radicale della motivazione, rilevabile dal testo della decisione; non basta una motivazione ritenuta insufficiente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
In particolare, occorre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali e si esaurisce nei soli casi della “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, della “motivazione apparente”, del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e della “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
La motivazione deve rendere comprensibile la decisione; il contrasto irriducibile tra statuizioni inconciliabili integra un’anomalia motivazionale rilevante ai fini della nullità.
La compagnia assicurativa, dunque, lamenta un pregiudizio patito non da sè, bensì dalla compagnia aerea assicurata, senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali il suo interesse potrebbe essere coincidente con quello della danneggiata.
La censura risarcitoria relativa al danno subito dall’assicurato non è scrutinabile su ricorso dell’assicuratore che non indichi il proprio interesse a impugnare il capo.
L’omessa pronuncia su un motivo d’appello, infatti, non integra l’ipotesi dell’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), bensì una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., che la ricorrente avrebbe dovuto censurare mediante il riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, come ipotesi di nullità della sentenza impugnata.
L’omessa pronuncia su un motivo di appello va denunciata come violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, non come omesso esame di un fatto decisivo.
Per evitare l’inammissibilità, l’Aeroporto avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e quelle poste a fondamento della sentenza d’appello e dimostrare che esse sono tra loro diverse.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare e dimostrare la diversità delle ragioni fattuali poste a base delle due decisioni, secondo quanto richiesto dalla norma.
Ebbene, la Corte d’appello, facendo corretto uso dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, ha ritenuto che le parti, nella clausola 8.1, avessero inteso disciplinare un esonero reciproco di responsabilità, ad eccezione dei casi di danni prodotti da una condotta “incauta” (letteralmente “recklessly” si può tradurre “incautamente”) o dolosa.
L’interpretazione della clausola contrattuale è sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica; è sufficiente che la lettura del giudice di merito sia una delle interpretazioni plausibili del testo e della volontà negoziale.
gravava sul debitore della prestazione, che invocava la limitazione di responsabilità, l’onere di provare che il fatto integrante l’inadempimento fosse derivato da causa a lui non imputabile, perchè al di fuori del suo potere di controllo, oppure che la sua attività o inattività, in rapporto causale con l’inadempimento, concretasse colpa lieve, anzichè colpa grave o dolosa.
Il debitore che invoca una clausola di limitazione della responsabilità deve provare la non imputabilità dell’inadempimento o che la propria condotta sia stata caratterizzata da colpa lieve, anziché grave o dolosa.
Il motivo è inammissibile per carenza d’interesse. La Aeroporto “Valerio Catullo” s.p.a. non trarrebbe, infatti, alcun vantaggio dall’inquadramento del contratto di handling nello schema del contratto di trasporto di merci.
La qualificazione del contratto come trasporto non può essere utilmente invocata quando non procura alla parte un vantaggio concreto; nel caso, la responsabilità accertata per condotta assimilabile a dolo o connotata da colpa grave escludeva comunque l’applicazione dei limiti del vettore.
Infatti, la condotta del trattorista dell’aeroporto è caratterizzata, come emerso dalla ricostruzione in fatto operata dal giudice di primo grado e interamente confermata dalla Corte d’appello, da un atteggiamento di quasi dolo; questo esclude comunque che la ricorrente possa beneficiare – come invece auspicato – delle limitazioni di responsabilità previste in favore del vettore dagli artt. 1693 e 1696 c.c., destinate a restare inoperanti nel caso di comportamenti connotati da colpa grave o dolo.
I limiti risarcitori previsti per il vettore non operano quando il danno deriva da una condotta connotata da colpa grave o dolo.
Gli interessi compensativi, invece, costituiscono una modalità di liquidazione del danno da ritardo, ossia quel danno che il creditore potrebbe aver sofferto per non aver potuto disporre delle somme lui spettanti fin dal giorno in cui esse erano dovute.
Gli interessi compensativi liquidano il pregiudizio da ritardata disponibilità della somma e richiedono domanda e prova dei relativi presupposti; non sono riconoscibili d’ufficio come la rivalutazione connessa alla natura di credito di valore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Poichè il ricorso incidentale proposto dalla Aeroporto “Valerio Catullo” s.p.a. è stato interamente rigettato, sussistono i presupposti per l’applicazione, in relazione a tale impugnazione, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali.
Il rigetto integrale dell’impugnazione comporta, in presenza dei presupposti di legge, il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale non riapre né prolunga i termini d’impugnazione quando il profilo corretto è estraneo ai capi impugnati e l’errore era chiaramente percepibile dal contesto; la decorrenza dalla notificazione dell’ordinanza correttiva è riservata ai casi in cui la correzione riveli un vizio decisorio prima non conoscibile, generi obiettiva incertezza sul contenuto della decisione o ne modifichi surrettiziamente la sostanza.
- La mancata produzione iniziale della relata di notificazione PEC non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione quando la conformità della documentazione è assicurata, secondo le modalità ammesse, dal deposito o dalla mancata contestazione della copia autentica o dall’asseverazione tempestiva della copia analogica.
- Il contrasto irriducibile tra statuizioni della stessa sentenza, tale da rendere incomprensibile la base di calcolo adottata e il contenuto della decisione, costituisce anomalia motivazionale rilevante come nullità; non è un semplice errore materiale di calcolo quando è viziato il ragionamento sui presupposti dell’operazione.
- L’omessa pronuncia su un motivo di appello deve essere denunciata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e nullità della sentenza, non come omesso esame di un fatto decisivo. In caso di doppia conforme, il ricorrente deve inoltre indicare e dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni.
- L’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica; non è sufficiente proporre una lettura alternativa, se quella adottata è una delle interpretazioni plausibili.
- Il debitore che invoca una limitazione contrattuale della responsabilità deve provare la non imputabilità dell’inadempimento oppure, ai fini dell’operatività della limitazione, che la condotta causalmente rilevante sia stata di colpa lieve e non grave o dolosa.
- Il danno liquidato in valuta estera, anche se questa è relativamente stabile rispetto all’inflazione, resta soggetto al principio di attualizzazione proprio delle obbligazioni di valore; la stabilità della valuta può incidere sul coefficiente di rivalutazione, ma non esclude in radice la rivalutazione.
- Gli interessi compensativi per il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione di valore non sono riconoscibili d’ufficio: il creditore deve domandarli e provare il pregiudizio da mancata disponibilità tempestiva della somma, dimostrando che la rivalutazione non lo ha integralmente compensato.
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