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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06011/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il cittadino straniero aveva proposto opposizione avverso un decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. 286/1998, dopo essere stato scarcerato per fine pena e trattenuto in un CPR in vista del rimpatrio. In cassazione ha dedotto tre censure: 1) violazione del diritto di difesa e delle norme sull'immigrazione, sostenendo che il giudice di pace avesse confermato l'espulsione nonostante fosse stata presentata domanda di protezione internazionale, con termine per il ricorso ancora pendente; 2) violazione delle norme interne e convenzionali sulla necessaria attualità della pericolosità sociale posta a base dell'espulsione; 3) violazione del diritto alla prova, per avere il giudice di pace respinto le richieste istruttorie dirette a dimostrare la non pericolosità, ritenendo superflua ogni attività istruttoria. A sostegno, il ricorrente ha riferito di essere in Italia dal 1993, di avere avuto una condanna per reati indicati nel provvedimento e di aver presentato domanda di protezione internazionale per ragioni di unione familiare dopo il decreto, prima dell'esecuzione dell'espulsione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbiti gli altri. Ha cassato l'ordinanza del Giudice di pace di Lecce con rinvio al medesimo giudice in diversa composizione per nuovo esame, affinché si tenga conto della presentazione della domanda di protezione internazionale secondo il principio per cui il decreto di espulsione non viene annullato ma ne resta sospesa l'efficacia fino alla decisione definitiva sulla domanda di protezione. È stata demandata al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. 150/2011

    Norma processuale che disciplina l'opposizione al decreto di espulsione, nel cui ambito è stata proposta l'impugnazione.

  • art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    Fondamento normativo del decreto prefettizio di espulsione impugnato; la Corte richiama la necessità di considerare gli effetti sopravvenuti della domanda di protezione internazionale sulla sua efficacia.

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    Norma richiamata nel decreto di espulsione e nel contesto del trattenimento presso il CPR.

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    Richiamato dal ricorrente in relazione al presupposto di pericolosità sociale posto a base dell'espulsione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato a tutela del diritto di difesa, in relazione alla mancata considerazione della domanda di protezione internazionale e alla mancata istruttoria.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al tema della pericolosità e alla valutazione della sua attualità.

  • art. 8 CEDU

    Invocato dal ricorrente in relazione agli effetti espulsivi e ai profili familiari/familiari della vicenda.

  • art. 47 CEDU

    Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto a un ricorso effettivo e del diritto alla prova nel giudizio di opposizione.

  • d.P.R. n. 300/1990, art. 74

    Riferito nel racconto dei fatti come reato per il quale il ricorrente era stato scarcerato per fine pena; il richiamo è riportato nel testo, ma senza approfondimento della Corte.

Massime di principio

  • Se la domanda di protezione internazionale è proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione, il decreto non diventa invalido per ciò solo, ma ne resta sospesa l'efficacia fino alla decisione definitiva sulla domanda.
  • Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, il giudice non può limitarsi a confermare il provvedimento ignorando la sopravvenuta domanda di protezione internazionale: deve prenderla in considerazione e dichiarare la sospensione dell'efficacia dell'espulsione.
  • È illegittima una decisione che, invece di verificare gli effetti della domanda di protezione internazionale, effettui autonomamente una prognosi negativa sulla pericolosità dello straniero e definisca subito l'opposizione senza attendere l'esito della procedura di protezione.
  • Le questioni relative all'attualità della pericolosità e all'istruttoria sulle prove risultano assorbite quando il primo motivo, relativo alla sospensione dell'efficacia del decreto per sopravvenuta domanda di protezione internazionale, viene accolto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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