Cassazione Penale, Ordinanza n. 29038/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello per attività di raccolta di rifiuti senza autorizzazione, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha denunciato carenza di motivazione sulla valutazione del compendio probatorio e sulla conseguente affermazione di responsabilità, sostanzialmente chiedendo una nuova lettura delle prove. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere prosciolto. La Corte rileva che la sentenza di merito aveva valorizzato elementi fattuali specifici: la presenza, su entrambi i lati del marciapiede occupati dalla discarica estemporanea, di documenti riconducibili ai proprietari dell'appartamento che l'imputato era stato incaricato di sgomberare; l'estensione dell'area occupata dai rifiuti, pari a circa 20 metri quadrati; e la presenza di rifiuti pericolosi, tra cui due radiatori a olio alimentati elettricamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e non a evidenziare specifici travisamenti. Ha reputato anche il secondo motivo inammissibile, poiché la Corte d'appello aveva già motivato in modo congruo il diniego dell'art. 131-bis c.p., evidenziando l'ingente quantità di rifiuti, la superficie occupata e la presenza di rifiuti pericolosi, elementi incompatibili con la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Richiamato quale titolo di concorso di persone nel reato, in relazione alla condanna dell'imputato.
art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. 152 del 2006
Norma incriminatrice posta a base della condanna per attività di raccolta/gestione di rifiuti senza autorizzazione.
La Corte ribadisce che il diniego della particolare tenuità del fatto è correttamente motivato quando la condotta presenti ingente consistenza materiale e significativa offensività, specie per la presenza di rifiuti pericolosi.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che mirino a una rivalutazione del compendio probatorio o a una diversa lettura delle fonti di prova, salvo che si indichino specifici travisamenti di emergenze processuali decisivi.
- Il vizio di motivazione sulla responsabilità penale non può essere prospettato in cassazione come mera doglianza di fatto, quando la sentenza di merito abbia dato conto in modo congruo e coerente degli elementi probatori posti a fondamento della decisione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti un apprezzabile grado di offensività, desumibile, tra l'altro, dall'entità materiale della condotta, dall'estensione dell'area interessata e dalla presenza di elementi di pericolosità dei materiali coinvolti.
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p. è adeguata se il giudice di merito valorizza specificamente i profili oggettivi che rendono il fatto non tenue.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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