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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01220/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (sindacato)

La controversia

La controversia nasce da una decisione del datore di lavoro di negare ai singoli componenti della RSU il diritto di indire un’assemblea retribuita, con comunicazione del 18 maggio 2016. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso ex art. 28 St. lav. proposto dal sindacato, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione, dichiarando antisindacale la condotta e ordinando la cessazione del comportamento. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali sul termine lungo di impugnazione e sul deposito telematico, sostenendo che l’appello sindacale fosse tardivo perché, dopo un errore fatale informatico, il deposito era stato ripetuto solo quando la decadenza era ormai maturata; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 19 e 20 St. lav. e delle clausole dell’accordo interconfederale 10 gennaio 2014, sostenendo che il potere di indire assemblee retribuite spettasse alla RSU collegialmente e non ai singoli componenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto corretto il giudizio della Corte d’appello sulla tempestività dell’appello, richiamando il principio secondo cui, nel deposito telematico, la ricevuta di avvenuta consegna individua il momento di perfezionamento ai fini della verifica della tempestività, ma il deposito resta inefficace se non si perfeziona con gli esiti successivi; in tal caso grava sulla parte l’onere di attivarsi tempestivamente, reiterando il deposito o chiedendo rimessione in termini. Quanto al secondo, ha confermato l’orientamento secondo cui gli artt. 4 e 5 dell’accordo interconfederale del 10 gennaio 2014, letto in continuità con quello del 1993, attribuiscono il diritto di indire assemblee retribuite non solo alla RSU nel suo complesso ma anche al singolo componente eletto nelle liste di un sindacato legittimato, trattandosi di prerogativa che non richiede una decisione collegiale vincolante. La società ricorrente è stata quindi condannata alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 28 Statuto dei lavoratori

    ricorso ex art. 28 St. lav.

    È il rimedio utilizzato per far accertare la condotta antisindacale del datore di lavoro e ottenere l’ordine di cessazione della condotta.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione è usato come parametro per valutare la tempestività dell’appello depositato telematicamente.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 294 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo come norma sul riparto dell’onere della prova, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 73 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 16 bis d.l. n. 179/2012

    Richiamato dal ricorrente in tema di deposito telematico; il testo riporta "179/2021" ma il riferimento normativo appare quello al deposito telematico.

  • art. 19 L. 300/1970

    Richiamato nel secondo motivo insieme all’art. 20 L. 300/1970, quale base della disciplina delle prerogative sindacali.

  • art. 20 L. 300/1970

    La Corte ne conferma l’interpretazione nel senso che il diritto di indire assemblea rientra anche tra le prerogative del singolo componente della RSU, se eletto nelle liste del sindacato legittimato.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo quale canone interpretativo dell’accordo interconfederale.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo quale canone interpretativo dell’accordo interconfederale.

  • art. 4 accordo interconfederale 10 gennaio 2014

    Interpretato insieme all’art. 5 dell’accordo nel senso di attribuire al singolo componente RSU il potere di indire assemblee retribuite.

  • art. 5 accordo interconfederale 10 gennaio 2014

    Interpretato insieme all’art. 4 dell’accordo nel senso di attribuire al singolo componente RSU il potere di indire assemblee retribuite.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    In conseguenza del rigetto, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel deposito telematico, la ricevuta di avvenuta consegna assume rilievo ai fini della tempestività del deposito, ma l’efficacia del deposito resta subordinata al buon esito delle successive fasi del procedimento informatico; se il deposito non si perfeziona, la parte deve attivarsi senza ritardo per reiterarlo o chiedere rimessione in termini.
  • In tema di rappresentanza sindacale unitaria, l’accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 va interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee retribuite costituisce una prerogativa esercitabile anche dal singolo componente della RSU, purché eletto nelle liste di un sindacato legittimato, e non solo dalla RSU collegialmente considerata.
  • La natura collegiale della RSU non esclude l’esercizio individuale di diritti sindacali che non implicano decisioni vincolanti per gli altri componenti, poiché il principio maggioritario governa le deliberazioni dell’organo ma non comprime le agibilità sindacali individuali espressamente o implicitamente conservate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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