Cassazione Penale, Sentenza n. 4170/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello avverso il sequestro preventivo (disposto dal GIP il 30/05/2023) della ditta individuale intestata a Riccardo Pezzi. Il ricorrente contestava la carenza della motivazione in ordine al periculum in mora (violazione degli artt. 321, comma 2 e 125 c.p.p.), la delimitazione temporale delle condotte ascritte all'indagato padre Erminio Pezzi, la valutazione della sproporzione patrimoniale alla luce di una consulenza tecnica di parte (che, secondo la difesa, avrebbe dimostrato errori della P.G. e una significativa attribuzione di redditi al fratello Angelo), e chiedeva che venissero comunque valutate le censure e gli elementi nuovi prodotti in sede di appello cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ne ha rigettato le censure. Ha richiamato il limite di ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. (dìssente solo per violazione di legge o carenza/apparenza di motivazione) e ha confermato il principio consolidato secondo cui il terzo intestatario del bene sottoposto a sequestro può dedurne esclusivamente l'effettiva titolarità o l'assenza di un proprio contributo al reato, non potendo in via ordinaria contestare il fumus commissi delicti o il periculum in mora. La Corte ha ritenuto non sussistente la mancata motivazione e ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la sproporzione patrimoniale del nucleo familiare (anche alla luce dell'avvio dell'attività nel 2016 in coincidenza con le condotte ascritte al padre e del disavanzo famigliare riportato negli atti). I nuovi motivi presentati sono stati ritenuti inammissibili o assorbiti. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
citato nel ricorso come norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca
la Corte ha richiamato che il provvedimento di sequestro preventivo deve essere motivato, ma ha precisato che il terzo non può in via ordinaria contestare i presupposti applicativi (fumus e periculum) salvo la prova di titolarità effettiva del bene; eventuali vizi della motivazione rilevano in Cassazione solo se si tratta di totale mancanza o motivazione soltanto apparente
richiamato nel motivo di ricorso
il ricorrente invocava la violazione di norme sulla motivazione e sulle misure cautelari; la Corte ha però trattato la questione nei limiti dell'art.325 c.p.p. e della giurisprudenza sul ruolo del terzo, rigettando le doglianze come critiche di logica più che violazioni di legge
norma sull'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari
la Corte ha applicato questo articolo per dichiarare che il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (inclusa la totale mancanza o motivazione apparente) e non per contestazioni che si risolvono in critica della logica della motivazione
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma richiamata in relazione alle contestazioni penali sull'illecito di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti
i reati di cui all'art.73 sono fra quelli che hanno motivato l'indagine sul padre; la Corte ha preso atto delle imputazioni e del loro rilievo ai fini della valutazione della sproporzione patrimoniale
richiamato in dottrina/giurisprudenza citata
la Corte ha ricordato, in linea con precedenti decisioni, che la confisca (anche per equivalente) può essere ordinata in relazione ai profitti derivanti dall'associazione e che l'associazione per delinquere è idonea a generare profitto sequestrabile autonomamente
Massime di principio
- Il terzo intestatario di un bene sottoposto a sequestro preventivo può, di regola, dedurre solo la propria effettiva titolarità o l'assenza di un proprio contributo al reato; non è normalmente legittimato a impugnare i presupposti del sequestro (fumus commissi delicti e periculum in mora) se non mediante prove di titolarità o nuovi elementi decisivi.
- In Cassazione avverso provvedimenti cautelari (art. 325 c.p.p.) sono ammissibili solo i ricorsi per violazione di legge o per totale mancanza/apparenza della motivazione; le critiche di mera logicità o di valutazione dei fatti vanno invece in gran parte ritenute inammissibili o improprie in questa sede.
- Quando sia contestata la sproporzione patrimoniale tra redditi dichiarati e beni aggrediti, è necessario fornire elementi documentali chiari e quantificati e dimostrare concretamente come le valutazioni economiche in atti siano errate; semplici rilievi tecnici senza capacità di incidere sull'accertamento complessivo risultano difficilmente efficaci.
- Nelle ipotesi di associazione di tipo mafioso, l'elemento temporale può essere valutato in termini più ampi: la natura 'autosufficiente e protratta' del programma criminoso giustifica spesso un arco temporale esteso per collegare acquisizioni patrimoniali ai reati associativi.
- Per far valere «nuovi elementi» in sede di riesame/appello cautelare occorre che questi siano effettivamente nuovi e rilevanti; la semplice riproposizione di elaborati di parte o rilievi già possibili in precedenza non sempre supera la preclusione derivante dalla litispendenza o dall'orientamento giurisprudenziale sulle competenze del terzo.
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