Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25275/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di cocaina finalizzata alla cessione a terzi, ritenendo la recidiva contestata e negando le attenuanti generiche, con pena di otto anni di reclusione ed euro 36.000 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la motivazione d'appello sarebbe stata apparente perché limitata al rinvio alla sentenza di primo grado e priva di autonoma valutazione degli elementi da cui desumere la riferibilità dello stupefacente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva, ritenuta in modo automatico senza adeguata valutazione della concreta pericolosità sociale; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche; 5) violazione di legge e vizio di motivazione per eccessività della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione di merito fosse congrua nel valorizzare la vicinanza del fondo dove era stato trovato lo stupefacente, il ritardo nell'aprire agli agenti, le modalità di occultamento della sostanza e il rinvenimento nell'abitazione di sacchi analoghi, sostanza da taglio e bilancino. Ha poi ritenuto corretta l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità, in ragione del dato ponderale e dell'organizzazione non minima o occasionale della detenzione a fini di cessione. Ha giudicato immune da vizi la valutazione sulla recidiva, fondata sui precedenti penali, su due pregresse condanne specifiche e sulla precedente concessione infruttuosa della sospensione condizionale. Ha infine confermato il diniego delle attenuanti generiche, motivato con i precedenti, la perdurante dedizione allo spaccio, la condotta non collaborativa durante la perquisizione e l'assenza di elementi positivi. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990

    fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione a terzi; la Corte ha ritenuto integrata la condotta sulla base degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    ipotesi di lieve entità esclusa perché il dato ponderale e il livello organizzativo della condotta non erano compatibili con un piccolo spaccio

  • art. 133 c.p.

    criteri richiamati per la valutazione delle attenuanti generiche e della commisurazione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo, ma il controllo di legittimità è stato negato quanto alla rivalutazione del compendio probatorio

  • art. 625-bis c.p.p.

  • art. 61 c.p.

    recidiva richiamata come circostanza contestata e valorizzata in sede di dosimetria

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti generiche negate in ragione dei precedenti e della condotta dell'imputato

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita la rilettura del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con una diversa e più favorevole al ricorrente, quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
  • La motivazione della sentenza d'appello può legittimamente richiamare quella di primo grado, purché il giudice di secondo grado svolga una valutazione complessiva degli elementi decisivi e li faccia propri in modo logicamente coerente.
  • L'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di quantità, modalità della condotta e organizzazione dell'attività; è esclusa quando il dato ponderale e l'assetto operativo rivelano un'attività non occasionale e non riconducibile a piccolo spaccio.
  • La recidiva facoltativa richiede una motivazione specifica sulla concreta pericolosità sociale, che può essere desunta da precedenti penali specifici, dalla reiterazione di condotte analoghe e dalla mancata resipiscenza nonostante precedenti benefici.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p., senza dover prendere in esame analiticamente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
  • La condotta non collaborativa dell'imputato e la persistenza di un percorso delinquenziale possono essere valorizzate, insieme ai precedenti, per negare le attenuanti generiche e confermare una pena più severa.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.