Cassazione Penale, Sentenza n. 35872/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Brindisi il 18 febbraio 2022, con decisione confermata dalla Corte d’appello di Lecce il 27 giugno 2025, per avere assunto abusivamente il comando dell’unità da pesca “Fuoristrada” dopo essere sbarcato e non risultando iscritto nel registro dell’equipaggio, con recidiva specifica reiterata. La difesa ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 1117 cod. nav., sostenendo che, essendo l’imputato munito di titolo tecnico, il fatto doveva ricadere nel secondo comma anziché nel primo; (2) ulteriore violazione della stessa norma e degli artt. 62-bis e 157 c.p., lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e la conseguente prescrizione; (3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, assumendo che il fatto non aveva creato pericolo ed era dipeso da una svista burocratica, e criticando il rilievo attribuito a precedenti risalenti a circa trent’anni prima; (4) questione di legittimità costituzionale dell’art. 1117 cod. nav. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per asserita sproporzione e mancata graduazione della fattispecie in rapporto a dimensioni e caratteristiche dell’imbarcazione, lunga quattro metri e con un solo uomo a bordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il secondo comma dell’art. 1117 cod. nav. riguarda chi, facendo legittimamente parte dell’equipaggio e munito del titolo per i servizi tecnici della specifica nave o aeromobile, usurpa il comando; il mero possesso astratto di competenze tecniche non basta, mentre l’imputato era sbarcato e non era iscritto nell’equipaggio. Il secondo motivo è inammissibile: la recidiva specifica reiterata non era stata contestata in appello e la censura sul bilanciamento con le attenuanti generiche si risolveva in una critica assertiva alla valutazione di merito, che aveva riconosciuto l’equivalenza valorizzando personalità e precedenti. Il terzo motivo è inammissibile per genericità: le deduzioni sulla scarsa gravità non superano la motivazione dei giudici di merito, che avevano escluso l’art. 131-bis c.p. per la presenza di precedenti specifici. La questione costituzionale è manifestamente infondata: la stazza dell’imbarcazione non incide sulla configurabilità del reato, posto a tutela della sicurezza della navigazione in genere; le differenze concrete possono rilevare nella determinazione della pena, che nel caso era stata fissata nel minimo edittale. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disposizione del secondo comma dell’art. 1117 cod. nav. non è, dunque, applicabile al caso di specie, perché la stessa si attaglia letteralmente a chi, facendo parte legittimamente dell’equipaggio ed essendo dotato di titolo per i servizi tecnici, usurpa il comando, ma non a chi sia semplicemente dotato di tali competenze tecniche in astratto.
Il secondo comma richiede che il soggetto sia legittimamente parte dell’equipaggio e munito del titolo tecnico riferibile alla nave o all’aeromobile il cui comando viene usurpato; il possesso astratto di competenze tecniche non è sufficiente.
Quanto al bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, intorno al quale ruota effettivamente la censura del ricorrente, la stessa difesa si limita a mere asserzioni dirette a criticare la valutazione dei giudici di primo e secondo grado, che valorizzano in senso negativo la personalità del soggetto e i suoi precedenti, giungendo comunque ad un giudizio di equivalenza.
La valutazione delle attenuanti generiche e il loro bilanciamento con la recidiva non sono rivedibili in cassazione sulla base di mere asserzioni che non si confrontino specificamente con la motivazione di merito.
La difesa non contesta l’affermazione della sentenza impugnata (pag. 4) secondo cui sul riconoscimento della recidiva reiterata specifica non vi è stata doglianza nell’atto di appello.
La Corte ha respinto la censura collegata alla prescrizione rilevando che la recidiva specifica reiterata non era stata contestata con l’atto di appello; il testo non enuncia ulteriori criteri interpretativi sulla disciplina della prescrizione.
Il terzo motivo di censura, riferito alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per genericità, in quanto diretto a contestare, sulla base di indimostrate affermazioni relative ad una pretesa scarsa gravità del fatto, le corrette conclusioni dei giudici di primo e secondo grado, secondo cui l’applicazione della disposizione è esclusa dalla presenza di precedenti penali specifici.
È inammissibile la censura che invochi la particolare tenuità mediante affermazioni generiche e indimostrate, senza confrontarsi con la motivazione di merito che esclude la causa di non punibilità in ragione di precedenti penali specifici.
art. 3 Cost.
Il bene giuridico protetto giustifica, dunque, l’esistenza di un’unica fattispecie base di usurpazione di comando, nell’ambito della quale eventuali differenze fra le situazioni concrete potranno avere considerazione in sede di determinazione della pena.
La previsione di un’unica fattispecie base, senza distinzioni fondate sulla stazza dell’imbarcazione, è giustificata dalla tutela della sicurezza della navigazione; le differenze concrete possono essere considerate nella commisurazione della pena.
art. 24 Cost.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1117 cod. nav., proposta della difesa in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., è manifestamente infondata.
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione riferita anche all’art. 24 Cost.; non ha sviluppato un’autonoma interpretazione del parametro.
art. 111 Cost.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1117 cod. nav., proposta della difesa in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., è manifestamente infondata.
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione riferita anche all’art. 111 Cost.; non ha sviluppato un’autonoma interpretazione del parametro.
Alla declaratoria d’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nel caso concreto, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione del secondo comma dell’art. 1117 cod. nav., il titolo per i servizi tecnici deve riferirsi alla specifica nave o aeromobile e il soggetto deve far parte legittimamente dell’equipaggio; il mero possesso astratto di competenze tecniche non è sufficiente.
- La stazza o la distinzione tra imbarcazioni maggiori e minori non esclude né modifica la configurabilità della fattispecie base di usurpazione del comando prevista dall’art. 1117 cod. nav., poiché la norma tutela la sicurezza della navigazione in genere; le caratteristiche concrete possono essere considerate nella determinazione della pena.
- La censura in cassazione sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva è inammissibile quando si riduce a mere asserzioni e non si confronta con la motivazione dei giudici di merito.
- La doglianza sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. è generica se si limita ad affermazioni non dimostrate sulla scarsa gravità del fatto e non supera la motivazione di merito fondata sulla presenza di precedenti specifici.
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