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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35775/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti erano stati riconosciuti colpevoli di avere sottratto merce per un controvalore di 520 euro in un centro commerciale. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 24 luglio 2024, aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate del fatto commesso da più persone e della merce esposta alla pubblica fede, applicando la riduzione per la scelta del rito e condannando ciascuno a un anno di reclusione e 300 euro di multa; la Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione il 17 dicembre 2025. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto vizio di motivazione sulla misura della pena e omessa risposta alla censura d’appello relativa al trattamento sanzionatorio, richiamando la modesta gravità del fatto e il comportamento processuale. Con il secondo motivo hanno lamentato difetto di motivazione sul mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, invocando la scarsa offensività della condotta e il profilo soggettivo dei concorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le censure d’appello sulla pena erano formulate genericamente e che la determinazione della pena entro i limiti edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione in caso di arbitrio o illogicità. La pena detentiva indicata dalla sentenza d’appello come pari a un anno e sei mesi è stata ritenuta inferiore alla media edittale e adeguatamente motivata, senza necessità di una motivazione più approfondita in presenza di doglianze aspecifiche; il criterio per calcolare la media edittale consiste nel dividere per due l’intervallo tra minimo e massimo e sommare il risultato al minimo. Quanto alla prevalenza delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto congrua l’esclusione fondata sull’assenza di elementi positivi da valorizzare, precisando che il giudice non deve esaminare singolarmente tutti gli elementi dedotti, ma può limitarsi a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. I ricorrenti sono stati condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.

    La determinazione della pena entro la cornice edittale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che può valutare globalmente gli elementi previsti dalla norma; il controllo di legittimità non richiede una disamina analitica di ciascun criterio se la motivazione è congrua.

  • art. 62-bis c.p.

    Il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell’art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all’imputato eventualmente incensurato, ma una valutazione che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio.

    Le attenuanti generiche non sono riconoscibili automaticamente, neppure per la sola incensuratezza: il loro riconoscimento e il giudizio di comparazione richiedono la valutazione degli elementi ritenuti rilevanti e una motivazione coerente.

  • art. 616 c.p.p.

    Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che va determinata in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto è stata fissata in 3.000 euro per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • La pena determinata dal giudice di merito entro i limiti edittali è sindacabile in cassazione quando risulti frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; una pena inferiore alla media edittale non richiede, di regola, una motivazione particolarmente analitica.
  • La media edittale si individua dividendo per due l’intervallo tra il minimo e il massimo della pena e aggiungendo il risultato al minimo, non dimezzando il massimo.
  • L’ampiezza della motivazione richiesta al giudice d’appello sul trattamento sanzionatorio dipende dalla specificità delle censure formulate nell’atto di impugnazione; doglianze generiche non impongono una risposta analitica.
  • Per negare o riconoscere le attenuanti generiche il giudice non deve esaminare ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o risultante dagli atti, ma può riferirsi a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché la valutazione sia congrua e priva di illogicità.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio automatico e il loro riconoscimento richiede la valutazione degli elementi che ne giustificano l’applicazione.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

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