Cassazione Penale, Sentenza n. 35774/2026 del 12/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato riconosciuto dalla persona offesa come il soggetto che, presentandosi con il pretesto di agire quale procacciatore d’affari di una compagnia elettrica, si era introdotto nell’abitazione in due giornate consecutive. In occasione del secondo accesso, invitata la persona offesa a esibire il documento d’identità e a maneggiare il portafoglio, veniva sottratta da quest’ultimo la somma di 120 euro. Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 10 ottobre 2025, aveva riqualificato l’originaria contestazione di furto in abitazione in furto semplice e dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, ritenendo che tra l’ingresso nell’abitazione e la sottrazione vi fosse un rapporto meramente occasionale e non finalistico. Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza per vizio di motivazione e erronea qualificazione giuridica: la stessa ricostruzione dei fatti, in particolare il secondo ingresso giustificato con il pretesto di chiedere i dati del documento e diretto a far estrarre il portafoglio, dimostrerebbe che l’introduzione era funzionale alla sottrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura del Procuratore generale. La motivazione del Tribunale sull’assenza di una relazione finalistica è stata giudicata minimale, assertiva e manifestamente illogica, oltre che contraddittoria rispetto ai fatti ricostruiti: il pretesto del secondo accesso e la richiesta di esibire il documento apparivano funzionali a indurre la vittima a prendere il portafoglio e a consentire la sottrazione in un momento di mancata vigilanza. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui il nesso finalistico tra introduzione in privata dimora e furto può sussistere quando l’ingresso è ottenuto con l’inganno, sotto il pretesto di svolgere una funzione o attività, ma con finalità predatorie. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste, in diversa persona fisica.
Norme richiamate
la relazione finalistica tra l’introduzione in luogo di privata dimora e il furto è riconosciuta ogni qual volta tale ingresso avvenga con l'inganno, ovvero con il pretesto di operare come soggetto titolare di una specifica qualifica o funzione, ma con finalità diverse o ulteriori in una prospettiva predatoria
La relazione finalistica richiesta per la qualificazione del furto in abitazione può risultare dall’ingresso nell’abitazione ottenuto con l’inganno o con un pretesto funzionale alla sottrazione, anche se l’autore si presenta come titolare di una specifica qualifica o funzione.
Fondata è la censura del PG ricorrente in quanto la riqualificazione del fatto in furto semplice è fondata su un iter argomentativo minimale, assertivo e manifestamente illogico
È censurabile in cassazione la motivazione che, sulla qualificazione giuridica del fatto, sia manifestamente illogica e non dia conto in modo adeguato della relazione tra l’ingresso nell’abitazione e la sottrazione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi degli art.606, comma 1 e 608 cod. proc. pen. il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste
La disposizione è richiamata quale fondamento processuale del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale.
Sul ricorso si procedeva con trattazione camerale ai sensi dell’art.611 comma 1 cod. proc. pen.
La Corte ha trattato il ricorso in camera di consiglio secondo la procedura prevista dalla disposizione.
Massime di principio
- La relazione finalistica tra l’introduzione in privata dimora e il furto può essere desunta dalle modalità dell’ingresso, quando questo sia ottenuto con l’inganno o con un pretesto funzionale a creare l’occasione per la sottrazione.
- È manifestamente illogica la motivazione che esclude la finalità predatoria dell’ingresso senza confrontarsi con la sequenza fattuale accertata, quando le modalità del secondo accesso e le condotte dell’autore risultino orientate a portare la vittima a esporre il bene oggetto della sottrazione.
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