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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35773/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale di Imperia, con decisione confermata dalla Corte di appello di Genova, della contravvenzione di guida senza aver conseguito la patente, contestata con la recidiva nel biennio; il fatto è stato accertato a Bordighera l’8 maggio 2021. La recidiva è stata fondata su una precedente violazione analoga, accertata il 5 aprile 2020 e divenuta definitiva per mancata opposizione nei termini. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la difesa ha dedotto la violazione degli artt. 191, 493 e 511 c.p.p., sostenendo che la recidiva fosse stata provata mediante documenti acquisiti senza un apposito provvedimento e senza il consenso della difesa, con conseguente inutilizzabilità. Con una seconda articolazione ha lamentato carenza di motivazione sulla censura d’appello relativa all’impossibilità di individuare, dai verbali d’udienza, la data di acquisizione dei verbali di accertamento degli illeciti amministrativi. La difesa ha chiesto l’annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha chiarito che, per l’illecito di guida senza patente dopo la disciplina di depenalizzazione del D.Lgs. 8/2016, la reiterazione può essere provata anche attraverso una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata; nel caso concreto il verbale di contestazione e la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, uniti alla mancata opposizione, erano sufficienti a dimostrare la definitività dell’accertamento, senza necessità di un’apposita attestazione documentale. Ha inoltre rilevato che i verbali delle precedenti violazioni erano stati richiesti e ammessi all’udienza del 15 ottobre 2024, acquisiti in pari data e non contestati dalla difesa; la testimonianza dell’agente, attendibile e non contrastata, costituiva ulteriore prova utilizzabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, D.Lgs. 285/1992

    ai fini della qualificazione dell’illecito costituito dalla guida senza patente, commesso in data anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, la recidiva ricorre quando sia intervenuto, nel biennio antecedente al fatto, l’avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie.

    Per i fatti anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, la recidiva rilevante per la guida senza patente presupponeva il definitivo accertamento giudiziale, nel biennio precedente, di un reato della stessa specie.

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. 8/2016

    In realtà, per i fatti commessi successivamente alla entrata in vigore del d. lgs. 8/2016, la recidiva risulta integrata non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico, ma anche quando risulti una violazione amministrativa precedentemente accertata.

    Per i fatti successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, la reiterazione rilevante può essere integrata anche da una precedente violazione amministrativa accertata, e non soltanto da una precedente condanna penale.

  • art. 5 D.Lgs. 8/2016

    In realtà, per i fatti commessi successivamente alla entrata in vigore del d. lgs. 8/2016, la recidiva risulta integrata non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico, ma anche quando risulti una violazione amministrativa precedentemente accertata(sez.4, n.48779 del 21/09/2016, PM in proc. S., Rv. 268247; n.27504 del 27/04/2017, P., Rv.270707), in tale modo dovendo intendersi il riferimentocompiuto dall’art.5 alla “reiterazione dell’illecito depenalizzato”.

    Il riferimento normativo alla reiterazione dell’illecito depenalizzato va inteso nel senso che, per i fatti successivi alla depenalizzazione, è sufficiente una precedente violazione amministrativa accertata.

  • art. 191 c.p.p.

    alla udienza di ammissione delle prove (verbale di udienza del 15 ottobre 2024) il Pubblico Ministero chiedeva l’ammissione di una serie di produzioni documentali tra cui i verbali di constatazione di due precedenti violazioni amministrative(occorse in data19/04/2021 e in data7/03/2020, quest’ultima peraltrocontestatail successivo 5 aprile 2020) e chetali produzioni venivano ammesse dal giudice eacquisite agli atti in pari data (con timbro apposto dal cancelliere di udienza) inassenza di alcuna contestazione da parte della difesa.

    Nel caso concreto la documentazione non era inutilizzabile: era stata richiesta, ammessa e acquisita dal giudice in udienza, senza contestazioni difensive.

  • art. 493 c.p.p.

    alla udienza di ammissione delle prove (verbale di udienza del 15 ottobre 2024) il Pubblico Ministero chiedeva l’ammissione di una serie di produzioni documentali tra cui i verbali di constatazione di due precedenti violazioni amministrative(occorse in data19/04/2021 e in data7/03/2020, quest’ultima peraltrocontestatail successivo 5 aprile 2020) e chetali produzioni venivano ammesse dal giudice eacquisite agli atti in pari data (con timbro apposto dal cancelliere di udienza) inassenza di alcuna contestazione da parte della difesa.

    La richiesta di ammissione e l’acquisizione dei documenti risultavano ritualmente avvenute all’udienza di ammissione delle prove, senza opposizione della difesa.

  • art. 511 c.p.p.

    tali produzioni venivano ammesse dal giudice eacquisite agli atti in pari data (con timbro apposto dal cancelliere di udienza) inassenza di alcuna contestazione da parte della difesa.

    La Corte ha ritenuto utilizzabili i documenti ammessi e acquisiti agli atti in udienza; la censura non dimostrava una violazione delle regole di lettura o acquisizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente vacondannato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendoesonero di responsabilità per assenza di colpa, al versamento di una somma infavore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., nellamisura indicata in dispositivo.

    Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per i fatti di guida senza patente commessi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, la reiterazione rilevante ai fini della fattispecie penale può fondarsi su una precedente violazione amministrativa della stessa specie già accertata; per i fatti anteriori, la recidiva richiede invece il definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie nel biennio.
  • La definitività della precedente violazione amministrativa può essere dimostrata mediante il verbale di contestazione e la testimonianza dell’agente che riferisce le verifiche compiute nell’esercizio delle proprie funzioni, anche in assenza di un’apposita attestazione documentale, quando non risultino pagamenti o opposizioni e la difesa non abbia allegato elementi contrari.
  • La produzione documentale richiesta dal pubblico ministero, ammessa dal giudice e acquisita in udienza senza contestazione della difesa non è inutilizzabile per il solo fatto che la difesa ne contesti successivamente l’acquisizione, se il verbale d’udienza documenta l’ammissione e l’acquisizione.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniProve
RamiReati stradaliProcesso penale

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