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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35776/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Salerno, che aveva riformato la decisione del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore del 28 maggio 2025, riconoscendo la continuazione tra i reati contestati ai capi 1), 2) e 3) e rideterminando la pena in tre anni e sei mesi di reclusione, 14.000 euro di multa e 50 euro di ammenda, con conferma nel resto. Con un unico motivo, la difesa ha dedotto la violazione del giudicato interno e del divieto di reformatio in peius. Secondo il ricorrente, il primo giudice aveva individuato nel reato del capo 2), previsto dall’art. 497-bis c.p., la violazione più grave, mentre la Corte d’appello aveva assunto come reato-base quello del capo 3), qualificato in primo grado ai sensi dell’art. 648, comma 4, c.p. Poiché la qualificazione e l’individuazione del reato più grave non sarebbero state impugnate, il punto si sarebbe consolidato. La difesa ha inoltre sostenuto che la pena di sei mesi di reclusione ed euro 800 di multa determinata in appello per il capo 3) fosse peggiorativa rispetto all’aumento di un mese di reclusione applicato in primo grado per quel fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha escluso la preclusione da giudicato interno: nel rideterminare la pena per il reato continuato, il giudice d’appello può individuare diversamente la violazione più grave e modificare la struttura della continuazione. Ha inoltre ritenuto non violato il divieto di reformatio in peius per il solo fatto che la pena riferita al capo 3) fosse maggiore: il confronto tra tale pena-base e il precedente aumento per un reato satellite non è omogeneo, perché le componenti sanzionatorie sono state determinate all’interno di strutture diverse della continuazione. Il limite dell’art. 597 c.p.p. riguarda il trattamento sanzionatorio complessivo, che nel caso concreto non è stato aggravato.

Norme richiamate

  • art. 597 c.p.p.

    non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore

    Il giudice dell’impugnazione può modificare la struttura della continuazione, individuare diversamente il reato più grave e aumentare la pena relativa a uno dei fatti unificati, purché il trattamento sanzionatorio complessivo non risulti più afflittivo.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    La Corte territoriale, avendo invece assunto il medesimo reato quale violazione più grave, era chiamata a determinare nuovamente la pena ad esso relativa quale pena-base della continuazione.

    Quando il fatto già considerato satellite viene assunto in appello come violazione più grave, la pena per quel fatto deve essere rideterminata come pena-base della continuazione; non è corretto confrontarla isolatamente con il precedente aumento per il reato satellite.

  • art. 497-bis c.p.

    Ne consegue che l'individuazione del reato di cui al capo 2) quale violazione più grave non può essere considerata una statuizione ormai intangibile per effetto del giudicato interno, poiché la diversa individuazione del reato-base costituisce elemento della complessiva operazione di determinazione della pena per il reato continuato.

    L’individuazione del reato-base nella continuazione è parte della complessiva determinazione della pena e può essere modificata dal giudice d’appello, senza che la precedente individuazione del reato più grave divenga intangibile per giudicato interno.

Massime di principio

  • Nel rideterminare la pena per il reato continuato, il giudice d’appello può modificare la struttura della continuazione e individuare come violazione più grave un fatto che il primo giudice aveva considerato satellite; tale individuazione non è, di per sé, coperta da giudicato interno.
  • Il divieto di reformatio in peius non vieta di aumentare la pena riferita a uno dei fatti unificati quando il mutamento della struttura della continuazione comporti che quel fatto divenga il reato-base, purché la pena complessiva non sia superiore a quella risultante dalla decisione impugnata.
  • Per verificare il rispetto del divieto di reformatio in peius, le singole componenti sanzionatorie determinate in strutture diverse della continuazione non vanno confrontate isolatamente: il controllo deve riguardare il trattamento sanzionatorio complessivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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