Cassazione Penale, Sentenza n. 35777/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 20 gennaio 2023, relativa alla condanna per guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’avere provocato un incidente stradale e dall’orario notturno. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 23-bis d.l. n. 137/2020, lamentando che, anche dopo la rinnovazione della notificazione eseguita il 4 febbraio 2026 su impulso del giudice dell’esecuzione, non fossero stati previamente comunicati il dispositivo all’imputato e al difensore. Con il secondo motivo ha contestato l’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sostenendo che mancasse la prova del nesso tra stato di ebbrezza e incidente e che la ricostruzione della dinamica non dimostrasse che l’alterazione avesse impedito di evitare il sinistro. Con il terzo motivo ha censurato il mancato esame della richiesta subordinata di sostituzione della pena ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., distinta dalla richiesta di lavoro di pubblica utilità prevista dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo e rigettato gli altri due. Ha escluso che l’omessa comunicazione preventiva del dispositivo comporti nullità della sentenza: la disposizione invocata non prevede tale sanzione e, nel caso concreto, la censura era generica e comunque superata dall’impugnazione tempestiva. Ha inoltre ritenuto corretta la conferma dell’aggravante dell’incidente, poiché non occorre provare un nesso eziologico tra la condotta e il sinistro, ma il collegamento materiale tra l’incidente e lo stato di alterazione, cui sia direttamente riconducibile la ridotta capacità di approntare manovre idonee a evitarlo; la Corte territoriale aveva rilevato la perdita di controllo dell’auto e una manovra incongrua, evitabile con la necessaria attenzione e prontezza, risultate rallentate dall’ebbrezza. Quanto alla pena, la Corte ha chiarito che il lavoro di pubblica utilità dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada è un istituto autonomo rispetto alla pena sostitutiva generale di cui all’art. 20-bis cod. pen. Poiché l’imputato aveva formulato anche quest’ultima richiesta in via subordinata e la Corte d’appello non l’aveva esaminata, ha annullato la sentenza limitatamente alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. La declaratoria di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 3, d.l. n. 137/2020
L'art. 23-bis, comma 3, d.l. n. 137 del 2020 stabiliva infatti che «il dispositivo della decisione è comunicato alle parti», senza tuttavia ricollegare alla mancata comunicazione alcuna sanzione di nullità.
La mancata comunicazione del dispositivo non determina nullità della sentenza, poiché la disposizione non associa a tale omissione questa conseguenza.
art. 186, comma 2-bis, cod. strada
ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo.
Per l’aggravante è sufficiente il collegamento materiale tra il sinistro e lo stato di alterazione, quando la ridotta capacità di reagire dovuta all’alterazione sia direttamente collegata alla situazione di pericolo; non occorre dimostrare un nesso eziologico tra la condotta e l’incidente.
art. 186, comma 9-bis, cod. strada
Il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada è autonomamente regolato sul modello previsto dall'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000, di cui mutua le medesime modalità esecutive
Il lavoro di pubblica utilità previsto dalla disciplina stradale è un istituto autonomo, con modalità proprie, distinto dalla pena sostitutiva generale di lavoro di pubblica utilità.
D'altro canto, è stato lo stesso legislatore del d.lgs. n. 150 del 2022 ad aver dettato, con l'introduzione dell’art. 20-bis cod. pen., la regola generale per cui le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 - tra di esse indicando il lavoro di pubblica utilità sostitutivo - fatto «salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge», tra le quali, per l'appunto, rientra pure l'ipotesi regolata dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, di struttura e modalità esecutive assai diverse da quelle dettate dall'art 56-bis legge n. 689 del 1981.
L’art. 20-bis cod. pen. disciplina in via generale le pene sostitutive, ma fa salve le disposizioni speciali di legge; la pena sostitutiva generale di lavoro di pubblica utilità resta distinta da quella prevista dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.
La disciplina dettata dai novellati artt. 56-bis e 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689, come introdotti dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riguarda invece la diversa figura generale del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, disciplinato dalla legge n. 689 del 1981
La disciplina degli artt. 56-bis e 56-ter regola il lavoro di pubblica utilità sostitutivo generale, distinto dall’istituto autonomo previsto per la guida in stato di ebbrezza.
La disciplina dettata dai novellati artt. 56-bis e 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689, come introdotti dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riguarda invece la diversa figura generale del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, disciplinato dalla legge n. 689 del 1981
L’art. 56-ter, insieme all’art. 56-bis, attiene al lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva generale e non al distinto lavoro di pubblica utilità previsto dal codice della strada.
Massime di principio
- L’omessa comunicazione del dispositivo prevista dall’art. 23-bis, comma 3, d.l. n. 137/2020 non comporta nullità della sentenza, non essendo la nullità prevista dalla disposizione; l’eventuale vizio può incidere sulla decorrenza del termine d’impugnazione. La censura deve inoltre illustrare il pregiudizio arrecato al diritto di difesa.
- Ai fini dell’aggravante dell’incidente stradale prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è necessario accertare un nesso eziologico tra la condotta dell’agente e il sinistro: occorre il collegamento materiale tra incidente e stato di alterazione, con diretta riconducibilità alla ridotta capacità di approntare manovre idonee a evitare l’evento.
- Il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada è autonomo e distinto dalla pena sostitutiva generale di lavoro di pubblica utilità prevista dagli artt. 20-bis cod. pen. e 56-bis e 56-ter l. n. 689/1981. Se l’imputato ha chiesto in via subordinata la pena sostitutiva generale, il giudice deve esaminare tale richiesta anche quando respinga quella formulata ai sensi della disciplina stradale.
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