Cassazione Penale, Sentenza n. 15456/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il decreto del G.I.P. disponendo il sequestro preventivo di euro 37.500 a carico di Massimiliano Colangelo, indagato per reati fiscali e associativi collegati alla creazione e cessione di crediti di imposta fittizi relativi ai bonus edilizi. Il ricorrente deduceva la carenza di motivazione dell'ordinanza rispetto alle eccezioni difensive (mancanza di elementi concreti che collegassero la condotta all'imputato; qualifiche di "socio di fatto" e "gestore di fatto" attribuite in modo generico) e denunciava contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione, specie in relazione all'utilizzo di conversazioni intercettate per ascrivere ruoli attivi al ricorrente, pur riconoscendone formalmente la qualifica di collaboratore con contratto di collaborazione coordinata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del Riesame non presenti vizi di legittimità tali da configurare violazione di legge o una motivazione mancante dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La Corte ha valorizzato le risultanze investigative (accertamenti Agenzia delle Entrate, ammontare e modalità di cessione dei crediti, assenza dei titoli abilitativi in molte pratiche, analisi delle intercettazioni) come fonti legittimamente valutate dal giudice di merito; ha ribadito che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di cassazione salvo i casi previsti dalla legge. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma fiscale penale richiamata per contestare condotte connesse a reati tributari relativi alla creazione e utilizzo di crediti d'imposta fittizi nel contesto dei bonus edilizi.
Configura il reato di truffa, qui contestato per l'ottenimento di ingenti liquidità mediante artifici e raggiri connessi alla simulazione delle prestazioni e delle fatture.
Rilevante per l'ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla sistematica creazione e monetizzazione di crediti fiscali inesistenti.
Disciplina il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio; la Corte richiama che tale ricorso è ammesso solo per violazione di legge e per vizi della motivazione tali da renderla del tutto priva dei requisiti minimi.
Prevede il motivo specifico per cassazione relativo alla manifesta illogicitá della motivazione; la Corte evidenzia che l'illogicitá manifesta va dedotta con questo specifico motivo.
Stabilisce l'onere di condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile; applicata per addebitare le spese al ricorrente.
Norma richiamata nel quadro fattuale: le agevolazioni fiscali introdotte per l'emergenza pandemica (es. superbonus) sono state il terreno sfruttato per la creazione dei crediti d'imposta fittizi.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al presupposto per irrogare la sanzione alla Cassa delle ammende, ovvero la valutazione che il ricorso non sia stato presentato senza colpa relativamente alla causa di inammissibilitá.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è molto limitato: ammissibile prevalentemente per violazioni di legge o vizi della motivazione così gravi da farne mancare i requisiti minimi di chiarezza e coerenza.
- Le valutazioni indiziarie e l'interpretazione di intercettazioni costituiscono valutazioni di fatto di competenza del giudice di merito e sono difficilmente sindacabili in cassazione se logiche e coerenti con le acquisizioni investigative.
- Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare occorre puntare su profili formali e di diritto (es. vizio di motivazione totale, violazione di norme procedurali, omissione di valutazioni essenziali) piuttosto che su una diversa valutazione di merito degli elementi probatori.
- Se si sollevano censure relative a presunte contraddizioni o insufficienze probatorie, è utile documentare specificamente perché l'apparato argomentativo del giudice sarebbe privo dei minimi requisiti di ragionevolezza e completezza, indicando quali elementi probatori il giudice avrebbe omesso di esaminare.
- Presentare ricorsi palesemente meramente critici circa la valutazione degli elementi probatori espone al rischio di inammissibilitá e alla condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie qualora la Corte ritenga assente colpa nella presentazione.
- Questioni relative all'innocenza o alla diversa attribuzione dei fatti andranno sviluppate nel merito del procedimento penale e in sede dibattimentale, ove le contestazioni probatorie possono essere approfondite e contraddette.
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