Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05305/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, da parte del Tribunale e poi della Corte d’appello, del diritto di una dipendente universitaria all’inquadramento nella categoria D del CCNL Comparto Università 9 agosto 2000, con decorrenza retroattiva e conseguenti differenze retributive. La Corte territoriale aveva ritenuto la situazione della lavoratrice assimilabile a quella di altre dipendenti già reinquadrate dall’Università nella categoria D, valorizzando il carattere selettivo della prova idoneativa prevista dalla L. 63/1989 e la pretesa violazione del principio di parità di trattamento ex art. 45 d.lgs. 165/2001. L’Università ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme processuali e dell’art. 74 CCNL, sostenendo che mancasse la prova dell’identità di posizione professionale rispetto alle lavoratrici poste a raffronto e che non fosse consentita un’interpretazione estensiva della clausola contrattuale; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 55, 56 e 74 CCNL e dell’art. 45 d.lgs. 165/2001, assumendo che il passaggio alla categoria D presupponesse l’accesso alla ex VII qualifica tramite concorso pubblico con requisito del diploma di laurea, requisito assente nel caso di specie, poiché la dipendente aveva ottenuto la qualifica mediante mera prova idoneativa ex lege n. 63/1989.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati alla luce di un precedente conforme (Cass. n. 21939/2022). Ha affermato che l’art. 74, comma 4, del CCNL Comparto Università consente l’inquadramento nella categoria D solo al personale già inquadrato nella ex VII qualifica funzionale che vi sia acceduto tramite pubblico concorso per il quale fosse richiesto il diploma di laurea. Ha escluso che la prova idoneativa ex L. 63/1989 sia equiparabile a un concorso pubblico e ha ribadito che le scelte della contrattazione collettiva in tema di classificazione e inquadramenti nel pubblico impiego privatizzato non sono sindacabili sulla base del principio di non discriminazione ex art. 45 d.lgs. 165/2001, né tale principio può essere invocato per ottenere un trattamento migliorativo non previsto dal sistema collettivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso e nel ragionamento della Corte

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso come parametro della valutazione probatoria

  • art. 414, nn. 4 e 5, c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • art. 74 CCNL 9 agosto 2000 Comparto Università

    la Corte lo interpreta nel senso che il passaggio alla categoria D è riservato al personale già in ex VII qualifica funzionale che sia entrato in tale qualifica tramite concorso pubblico con requisito del diploma di laurea

  • art. 55 CCNL Comparto Università 9 agosto 2000

    richiamato nel secondo motivo di ricorso

  • art. 56 CCNL Comparto Università 9 agosto 2000

    richiamato nel secondo motivo di ricorso

  • art. 45 d.lgs. 165/2001

    non è parametro per sindacare le differenziazioni operate dalla contrattazione collettiva in materia di inquadramenti; vieta trattamenti individuali difformi fuori dal sistema collettivo

  • art. 64 d.lgs. 165/2001

    richiamato per gli accordi di interpretazione autentica che confermano la lettura dell’art. 74

  • art. 97, terzo comma, Cost.

    il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni

  • art. 1, comma 4, L. 63/1989

    la prova idoneativa prevista da tale norma non equivale a concorso pubblico; serve a riconoscere situazioni pregresse e non fonda automaticamente il reinquadramento nella categoria D

  • art. 84, comma 3, L. 312/1980

    citato nel riepilogo dei fatti come base alternativa per alcuni reinquadramenti, ma non ritenuto sufficiente nel caso della lavoratrice ricorrente

  • art. 36 Cost.

    richiamato nel ragionamento per escludere che la disciplina sanante della L. 63/1989 consenta pretese di differenze retributive arretrate

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte rinvia alla motivazione di un precedente conforme

  • art. 2697 c.c.

    evocato indirettamente nel primo motivo in relazione alla prova dei fatti costitutivi

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, le previsioni del contratto collettivo in materia di classificazione e inquadramento del personale sono vincolanti e non possono essere disapplicate dal giudice sulla base di un generico principio di parità di trattamento.
  • L’articolazione negoziale delle categorie e dei passaggi di area può legittimamente differenziare il trattamento del personale in base alla modalità di accesso originaria alla qualifica, purché la differenziazione sia prevista dalla contrattazione collettiva e non contrasti con norme imperative.
  • La nozione di "pubblico concorso" richiamata dal contratto collettivo va intesa in senso proprio: non è equiparabile a una prova idoneativa o a procedure selettive interne prive dei tratti ordinari del concorso pubblico.
  • La prova idoneativa prevista da norme speciali per la sanatoria o il reinquadramento di situazioni pregresse non attribuisce automaticamente il diritto a ulteriori progressioni economiche o all’inquadramento in categorie superiori se il contratto collettivo riserva tale beneficio a chi sia entrato mediante concorso pubblico con specifici requisiti.
  • Il principio di non discriminazione nel pubblico impiego non consente di riconoscere a singoli dipendenti un trattamento migliorativo non previsto dalla disciplina collettiva di settore.
  • In tema di interpretazione delle clausole di inquadramento del personale pubblico contrattualizzato, il giudice deve attenersi al significato desumibile dal testo collettivo e dai suoi accordi di interpretazione autentica, senza sostituire valutazioni di equità o di mera analogia funzionale al criterio negoziale adottato dalle parti sociali.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di lavoro dirigenziale e giustificatezza del recesso
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.