Cassazione Penale, Sentenza n. 40189/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riabilitazione relativa alla condanna (sentenza del GIP di Roma 10.12.2008, irrevocabile 29.4.2009). Il ricorrente contestava che il rigetto fosse basato sul mancato pagamento delle spese di giustizia e sostiene che: 1) l'art. 179 c.p. non subordinerebbe la riabilitazione alla remissione del debito per spese di giustizia nelle condizioni di indigenza; 2) le cartelle esattoriali relative alle somme richieste erano state annullate dalla Commissione Tributaria, quindi il debito non sussisterebbe più.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che, per conseguire la riabilitazione, oltre all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, sia necessario provare il pagamento delle spese di giustizia ovvero la remissione del debito ai sensi dell'art. 6 d.p.r. n. 115/2002. Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente considerato il mancato pagamento delle spese e l'assenza di istanza (o provata concessione) di remissione come ostativi alla riabilitazione. Quanto all'annullamento delle cartelle dalla Commissione Tributaria, la Corte ha ritenuto che l'annullamento fosse di natura formale e non idoneo a dimostrare l'estinzione del debito in capo al condannato. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma nel senso che, tra le condizioni essenziali per la riabilitazione, rientrano non solo le obbligazioni civili risarcitorie ma anche il pagamento delle spese di giustizia; l'inadempimento di tali spese, se non estinto con remissione, può indicare l'assenza della buona condotta richiesta.
Prevede la possibilità, per condannati o internati in condizioni economiche disagiate e che abbiano tenuto buona condotta, di chiedere la remissione del debito per spese. La domanda è competente al magistrato di sorveglianza secondo criteri di territorialità indicati dalla norma.
art. 56 ordinamento penitenziario (abrogato)
Riferimento storico normativo: l'art. 6 del DPR 115/2002 ha abrogato l'art. 56 dell'ordinamento penitenziario; la disciplina attuale della remissione del debito è dunque quella del DPR 115/2002.
Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 1, n. 3372/2000 e n. 1844/2008 e n. 18030/2006 citate in motivazione)
Giurisprudenza che conferma l'orientamento per cui il pagamento delle spese di giustizia è requisito connesso alla buona condotta richiesta per la riabilitazione e chiarisce regole di solidarietà tra condannati per spese comuni.
Massime di principio
- Per ottenere la riabilitazione è necessario adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato e dimostrare il pagamento delle spese di giustizia o, in alternativa, provare di aver ottenuto la remissione del debito ai sensi dell'art. 6 d.p.r. 115/2002.
- La mancata estinzione delle spese di giustizia, se non compensata da remissione, può essere considerata indice di mancata buona condotta e ostare alla riabilitazione.
- La semplice pronuncia di annullamento di cartelle esattoriali da parte della Commissione Tributaria non sempre comporta l'estinzione del debito nel processo penale: va verificata la natura e la causa dell'annullamento (formale vs sostanziale) e la sua incidenza sull'obbligazione penale ripetibile.
- Chi richiede la riabilitazione dovrebbe preliminarmente provare il pagamento delle somme richieste o presentare al magistrato di sorveglianza istanza motivata di remissione del debito, eventualmente documentando la reale estinzione del debito anche con atti amministrativi o provvedimenti tributari di natura sostanziale.
- In caso di contestazione di cartelle esattoriali, è utile ottenere decisioni che accertino l'insussistenza del debito sotto il profilo sostanziale (non solo formale) e allegare tali pronunce al procedimento di riabilitazione; altrimenti il giudice penale potrà considerare il debito ancora esistente.
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