Cassazione Penale, Sentenza n. 32259/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Carziolo impugnava la sentenza d'appello che lo aveva confermato colpevole (capo B: modifica destinazione d'uso/SCIA vs permesso di costruire; capo C: violazione art.19 L.241/1990) contestando: a) la qualificazione dell'intervento come soggetto a "super-SCIA"/permesso di costruire (differenza tra art.22 e art.23 DPR 380/2001 e conseguenti oneri di asseverazione); b) l'applicabilità di deroga alle altezze previste dalla I.r. Liguria n.16/2008 (art.78 comma 2 e comma 3) e contrasto del regolamento edilizio comunale; c) l'errata misurazione delle altezze e la natura indipendente del soppalco (nuovo locale); d) la valutazione dell'elemento soggettivo in capo all'imputato e la presunta errata valutazione confessoria delle sue dichiarazioni. Inoltre sono stati depositati motivi aggiunti che deducevano contraddittorietà/illogicità della motivazione e prova documentale sulle altezze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e appello formano un corpo argomentativo unico), il primo motivo (art.19 L.241/1990 ecc.) non era stato dedotto in appello ed è quindi tardivo ai sensi dell'art.606, comma 3, c.p.p.; le doglianze sulla legge regionale (art.78 I.r. Liguria 16/2008) e le presunte deroga alle altezze sono state ritenute manifestamente infondate o tardive perché non dedotte nell'iter amministrativo né in appello; le questioni puramente fattuali (misurazioni, documenti progettuali, unicità del locale) non sono sindacabili in cassazione e mancavano gli allegati necessari per il principio di autosufficienza; la valutazione attribuita alle dichiarazioni dell'imputato è rimessa al giudice del merito e non censurabile in questa sede salvo travisamento grave non dimostrato. Conseguenze: ricorso respinto, oneri di spese e pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; motivo aggiunto anch'esso inammissibile.
Norme richiamate
art.22 (SCIA semplice), art.23 (super-SCIA), art.44 (lettere a) e b) relativi agli illeciti edilizi)
La Corte valorizza la distinzione tra SCIA semplice (art.22) e super-SCIA/atto sostitutivo del permesso di costruire (art.23): solo per quest'ultima o per il permesso di costruire gravano gli oneri di asseverazione sulla conformità urbanistica; la qualificazione dell'intervento come tale è determinante per la rilevanza penale.
art.19 - "ove espressamente previsto dalla normativa vigente"
L'art.19 (sanzioni per i responsabili degli atti amministrativi) si applica solo se espressamente previsto: la Corte richiama che la sua applicazione deve risultare dalla normativa che disciplina l'intervento e dalla pratica amministrativa.
I.r. Liguria n.16/2008
art.78 comma 1, 2 e 3 (testo riportato in motivazione relativo alle altezze interne utili e alle deroghe per immobili esistenti o sottotetti non orizzontali)
Per invocare le deroga alle altezze previste dall'art.78 (comma 2 o 3) è necessario che i presupposti siano esplicitamente anzitutto dedotti e documentati nell'iter amministrativo e poi in giudizio: la loro introdizione per la prima volta in cassazione o solo in appello è tardiva e inammissibile; inoltre la conformità al regolamento comunale deve risultare nella dichiarazione del progettista.
art.606 comma 3; art.597 comma 1; art.616
art.606 c.p.p. comma 3: i motivi di cassazione nuovi rispetto all'appello sono tardivi e inammissibili; art.597 c.p.p. comma 1: l'appello devolve al giudice di secondo grado solo i punti della decisione impugnati; art.616 c.p.p.: conseguenze patrimoniali dell'inammissibilità (onere delle spese e somme a favore della Cassa delle ammende).
Regolamento edilizio comunale (Comune) n.316 del 14/04/2017
Il regolamento comunale può prevedere parametri più rigorosi rispetto alla legge regionale: tuttavia se il progetto dichiara conformità a norme incompatibili o contro la realtà degli atti amministrativi, la conformità sarebbe mendace; l'eventuale contrasto deve essere affrontato e documentato nell'iter amministrativo e in appello.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado e quella d'appello sono conformi ("doppia conforme"), la Cassazione ha poteri di sindacato molto limitati: non rivede i fatti salvo casi ristrettissimi di travisamento evidente o richiamo di nuovo materiale probatorio non considerato dal primo giudice.
- Questioni giuridiche o eccezioni basate su norme (es. deroghe regionali) vanno sollevate nell'iter amministrativo e, se del caso, già in appello: introdurle per la prima volta in Cassazione è di regola inammissibile (art.606 c.p.p. comma 3).
- Le doglianze puramente fattuali (misurazioni, valutazioni tecniche, interpretazioni di piante/progetti) non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità; se sono essenziali, i relativi documenti devono essere prodotti e resi parte integrante degli atti già in sede di merito (principio di autosufficienza).
- Per invocare deroghe a limiti urbanistici/igienico-sanitari (es. riduzioni di altezza) è necessario dimostrare i presupposti normativi e avere il relativo parere/atto amministrativo (es. parere ASL) nell'istruttoria: l'assenza di tali elementi rende la doglianza debole o tardiva.
- Le dichiarazioni dell'imputato (quali ammissioni) sono valutate dal giudice del merito; la Cassazione non ricalibra la valutazione probatoria se non in presenza di travisamento manifesto o illogicità di motivazione palese.
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