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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22375/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda due imputati ritenuti responsabili in primo e secondo grado di plurime cessioni di sostanza stupefacente, in particolare hashish e marijuana, contestate come condotte di spaccio in violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. In cassazione entrambi hanno dedotto, quanto all'affermazione di responsabilità, vizio di motivazione e, per uno dei due, anche violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che le conversazioni intercettate sarebbero state equivoche e prive di riscontri. Hanno inoltre censurato il mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, contestando la valutazione di professionalità dell'attività illecita e della capacità diffusiva. Ulteriori censure hanno riguardato il riconoscimento della recidiva e, per uno dei ricorrenti, il trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze sull'affermazione di responsabilità mirassero a una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, poiché la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica, valorizzando le intercettazioni e il loro significato non equivoco, anche in riferimento espresso alla droga. Ha confermato il diniego della fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, osservando che pluralità di sostanze, contatti con numerosi acquirenti e assiduità delle cessioni denotavano professionalità e rilevante diffusione, incompatibili con la minima offensività. Ha ritenuto correttamente motivata anche la recidiva, per la maggiore pericolosità sociale desunta dalla gravità delle condotte e dai precedenti. Quanto alle attenuanti generiche e all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ha rilevato che le relative censure erano infondate o comunque non scrutinabili perché già congruamente disattese in appello. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice per le plurime cessioni di sostanze stupefacenti; la condotta è stata ritenuta sussumibile nella fattispecie base o comunque non lieve.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    la fattispecie di lieve entità è stata esclusa perché la complessiva condotta mostrava professionalità dell'attività di spaccio e rilevante capacità diffusiva, incompatibili con la minima offensività.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato per contestare la valutazione probatoria; la Corte ribadisce che l'apprezzamento delle intercettazioni e dei loro significati appartiene al giudice di merito se logicamente motivato.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; il diniego è stato ritenuto correttamente motivato in ragione della non esiguità del danno o del lucro e dell'evento offensivo.

  • art. 133 c.p.

    utilizzato come criterio per la valutazione delle attenuanti generiche, potendo il giudice valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la censura che contesti la lettura delle intercettazioni e la ricostruzione del fatto è inammissibile quando mira solo a ottenere una nuova valutazione del merito, se la motivazione del giudice di appello è congrua e non manifestamente illogica.
  • L'interpretazione del linguaggio usato nelle conversazioni intercettate, anche se criptico o allusivo, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo se la lettura sia sorretta da criteri interpretativi illogici o inaccettabili.
  • Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la lieve entità va esclusa quando la condotta, valutata complessivamente, denoti una stabile e professionale attività di spaccio, pluralità di sostanze, rete di acquirenti e significativa capacità di diffusione sul mercato.
  • La recidiva può essere legittimamente riconosciuta quando la gravità delle nuove condotte e i precedenti specifici o non colposi evidenzino un aumento della pericolosità sociale e una spiccata tendenza a delinquere.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate valorizzando anche un solo elemento ritenuto decisivo ai sensi dell'art. 133 c.p., quale la gravità del fatto o l'assenza di segnali di resipiscenza.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile in cassazione se tende soltanto a sollecitare una diversa valutazione discrezionale della pena, salvo che la determinazione risulti arbitraria o manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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